60.2011.126
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
19 maggio 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2011.126
Data decisione, Autorità:
19.05.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.126
Lugano
19 maggio
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/18.4.2011
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere, nell’ambito delle
misure di protezione della minorenne __________, la trasmissione di eventuali
incarti pendenti o conclusi riguardanti suo padre;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con
scritto 14/18.4.2011 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1
(di seguito IS 1) ha informato questa Corte di occuparsi della situazione di __________
(__________), postulando, nell’ambito delle misure di protezione della
minorenne, la trasmissione di eventuali incarti penali (pendenti o già conclusi)
inerenti a suo padre PI 3 (__________).
Da
informazioni assunte da questa Corte risultano diversi procedimenti penali conclusi
a carico di PI 3 (inc. MP __________, inc. MP __________, inc. MP __________,
inc. MP __________ e inc. MP __________).
2. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 vCPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
3. 3.1.
Nella
fattispecie in esame sono, di principio, realizzati i presupposti di legge,
stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione
della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele
(LTut) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in
materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie
comunali. Trattasi, infatti, dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 312
e 315 CC e 2 LTut, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente
in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni
personali con i genitori.
3.2.
L’interesse
giuridico legittimo dell’autorità istante prevale, di principio, anche sugli
interessi della parte coinvolta (in casu PI 3, il padre della minorenne __________):
in effetti, da un lato occorre tutelare gli interessi della minorenne, e
d’altro canto è necessario mettere a disposizione della __________ istante dati
e informazioni utili e pertinenti per valutare al meglio la situazione della
bambina e il rapporto con suo padre.
4. L’istanza
è accolta limitatamente all’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto
di accusa 23.11.2009 (DA __________) a carico di PI 3, cresciuto in giudicato
il 7.1.2010.
Gli altri
procedimenti penali (inc. MP __________, inc. MP __________, inc. MP __________
e inc. MP __________) riguardanti il padre della minorenne, stante la natura dei
reati, non appaiono utili ai fini del giudizio della IS 1, non avendo alcuna
pertinenza con la richiesta.
Un
rappresentante della IS 1 istante potrà quindi esaminare presso il Ministero pubblico
l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di accusa 23.11.2009 (DA __________),
cresciuto in giudicato il 7.1.2010, concordando i tempi di accesso con il
procuratore pubblico Antonio Perugini compatibilmente con i suoi impegni. Il
rappresentante è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti
strettamente necessari ai fini delle sue incombenze.
5. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerata la natura della
richiesta e dell’istante, si prescinde dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG e ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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