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Decisione

60.2011.143

Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio

11 agosto 2011Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

a.RE 1 è stato arrestato in data 26.8.2000 in quanto

presunto colpevole di truffa, appropriazione indebita qualificata, amministrazione

infedele a scopo di lucro, falsità in documenti e violazione della legge sui

fiduciari e sui fondi di investimento (AI 17.1, 18.5, inc. MP __________). Egli

è stato poi scarcerato il 26.4.2001.

All’imputato è stato assegnato,

in data 4.2.2004 (in sostituzione di un precedente patrocinatore in gratuito

patrocinio), l’avv. PR 1 (AI 611).

Con atto d’accusa 1.4.2008 il

procuratore pubblico ha deferito RE 1, congiuntamente ad altri due imputati,

davanti al giudice di merito, in quanto accusato di appropriazione indebita

qualificata, ripetuta falsità in documenti e amministrazione infedele qualificata

(ACC __________).

Alla fine del dibattimento,

tenutosi dal 18.4.2011 al 20.4.2011, il patrocinatore d’ufficio di RE 1 ha presentato “(…) una parcella datata 20.4.2011 per complessivi fr. 44'292,10 pari a fr.

14'948,50 per gli anni 2004/2010 e fr. 29'343,60 per il 2011 (…)” (sentenza

20.4.2011, p. 118, inc. __________).

Con sentenza 20.4.2011 la

Corte delle assise criminali ha condannato RE 1 alla pena detentiva di ventidue

mesi, da dedurre il carcere preventivo sofferto, in quanto autore colpevole di

ripetuta appropriazione indebita qualificata [“(…) per avere (…) allo scopo

di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, agendo nell’esercizio

della professione di gerente di patrimoni, in particolare quale direttore della

__________ SA (…) nonché in qualità di direttore (…) della __________, __________,

impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati per complessivi USD

1'271'847 (…)”], ripetuta falsità in documenti [“(…) per avere (…) al fine

di procacciare a sé o ad altri un indebito vantaggio e di nuocere al patrimonio

altrui, nonché in qualità di direttore (…) della __________, __________,

formato e fatto uso di documenti falsi e meglio per avere presentato ad alcuni

clienti di questa società estratti patrimoniali non conformi alla realtà, da

lui stesso confezionati alterando la situazione patrimoniale, al fine di sottacere

ai clienti le perdite accusate, derivanti da operazioni di gestione

patrimoniale non andate a buon fine (…)”] e amministrazione infedele

qualificata [“(…) siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito

profitto, per avere (…) quale direttore della __________, __________, a sua

volta direttrice della __________, società di trading del __________ e quindi obbligato

per legge e negozio giuridico ad amministrare il patrimonio del __________ e

dei clienti investitori, agendo in correità con (…), ripetutamente mancato ai

suoi doveri, in particolare omettendo di controllare l’andamento degli

investimenti ad alto rischio con futures su vari indici effettuati con fondi

degli investitori sul conto __________ (…), tralasciando di verificare gli statements

giornalieri e mensili nonché il calcolo del NAV del __________ ed omettendo di

controllare l’attività del gestore (…) su tale conto, concretamente danneggiato

il patrimonio degli investitori nel __________ per almeno complessivi USD

9'271'308.- (…)”] (sentenza 20.4.2011, p. 125 s., inc. TPC __________). L’imputato

è stato, per contro, prosciolto dalle imputazioni di ripetuta appropriazione

indebita qualificata e ripetuta falsità in documenti (sentenza 20.4.2011, p.

128, inc. TPC __________).

b.

La Corte delle

assise criminali nella sentenza di cui sopra, in relazione alla nota professionale

dell’avv. PR 1, ha tuttavia proceduto ad una serie di correzioni, approvandola

limitatamente a CHF 35'271.-- [di cui CHF 31'937.50 per onorari, CHF 772.20 per

spese e CHF 2'561.30 per l’IVA (cfr. sentenza 20.4.2011, p. 121, inc. TPC __________)],

in luogo dei postulati CHF 44'292.10.

L’autorità giudicante ha

defalcato le spese di parcheggio e quelle inerenti al costo della carta per “stampa

arringa”. La Corte delle assise criminali ha inoltre ritenuto eccessivo il

tempo esposto, pari a 74 ore e 20 minuti per “lettura incarto interrogatori”,

“lettura verbali + atti processo” e “lettura verbale + preparazione

processo”, in particolar modo se confrontato “(…) da una parte, col numero

di ore per ‘lettura incarto penale’ (…), ‘lettura verbali’ (…), ‘lettura

incarto’ (…), ‘lettura incarto verbali’ (…), ‘lettura documenti’ (…), ‘visione

deposito atti’ (…), ‘visione atti MP’ (…), ‘lettura incarto rapporto EFIN’ (…)

e ‘studio incarto rapporto EFIN’ (…) della nota professionale per gli anni 2004

/ 2010 per complessive 31 h e 15 min, ciò ad evidenziare come per la sua preparazione

al pubblico dibattimento l’avv. PR 1 non fosse partito totalmente ignaro quo ai

fatti e alla posizione giuridica asseritamente sostenuta del suo protetto, avendo

egli già studiato, precedentemente e a lungo, tutti i principali AI,

rispettivamente, dall’altra parte, se si tiene conto, sempre in relazione ai

tempi per la preparazione al pubblico dibattimento, del numero di ore di lavoro

(date 9.4.2011 e 10.4.2011 per un totale di sole 9 h e 30 min) indicate

dall’avv. __________ nella sua nota professionale 2011 ricordata d’altronde

l’identità dell’accusa per i rispettivi clienti (…)” (sentenza 20.4.2011,

p. 120, inc. TPC __________). Essa ha dunque ritenuto adeguato un dispendio

orario complessivo per lo studio dell’incarto e la preparazione al processo di

45 ore e 20 minuti.

c.Con il presente reclamo, presentato in data

29.4./2.5.2011 e poi completato, dopo la ricezione delle motivazioni scritte

della sentenza 20.4.2011, con la “completazione reclamo 29.4.2011” del

15/18.7.2011, il reclamante chiede che la sua nota professionale 20.4.2011 sia

integralmente approvata.

Egli afferma, in particolare

(oltre a giustificare ogni prestazione da lui effettuata e dedotta, a suo dire,

a torto dalla Corte delle assise criminali), che “(…) per una diligente

preparazione al processo il difensore si è dovuto leggere tutti i numerosi

verbali e perlomeno gli atti istruttori e la documentazione rilevante, parzialmente

anche in lingua inglese, la cui conoscenza e analisi e il cui approfondimento è

stato necessario per la difesa (…)” contestando, di conseguenza, la

decurtazione “generica e forfettaria” delle ore da lui svolte per la

preparazione del processo (reclamo 29.4./2.5.2011, p. 4).

d. Delle

ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni del presidente della Corte

delle assise criminali, si dirà, se necessario, in diritto.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre

reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami

penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del

tribunale di primo grado (cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).

Con

il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i

motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 29.4./2.5.2011

alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la

decisione 20.4.2011 della Corte delle assise criminali, (ed in seguito completato

in data 15/18.7.2011, dopo aver ricevuto la motivazione della sentenza

sopraindicata), è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono

rispettate.

Esso è – di conseguenza – ricevibile in

ordine.

2.2.1

In Ticino la retribuzione del difensore d’ufficio,

anche in ambito penale, era fissata, fino al 31.12.2010, dalla Legge sul

patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (vLag). L’art.

3.

cpv. 1 vLag garantiva a chi dimostrava di non avere mezzi sufficienti per far

fronte agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio il beneficio

dell’assistenza giudiziaria. Il patrocinatore si vedeva rimunerare in tal caso

per le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, ovvero

per quelle necessarie in relazione alla natura e alla complessità della causa, escluse

“quelle che avrebbe dovuto evitare” (art. 6 cpv. 1 vLag). Non erano quindi

remunerati gli interventi prescindibili o che esulavano da un ambito

strettamente legale.

2.2

Il 5.10.2007 è stato adottato

il codice di diritto processuale svizzero (CPP) in vigore dal 1.1.2011.

Quest’ultimo disciplina sia il patrocinio di ufficio sia l’assistenza giudiziaria.

La corrispondente norma cantonale (in Ticino la vLag) è pertanto divenuta superflua

in ambito penale e sostituita dalla nuova Legge sull’assistenza giudiziaria e

sul patrocinio d’ufficio del 15.3.2011 (LAG), applicabile, prevalentemente, in

altri ambiti giuridici.

Il nuovo codice stabilisce

tuttavia che il difensore d’ufficio deve essere retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il

procedimento (art. 135 cpv. 1 CPP).

2.3

Da ciò l’applicazione, nel

presente caso, del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in

vigore dal 1.1.2008, sia per il periodo fino al 31.12.2010 (vigenza della

vLag), sia per il periodo dal 1.1.2011 (vigenza del CPP).

2.4

Tale

Regolamento (tutt’oggi in vigore), stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio (art. 1

Rtar). Esso differenzia le prestazioni svolte da avvocati o da praticanti,

tenendo anche conto delle complessità del caso.

All’avvocato

vanno riconosciuti gli onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento

del patrocinio e il rimborso delle spese. L’onorario dell’avvocato è calcolato

secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.-- / ora (art. 4

cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dalla giurisprudenza federale: sentenza

TF 6B_947/2008 del 16.1.2009). Se la pratica è stata particolarmente

impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo

comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario

può essere aumentato sino a CHF 250.-- / ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario

del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.-- / ora

(art. 4 cpv. 3 Rtar).

L’onorario

dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di

lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei

giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.-- / ora; quello del

praticante legale a CHF 110.-- / ora (art. 5a Rtar).

Al

patrocinatore può essere inoltre riconosciuto un importo forfetario in per

cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di

spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 Rtar).

2.5

Viste

le tariffe sopraindicate l’autorità cantonale deve, nella determinazione della

retribuzione dell’avvocato d’ufficio, tener conto della natura,

dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della

vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,

quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza

e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto

ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal

libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).

3.

3.1.

In

merito alla nota professionale presentata dall’avv. PR 1 per gli anni

2004/2010, la Corte delle assise criminali ha unicamente dedotto “(…) le

spese di parcheggio del 1.9.2006 (fr. 10.-), del 21.6.2007 (fr. 6.-) e del

12.7.2007

(fr. 10.-) per complessivi fr. 26.- e questo sia perché non

documentate, ma sopratutto perché mal si comprende la loro giustificazione

avendo il legale il suo studio a __________ e quindi potendo benissimo scendere

a piedi od usare i mezzi pubblici per raggiungere il MP (…)” (sentenza

20.4

, p. 119).

In

merito il reclamante ha affermato di ritenere ingiustificata tale riduzione

mancando di proporzionalità “(…) nella misura in cui si pretenderebbe dal

difensore di recarsi dal proprio ufficio in via __________ a __________

all’aula penale in via Pretorio 16 a piedi con la numerosa documentazione componente

il voluminoso incarto. Senza considerare il fatto che il tempo impiegato per un

siffatto spostamento a piedi inciderebbe ancora maggiormente nei costi della

difesa (…)” (reclamo 29.4./2.5.2011, p. 4).

A

ragione. Pretendere infatti che il patrocinatore d’ufficio si rechi presso il

Ministero pubblico per l’interrogatorio del suo cliente (1.9.2006) e per la

consultazione degli atti (21.6.2007; 12.7.2007) portandosi appresso tutta la

documentazione necessaria (considerato anche l’incarto in questione),

percorrendo quasi 2 km, impiegandoci quindi circa 25 minuti, appare eccessivo e

non giustificato. All’avv. PR 1 vanno dunque riconosciuti CHF 26.-- per le

spese di posteggio.

La

nota professionale del reclamante 2004 / 2010 viene perciò approvata per

l’importo complessivo di CHF 14'948.50 [CHF 455.20 per le spese, CHF 13'437.50

di onorario (53 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora) e CHF 1'055.80 di IVA

(7.6%)].

3.2

Per

quanto concerne la nota professionale inerente all’anno 2011, la Corte delle assise

criminali ha proceduto ad alcune decurtazioni.

3.2.1

Il

tribunale di merito ha innanzitutto stralciato le spese esposte, pari a CHF

50.

-- “(…) quale costo della carta per ‘stampa arringa’ ed i costi di

parcheggio di fr. 27.-- (…)” (sentenza 20.4.2011, p. 120).

Il reclamante, ha, per contro,

affermato che, “(…) per quanto riguarda le spese di stampa dell’arringa si

ritiene che le medesime, in ogni caso minime, debbano essere riconosciute quale

indispensabile supporto del difensore, che pur disponendo di buona memoria,

necessita comunque della copia cartacea dell’arringa nell’ambito della propria

difesa in aula, tanto più che si trattava di reati finanziari e di una

fattispecie articolata e complessa (…)” (reclamo 29.4./2.5.2011, p. 4).

Tuttavia le spese inerenti alle

diverse bozze o appunti del patrocinatore possono/devono rientrare nelle spese correnti

di uno studio legale e come tali rimanere a carico di quest’ultimo e non essere

addossate al cliente.

Per quanto invece riguarda le

spese di parcheggio (pari a CHF 27.--), si rimanda a quanto sopraindicato, e

vengono dunque riconosciute in questa sede.

3.2.2

La

Corte delle assise criminali ha inoltre decurtato l’onorario esposto dall’avv. PR

1.

in merito alla lettura dell’incarto e alla preparazione del processo, per

complessive 74 ore e 20 minuti, riconoscendo unicamente 45 ore e 20 minuti

(sentenza 20.4.2011, p. 120 s.). Il tribunale di merito ha giustificato tale

riduzione asserendo che al patrocinatore d’ufficio, nella sua nota d’onorario

2004.

/ 2010, erano già state riconosciute 31 ore e 15 minuti per lo studio

dell’incarto “(…) ciò ad evidenziare come per la sua preparazione al

pubblico dibattimento l’avv. PR 1 non fosse partito totalmente ignaro quo ai

fatti e alla posizione giuridica asseritamente sostenuta del suo protetto (…)”

(sentenza 20.4.2011, p. 120). Inoltre l’avvocato del coimputato di RE 1 avrebbe

esposto, nella sua nota d’onorario, per lo studio dello stesso incarto, unicamente

9.

ore e 30 minuti.

Il

reclamante ha contestato tale decurtazione: “(…) pur non essendo compito del

reclamante valutare l’operato dei colleghi, proprio malgrado si è costretti a

evidenziare come il dispendio indicato dall’avv. __________ per la propria preparazione

della difesa, a mente del reclamante e considerata la complessa fattispecie in

ambito tecnico finanziario con capi di accusa legati a complicate strutture di

fondi di investimento (…), con oltre 700 atti istruttori, (…), non

costituiscono una preparazione adeguata e non adempiono alle condizioni di una

difesa accurata. Inoltre, si rileva al proposito che il sottoscritto difensore

– a differenza del Collega – in relazione a quanto sopra, ha sollevato numerose

eccezioni di merito che hanno necessitato approfondimenti e le dovute analisi

fattuali e giuridiche, pure esposte in arringa (…)” (completazione reclamo

15/18.7.2011, p. 3). L’avv. PR 1 ha inoltre evidenziato come gran parte

dell’incarto era stato da lui letto “(…) prima dell’interrogatorio finale

dell’imputato e prima del deposito atti per almeno farsi un’idea del caso e valutare

l’eventuale necessità di complementi istruttori. Ciò è comunque avvenuto a

distanza di quasi 4 rispettivamente 5 anni dal dibattimento in aula (…)” (completazione

reclamo 15/18.7.2011, p. 3).

Per

la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità del

caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza

professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati,

alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed

alla sua prevedibilità (art. 15a LAvv). Si devono dunque ammettere onorari

corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato,

applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a

carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del

patrocinatore; in altre parole, l’onorario a tempo deve essere stabilito

prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto

conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità

del caso. Non è tuttavia decisivo il tempo effettivamente impiegato dal singolo

avvocato nel caso concreto, ma il tempo che occorre ad un avvocato diligente

per la trattazione di una pratica analoga, valutato oggettivamente, con

riferimento alla complessità in fatto ed in diritto della causa, tenendo conto

di ciò che ragionevolmente ci si può attendere da un patrocinatore competente e

al beneficio di una normale esperienza.

Nel

caso concreto, da quanto risulta dalla nota d’onorario 2004 / 2010 del reclamante,

quest’ultimo avrebbe dedicato alla lettura degli atti istruttori e al loro

studio, complessivamente 31 ore e 15 minuti. Dalla nota d’onorario 2011 risultano

inoltre, dal 4.4.2011 al 17.4.2011, 74 ore e 20 minuti per la lettura

dell’incarto e la preparazione del processo. È pur vero che il procedimento si

è protratto per diversi anni (l’avv. PR 1 ha iniziato il suo mandato l’11.3.2004 e l’ha concluso con l’emanazione della sentenza il 20.4.2011), che la

documentazione raccolta era particolarmente voluminosa e che la fattispecie era

molto complessa, tuttavia, come rettamente rilevato dalla Corte delle assise

criminali un dispendio orario come quello esposto, pari, per il solo anno 2011, a 9 giorni di lavoro a 8 ore al giorno, appare eccessivo anche a questa Corte. La riduzione

effettuata dal tribunale di merito (che in ogni caso ha ammesso un onorario di

45.

ore e 20 minuti, pari a 5 giorni a 8 ore al giorno) non è quindi da

considerarsi insostenibile e deve dunque essere mantenuta.

3.2.3

La

Corte delle assise criminali ha inoltre valutato sufficienti 2 ore (in luogo

delle 6 ore esposte) per “processo + discussione con cliente e altre parti +

lettura sentenza” del 20.4.2011 “(…) ritenendolo tempo più che

sufficiente per la partecipazione, non al pubblico dibattimento che non c’è

stato, ma alla sola seduta di pubblicazione della sentenza, rispettivamente

all’immediata discussione con RE 1 e alla futura lettura di questa sentenza

(…)” (sentenza 20.4.2011, p. 121).

A

tal proposito il reclamante ha affermato che “(…) il giorno della seduta di

pubblicazione per il verbale della deliberazione della sentenza, la Corte ha

convocato le parti per le ore 17.00 (…). Per ritardi della Corte in camera di

consiglio, l’udienza ha avuto luogo alle 18.00 ed è durata approssimativamente

1.

h. Oltre a ciò, occorre tenere conto della successiva discussione e delucidazione

con il cliente e di quella che ha fatto seguito alla lettura della sentenza

motivata, senza dimenticare proprio la lettura della lunga sentenza scritta

motivata di ben 134 pagine, che ha richiesto il necessario tempo (…)”

(completazione reclamo 15/18.7.2011, p. 4).

A

ragione. Infatti solo per la lettura (e la comprensione) della sentenza

20.4.2011

della Corte delle assise criminali sarebbero necessarie quasi 2 ore,

considerate le 134 pagine della stessa. A ciò si deve aggiungere il tempo per

il colloquio con il cliente e quello per la seduta di pubblicazione della

sentenza (con l’eventuale ritardo). Un dispendio orario di 6 ore, come esposto,

appare di conseguenza giustificato.

3.2.4

La

nota professionale 2011 del reclamante viene perciò approvata per l’importo

complessivo di CHF 21'459.60 [CHF 370.-- per le spese, CHF 19'500.-- di

onorario (78 ore a CH 250.--/ora) e CHF 1'589.60 di IVA (8%)].

3.3

La

nota professionale dell’avv. PR 1 per il patrocinio di RE 1 è quindi approvata

per complessivi CHF 36'408.10 [CHF 32'937.50 (onorari) + CHF 825.20 (spese) +

CHF 2'645.40 (IVA)].

4.

Il

gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non

si assegnano ripetibili vista la quasi totale soccombenza del reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135 e 393 ss. CPP, il

Rtar, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il

reclamo è parzialmente accolto. La decisione impugnata è riformata come segue:

17.

Le spese per la

difesa d’ufficio di RE 1 sono sostenute dallo Stato.

17.1.

La nota

professionale dell’avv. PR 1 è approvata per fr. 36'408.10, comprensiva di onorario, spese e

Iva.

(…)

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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