60.2011.143
Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio
11 agosto 2011Italiano19 min
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Numero d'incarto:
60.2011.143
Data decisione, Autorità:
11.08.2011, CRPTI
Titolo:
Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio
DIFENSORE D'UFFICIO
RECLAMO
art. 135 cpv. 1 CPP
art. 135 cpv. 3 CPP
art. 1 RTARRIP
art. 4 cpv. 1 RTARRIP
art. 4 cpv. 2 RTARRIP
art. 4 cpv. 3 RTARRIP
art. 6 RTARRIP
Incarto n.
60.2011.143
Lugano
11 agosto
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, ricusatosi)
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 29.4./2.5.2011 presentato dall’
avv. PR 1, __________,
contro
la decisione 20.4.2011 della Corte delle assise criminali,
concernente, tra gli altri, RE 1, __________, con riferimento alla quantificazione
della retribuzione del difensore d’ufficio (inc. TPC __________);
ritenuta la “completazione reclamo
29.4.2011” presentata dall’avv. PR 1 in data 15/18.7.2011;
richiamate le osservazioni 2/3.8.2011 del
presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco Villa;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.RE 1 è stato arrestato in data 26.8.2000 in quanto
presunto colpevole di truffa, appropriazione indebita qualificata, amministrazione
infedele a scopo di lucro, falsità in documenti e violazione della legge sui
fiduciari e sui fondi di investimento (AI 17.1, 18.5, inc. MP __________). Egli
è stato poi scarcerato il 26.4.2001.
All’imputato è stato assegnato,
in data 4.2.2004 (in sostituzione di un precedente patrocinatore in gratuito
patrocinio), l’avv. PR 1 (AI 611).
Con atto d’accusa 1.4.2008 il
procuratore pubblico ha deferito RE 1, congiuntamente ad altri due imputati,
davanti al giudice di merito, in quanto accusato di appropriazione indebita
qualificata, ripetuta falsità in documenti e amministrazione infedele qualificata
(ACC __________).
Alla fine del dibattimento,
tenutosi dal 18.4.2011 al 20.4.2011, il patrocinatore d’ufficio di RE 1 ha presentato “(…) una parcella datata 20.4.2011 per complessivi fr. 44'292,10 pari a fr.
14'948,50 per gli anni 2004/2010 e fr. 29'343,60 per il 2011 (…)” (sentenza
20.4.2011, p. 118, inc. __________).
Con sentenza 20.4.2011 la
Corte delle assise criminali ha condannato RE 1 alla pena detentiva di ventidue
mesi, da dedurre il carcere preventivo sofferto, in quanto autore colpevole di
ripetuta appropriazione indebita qualificata [“(…) per avere (…) allo scopo
di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, agendo nell’esercizio
della professione di gerente di patrimoni, in particolare quale direttore della
__________ SA (…) nonché in qualità di direttore (…) della __________, __________,
impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati per complessivi USD
1'271'847 (…)”], ripetuta falsità in documenti [“(…) per avere (…) al fine
di procacciare a sé o ad altri un indebito vantaggio e di nuocere al patrimonio
altrui, nonché in qualità di direttore (…) della __________, __________,
formato e fatto uso di documenti falsi e meglio per avere presentato ad alcuni
clienti di questa società estratti patrimoniali non conformi alla realtà, da
lui stesso confezionati alterando la situazione patrimoniale, al fine di sottacere
ai clienti le perdite accusate, derivanti da operazioni di gestione
patrimoniale non andate a buon fine (…)”] e amministrazione infedele
qualificata [“(…) siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, per avere (…) quale direttore della __________, __________, a sua
volta direttrice della __________, società di trading del __________ e quindi obbligato
per legge e negozio giuridico ad amministrare il patrimonio del __________ e
dei clienti investitori, agendo in correità con (…), ripetutamente mancato ai
suoi doveri, in particolare omettendo di controllare l’andamento degli
investimenti ad alto rischio con futures su vari indici effettuati con fondi
degli investitori sul conto __________ (…), tralasciando di verificare gli statements
giornalieri e mensili nonché il calcolo del NAV del __________ ed omettendo di
controllare l’attività del gestore (…) su tale conto, concretamente danneggiato
il patrimonio degli investitori nel __________ per almeno complessivi USD
9'271'308.- (…)”] (sentenza 20.4.2011, p. 125 s., inc. TPC __________). L’imputato
è stato, per contro, prosciolto dalle imputazioni di ripetuta appropriazione
indebita qualificata e ripetuta falsità in documenti (sentenza 20.4.2011, p.
128, inc. TPC __________).
b.
La Corte delle
assise criminali nella sentenza di cui sopra, in relazione alla nota professionale
dell’avv. PR 1, ha tuttavia proceduto ad una serie di correzioni, approvandola
limitatamente a CHF 35'271.-- [di cui CHF 31'937.50 per onorari, CHF 772.20 per
spese e CHF 2'561.30 per l’IVA (cfr. sentenza 20.4.2011, p. 121, inc. TPC __________)],
in luogo dei postulati CHF 44'292.10.
L’autorità giudicante ha
defalcato le spese di parcheggio e quelle inerenti al costo della carta per “stampa
arringa”. La Corte delle assise criminali ha inoltre ritenuto eccessivo il
tempo esposto, pari a 74 ore e 20 minuti per “lettura incarto interrogatori”,
“lettura verbali + atti processo” e “lettura verbale + preparazione
processo”, in particolar modo se confrontato “(…) da una parte, col numero
di ore per ‘lettura incarto penale’ (…), ‘lettura verbali’ (…), ‘lettura
incarto’ (…), ‘lettura incarto verbali’ (…), ‘lettura documenti’ (…), ‘visione
deposito atti’ (…), ‘visione atti MP’ (…), ‘lettura incarto rapporto EFIN’ (…)
e ‘studio incarto rapporto EFIN’ (…) della nota professionale per gli anni 2004
/ 2010 per complessive 31 h e 15 min, ciò ad evidenziare come per la sua preparazione
al pubblico dibattimento l’avv. PR 1 non fosse partito totalmente ignaro quo ai
fatti e alla posizione giuridica asseritamente sostenuta del suo protetto, avendo
egli già studiato, precedentemente e a lungo, tutti i principali AI,
rispettivamente, dall’altra parte, se si tiene conto, sempre in relazione ai
tempi per la preparazione al pubblico dibattimento, del numero di ore di lavoro
(date 9.4.2011 e 10.4.2011 per un totale di sole 9 h e 30 min) indicate
dall’avv. __________ nella sua nota professionale 2011 ricordata d’altronde
l’identità dell’accusa per i rispettivi clienti (…)” (sentenza 20.4.2011,
p. 120, inc. TPC __________). Essa ha dunque ritenuto adeguato un dispendio
orario complessivo per lo studio dell’incarto e la preparazione al processo di
45 ore e 20 minuti.
c.Con il presente reclamo, presentato in data
29.4./2.5.2011 e poi completato, dopo la ricezione delle motivazioni scritte
della sentenza 20.4.2011, con la “completazione reclamo 29.4.2011” del
15/18.7.2011, il reclamante chiede che la sua nota professionale 20.4.2011 sia
integralmente approvata.
Egli afferma, in particolare
(oltre a giustificare ogni prestazione da lui effettuata e dedotta, a suo dire,
a torto dalla Corte delle assise criminali), che “(…) per una diligente
preparazione al processo il difensore si è dovuto leggere tutti i numerosi
verbali e perlomeno gli atti istruttori e la documentazione rilevante, parzialmente
anche in lingua inglese, la cui conoscenza e analisi e il cui approfondimento è
stato necessario per la difesa (…)” contestando, di conseguenza, la
decurtazione “generica e forfettaria” delle ore da lui svolte per la
preparazione del processo (reclamo 29.4./2.5.2011, p. 4).
d. Delle
ulteriori motivazioni, così come delle osservazioni del presidente della Corte
delle assise criminali, si dirà, se necessario, in diritto.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre
reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami
penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del
tribunale di primo grado (cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).
Con
il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i
motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.
385.
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 29.4./2.5.2011
alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la
decisione 20.4.2011 della Corte delle assise criminali, (ed in seguito completato
in data 15/18.7.2011, dopo aver ricevuto la motivazione della sentenza
sopraindicata), è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono
rispettate.
Esso è – di conseguenza – ricevibile in
ordine.
2.2.1
In Ticino la retribuzione del difensore d’ufficio,
anche in ambito penale, era fissata, fino al 31.12.2010, dalla Legge sul
patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (vLag). L’art.
3.
cpv. 1 vLag garantiva a chi dimostrava di non avere mezzi sufficienti per far
fronte agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio il beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Il patrocinatore si vedeva rimunerare in tal caso
per le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, ovvero
per quelle necessarie in relazione alla natura e alla complessità della causa, escluse
“quelle che avrebbe dovuto evitare” (art. 6 cpv. 1 vLag). Non erano quindi
remunerati gli interventi prescindibili o che esulavano da un ambito
strettamente legale.
2.2
Il 5.10.2007 è stato adottato
il codice di diritto processuale svizzero (CPP) in vigore dal 1.1.2011.
Quest’ultimo disciplina sia il patrocinio di ufficio sia l’assistenza giudiziaria.
La corrispondente norma cantonale (in Ticino la vLag) è pertanto divenuta superflua
in ambito penale e sostituita dalla nuova Legge sull’assistenza giudiziaria e
sul patrocinio d’ufficio del 15.3.2011 (LAG), applicabile, prevalentemente, in
altri ambiti giuridici.
Il nuovo codice stabilisce
tuttavia che il difensore d’ufficio deve essere retribuito secondo la tariffa
d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il
procedimento (art. 135 cpv. 1 CPP).
2.3
Da ciò l’applicazione, nel
presente caso, del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in
vigore dal 1.1.2008, sia per il periodo fino al 31.12.2010 (vigenza della
vLag), sia per il periodo dal 1.1.2011 (vigenza del CPP).
2.4
Tale
Regolamento (tutt’oggi in vigore), stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio (art. 1
Rtar). Esso differenzia le prestazioni svolte da avvocati o da praticanti,
tenendo anche conto delle complessità del caso.
All’avvocato
vanno riconosciuti gli onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento
del patrocinio e il rimborso delle spese. L’onorario dell’avvocato è calcolato
secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.-- / ora (art. 4
cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dalla giurisprudenza federale: sentenza
TF 6B_947/2008 del 16.1.2009). Se la pratica è stata particolarmente
impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo
comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario
può essere aumentato sino a CHF 250.-- / ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario
del praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.-- / ora
(art. 4 cpv. 3 Rtar).
L’onorario
dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di
lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei
giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.-- / ora; quello del
praticante legale a CHF 110.-- / ora (art. 5a Rtar).
Al
patrocinatore può essere inoltre riconosciuto un importo forfetario in per
cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di
spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 Rtar).
2.5
Viste
le tariffe sopraindicate l’autorità cantonale deve, nella determinazione della
retribuzione dell’avvocato d’ufficio, tener conto della natura,
dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della
vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,
quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza
e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto
ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal
libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).
3.
3.1.
In
merito alla nota professionale presentata dall’avv. PR 1 per gli anni
2004/2010, la Corte delle assise criminali ha unicamente dedotto “(…) le
spese di parcheggio del 1.9.2006 (fr. 10.-), del 21.6.2007 (fr. 6.-) e del
12.7.2007
(fr. 10.-) per complessivi fr. 26.- e questo sia perché non
documentate, ma sopratutto perché mal si comprende la loro giustificazione
avendo il legale il suo studio a __________ e quindi potendo benissimo scendere
a piedi od usare i mezzi pubblici per raggiungere il MP (…)” (sentenza
20.4
, p. 119).
In
merito il reclamante ha affermato di ritenere ingiustificata tale riduzione
mancando di proporzionalità “(…) nella misura in cui si pretenderebbe dal
difensore di recarsi dal proprio ufficio in via __________ a __________
all’aula penale in via Pretorio 16 a piedi con la numerosa documentazione componente
il voluminoso incarto. Senza considerare il fatto che il tempo impiegato per un
siffatto spostamento a piedi inciderebbe ancora maggiormente nei costi della
difesa (…)” (reclamo 29.4./2.5.2011, p. 4).
A
ragione. Pretendere infatti che il patrocinatore d’ufficio si rechi presso il
Ministero pubblico per l’interrogatorio del suo cliente (1.9.2006) e per la
consultazione degli atti (21.6.2007; 12.7.2007) portandosi appresso tutta la
documentazione necessaria (considerato anche l’incarto in questione),
percorrendo quasi 2 km, impiegandoci quindi circa 25 minuti, appare eccessivo e
non giustificato. All’avv. PR 1 vanno dunque riconosciuti CHF 26.-- per le
spese di posteggio.
La
nota professionale del reclamante 2004 / 2010 viene perciò approvata per
l’importo complessivo di CHF 14'948.50 [CHF 455.20 per le spese, CHF 13'437.50
di onorario (53 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora) e CHF 1'055.80 di IVA
(7.6%)].
3.2
Per
quanto concerne la nota professionale inerente all’anno 2011, la Corte delle assise
criminali ha proceduto ad alcune decurtazioni.
3.2.1
Il
tribunale di merito ha innanzitutto stralciato le spese esposte, pari a CHF
50.
-- “(…) quale costo della carta per ‘stampa arringa’ ed i costi di
parcheggio di fr. 27.-- (…)” (sentenza 20.4.2011, p. 120).
Il reclamante, ha, per contro,
affermato che, “(…) per quanto riguarda le spese di stampa dell’arringa si
ritiene che le medesime, in ogni caso minime, debbano essere riconosciute quale
indispensabile supporto del difensore, che pur disponendo di buona memoria,
necessita comunque della copia cartacea dell’arringa nell’ambito della propria
difesa in aula, tanto più che si trattava di reati finanziari e di una
fattispecie articolata e complessa (…)” (reclamo 29.4./2.5.2011, p. 4).
Tuttavia le spese inerenti alle
diverse bozze o appunti del patrocinatore possono/devono rientrare nelle spese correnti
di uno studio legale e come tali rimanere a carico di quest’ultimo e non essere
addossate al cliente.
Per quanto invece riguarda le
spese di parcheggio (pari a CHF 27.--), si rimanda a quanto sopraindicato, e
vengono dunque riconosciute in questa sede.
3.2.2
La
Corte delle assise criminali ha inoltre decurtato l’onorario esposto dall’avv. PR
1.
in merito alla lettura dell’incarto e alla preparazione del processo, per
complessive 74 ore e 20 minuti, riconoscendo unicamente 45 ore e 20 minuti
(sentenza 20.4.2011, p. 120 s.). Il tribunale di merito ha giustificato tale
riduzione asserendo che al patrocinatore d’ufficio, nella sua nota d’onorario
2004.
/ 2010, erano già state riconosciute 31 ore e 15 minuti per lo studio
dell’incarto “(…) ciò ad evidenziare come per la sua preparazione al
pubblico dibattimento l’avv. PR 1 non fosse partito totalmente ignaro quo ai
fatti e alla posizione giuridica asseritamente sostenuta del suo protetto (…)”
(sentenza 20.4.2011, p. 120). Inoltre l’avvocato del coimputato di RE 1 avrebbe
esposto, nella sua nota d’onorario, per lo studio dello stesso incarto, unicamente
9.
ore e 30 minuti.
Il
reclamante ha contestato tale decurtazione: “(…) pur non essendo compito del
reclamante valutare l’operato dei colleghi, proprio malgrado si è costretti a
evidenziare come il dispendio indicato dall’avv. __________ per la propria preparazione
della difesa, a mente del reclamante e considerata la complessa fattispecie in
ambito tecnico finanziario con capi di accusa legati a complicate strutture di
fondi di investimento (…), con oltre 700 atti istruttori, (…), non
costituiscono una preparazione adeguata e non adempiono alle condizioni di una
difesa accurata. Inoltre, si rileva al proposito che il sottoscritto difensore
– a differenza del Collega – in relazione a quanto sopra, ha sollevato numerose
eccezioni di merito che hanno necessitato approfondimenti e le dovute analisi
fattuali e giuridiche, pure esposte in arringa (…)” (completazione reclamo
15/18.7.2011, p. 3). L’avv. PR 1 ha inoltre evidenziato come gran parte
dell’incarto era stato da lui letto “(…) prima dell’interrogatorio finale
dell’imputato e prima del deposito atti per almeno farsi un’idea del caso e valutare
l’eventuale necessità di complementi istruttori. Ciò è comunque avvenuto a
distanza di quasi 4 rispettivamente 5 anni dal dibattimento in aula (…)” (completazione
reclamo 15/18.7.2011, p. 3).
Per
la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità del
caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza
professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati,
alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed
alla sua prevedibilità (art. 15a LAvv). Si devono dunque ammettere onorari
corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato,
applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a
carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del
patrocinatore; in altre parole, l’onorario a tempo deve essere stabilito
prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto
conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità
del caso. Non è tuttavia decisivo il tempo effettivamente impiegato dal singolo
avvocato nel caso concreto, ma il tempo che occorre ad un avvocato diligente
per la trattazione di una pratica analoga, valutato oggettivamente, con
riferimento alla complessità in fatto ed in diritto della causa, tenendo conto
di ciò che ragionevolmente ci si può attendere da un patrocinatore competente e
al beneficio di una normale esperienza.
Nel
caso concreto, da quanto risulta dalla nota d’onorario 2004 / 2010 del reclamante,
quest’ultimo avrebbe dedicato alla lettura degli atti istruttori e al loro
studio, complessivamente 31 ore e 15 minuti. Dalla nota d’onorario 2011 risultano
inoltre, dal 4.4.2011 al 17.4.2011, 74 ore e 20 minuti per la lettura
dell’incarto e la preparazione del processo. È pur vero che il procedimento si
è protratto per diversi anni (l’avv. PR 1 ha iniziato il suo mandato l’11.3.2004 e l’ha concluso con l’emanazione della sentenza il 20.4.2011), che la
documentazione raccolta era particolarmente voluminosa e che la fattispecie era
molto complessa, tuttavia, come rettamente rilevato dalla Corte delle assise
criminali un dispendio orario come quello esposto, pari, per il solo anno 2011, a 9 giorni di lavoro a 8 ore al giorno, appare eccessivo anche a questa Corte. La riduzione
effettuata dal tribunale di merito (che in ogni caso ha ammesso un onorario di
45.
ore e 20 minuti, pari a 5 giorni a 8 ore al giorno) non è quindi da
considerarsi insostenibile e deve dunque essere mantenuta.
3.2.3
La
Corte delle assise criminali ha inoltre valutato sufficienti 2 ore (in luogo
delle 6 ore esposte) per “processo + discussione con cliente e altre parti +
lettura sentenza” del 20.4.2011 “(…) ritenendolo tempo più che
sufficiente per la partecipazione, non al pubblico dibattimento che non c’è
stato, ma alla sola seduta di pubblicazione della sentenza, rispettivamente
all’immediata discussione con RE 1 e alla futura lettura di questa sentenza
(…)” (sentenza 20.4.2011, p. 121).
A
tal proposito il reclamante ha affermato che “(…) il giorno della seduta di
pubblicazione per il verbale della deliberazione della sentenza, la Corte ha
convocato le parti per le ore 17.00 (…). Per ritardi della Corte in camera di
consiglio, l’udienza ha avuto luogo alle 18.00 ed è durata approssimativamente
1.
h. Oltre a ciò, occorre tenere conto della successiva discussione e delucidazione
con il cliente e di quella che ha fatto seguito alla lettura della sentenza
motivata, senza dimenticare proprio la lettura della lunga sentenza scritta
motivata di ben 134 pagine, che ha richiesto il necessario tempo (…)”
(completazione reclamo 15/18.7.2011, p. 4).
A
ragione. Infatti solo per la lettura (e la comprensione) della sentenza
20.4.2011
della Corte delle assise criminali sarebbero necessarie quasi 2 ore,
considerate le 134 pagine della stessa. A ciò si deve aggiungere il tempo per
il colloquio con il cliente e quello per la seduta di pubblicazione della
sentenza (con l’eventuale ritardo). Un dispendio orario di 6 ore, come esposto,
appare di conseguenza giustificato.
3.2.4
La
nota professionale 2011 del reclamante viene perciò approvata per l’importo
complessivo di CHF 21'459.60 [CHF 370.-- per le spese, CHF 19'500.-- di
onorario (78 ore a CH 250.--/ora) e CHF 1'589.60 di IVA (8%)].
3.3
La
nota professionale dell’avv. PR 1 per il patrocinio di RE 1 è quindi approvata
per complessivi CHF 36'408.10 [CHF 32'937.50 (onorari) + CHF 825.20 (spese) +
CHF 2'645.40 (IVA)].
4.
Il
gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non
si assegnano ripetibili vista la quasi totale soccombenza del reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135 e 393 ss. CPP, il
Rtar, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il
reclamo è parzialmente accolto. La decisione impugnata è riformata come segue:
17.
Le spese per la
difesa d’ufficio di RE 1 sono sostenute dallo Stato.
17.1.
La nota
professionale dell’avv. PR 1 è approvata per fr. 36'408.10, comprensiva di onorario, spese e
Iva.
(…)
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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