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Decisione

60.2011.145

Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante

9 maggio 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il ritiro dell’opposizione presentata l’11.3.2010 da parte di __________ avverso

il predetto decreto, lo stesso è cresciuto in giudicato il 21.3.2011.

2.Con la presente istanza – trasmessa per competenza, dal Ministero pubblico, a

questa Corte – IS 1 chiede la

trasmissione degli atti (con

le relative fotografie) del procedimento penale sfociato nel decreto di accusa

1.3.2010 (DA __________), poiché è intenzionato a far valere delle pretese di

risarcimento presso le autorità civili in merito a quanto accaduto la notte del

21.9.2008.

Come

esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta.

3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione

del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione

degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità

dell’ispezione".

4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte

(quale querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire

Considerandi

la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse

giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art.

27.

CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate

dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Inoltre

in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale

concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

Lo

stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

5.

Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse

giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia di tutti gli atti dell’incarto penale MP __________ sfociato

nel decreto di accusa 1.3.2010 (DA __________), poiché l’ha interessato personalmente

in veste di parte.

A ciò aggiungasi che IS 1 è intenzionato a

presentare un’azione civile allo scopo di ottenere il risarcimento delle spese

sostenute riguardo a quanto accaduto la notte del 21.9.2008.

Di

conseguenza, gli atti dell’incarto penale MP __________ (AI 1 – AI 11) e il verbale del procedimento (art. 77

CPP) 29.4.2011, vengono

trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.

Giova in ogni caso rilevare che

nell’incarto penale in questione non vi è alcuna documentazione fotografica.

6.

L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando.

La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di

chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 55.--, per complessivi CHF

155.-- (centocinquantacinque), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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