60.2011.145
Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante
9 maggio 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2011.145
Data decisione, Autorità:
09.05.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già querelante quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.145
Lugano
9 maggio 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25.4./3.5.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere gli atti del procedimento
penale di cui all’incarto penale MP __________, sfociato
nel decreto di accusa 1.3.2010 (DA __________);
premesso che la richiesta datata 25.4.2011
è giunta al Ministero pubblico il 28.4.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Zaccaria Akbas – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte con scritto 2/3.5.2011, rilevando
di non avere obiezioni all’invio di quanto richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della querela 26/29.9.2008 sporta da IS 1
nei confronti di ignoti riguardo ai fatti accaduti il 21.9.2008, verso le ore
3:30, a __________, presso la discoteca __________, il Ministero pubblico ha
aperto un procedimento penale per le ipotesi di reato di lesioni semplici, sub.
vie di fatto, sfociato nel decreto di accusa 1.3.2010 (DA __________) emanato
dall’allora sostituto procuratore pubblico Zaccaria Akbas (mediante il quale ha
posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ siccome ritenuto
colpevole di lesioni semplici in relazione ai fatti accaduti quella notte, e
meglio come ivi descritto).
Dopo
Fatti
il ritiro dell’opposizione presentata l’11.3.2010 da parte di __________ avverso
il predetto decreto, lo stesso è cresciuto in giudicato il 21.3.2011.
2.Con la presente istanza – trasmessa per competenza, dal Ministero pubblico, a
questa Corte – IS 1 chiede la
trasmissione degli atti (con
le relative fotografie) del procedimento penale sfociato nel decreto di accusa
1.3.2010 (DA __________), poiché è intenzionato a far valere delle pretese di
risarcimento presso le autorità civili in merito a quanto accaduto la notte del
21.9.2008.
Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte
(quale querelante) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire
Considerandi
la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27.
CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale
concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.
Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse
giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia di tutti gli atti dell’incarto penale MP __________ sfociato
nel decreto di accusa 1.3.2010 (DA __________), poiché l’ha interessato personalmente
in veste di parte.
A ciò aggiungasi che IS 1 è intenzionato a
presentare un’azione civile allo scopo di ottenere il risarcimento delle spese
sostenute riguardo a quanto accaduto la notte del 21.9.2008.
Di
conseguenza, gli atti dell’incarto penale MP __________ (AI 1 – AI 11) e il verbale del procedimento (art. 77
CPP) 29.4.2011, vengono
trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
Giova in ogni caso rilevare che
nell’incarto penale in questione non vi è alcuna documentazione fotografica.
6.
L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando.
La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico di
chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 55.--, per complessivi CHF
155.-- (centocinquantacinque), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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