60.2011.146
Ricorso contro la decisione del presidente della Corte delle assise criminali in materia di liberazione della cauzione. obbligo di motivazione. diritto di essere sentito
23 novembre 2011Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2011.146
Data decisione, Autorità:
23.11.2011, CRP
Titolo:
Ricorso contro la decisione del presidente della Corte delle assise criminali in materia di liberazione della cauzione. obbligo di motivazione. diritto di essere sentito
CAUZIONE
MISURE SOSTITUTIVE DELL'ARRESTO
PERICOLO DI FUGA
REVOCA DI MISURE SOSTITUTIVE
RICORSO ALLA CAMERA DEI RICORSI PENALI
art. 29 cpv. 2 COST
art. 3 cpv. 2 let. c CPP
art. 231 cpv. 1 CPP
art. 453 CPP
art. 95 cpv. 2 CPP-TI
art. 96 CPP-TI
art. 106 CPP-TI
art. 107 cpv. 2 CPP-TI
art. 108 cpv. 4 CPP-TI
art. 284 cpv. 1 let. a CPP-TI
Incarto n.
60.2011.146
Lugano
23 novembre
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso 9/11.8.2010 presentato da
RI 1, già in,
patr. da: PR 1, ,
contro
la decisione 30.7.2010 del presidente della Corte
delle assise criminali giudice Mauro Ermani in materia di restituzione della
cauzione (inc. TPC __________);
richiamati gli scritti 14.10.2011 del
giudice Mauro Ermani – che, senza presentare osservazioni, si rimette al
giudizio di questa Camera –, 14/17.10.2011 del presidente della Corte di
appello e di revisione penale giudice Giovanna Roggero-Will – che si limita a
rinviare alla decisione 18.4.2011 della Corte di appello e di revisione penale
– e 24.10.2011 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi – che,
parimenti senza presentare osservazioni, si rimette al giudizio della Camera
dei ricorsi penali –;
preso atto che gli ulteriori interessati
dal procedimento penale, interpellati, non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. RI
1 è stato arrestato il 4.2.2009, con __________ e __________, per i reati di truffa
per mestiere (sub. appropriazione indebita ed amministrazione infedele aggravata)
e di riciclaggio di denaro aggravato. L’accusa è stata poi estesa anche al
reato di falsità in documenti (decisione 18.6.2010 della Corte delle assise
criminali, p. 52 s., inc. TPC __________).
Il
predetto provvedimento è stato confermato il giorno successivo dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto (decisione 18.6.2010 della Corte delle assise
criminali, p. 52, inc. TPC __________).
b. Il
6.4.2009 RI 1 è stato scarcerato dietro, tra l’altro, il versamento di una
cauzione di CHF 100'000.--, il divieto di lasciare la Svizzera, il deposito del
passaporto e l’obbligo di presentarsi al Ministero pubblico una volta alla
settimana.
Le
citate misure sono in seguito state allentate con la soppressione del divieto
di lasciare la Svizzera (decisione 18.6.2010 della Corte delle assise
criminali, p. 55, inc. TPC __________).
c. Con
sentenza 18.6.2010 la Corte delle assise criminali, presieduta dal giudice Mauro
Ermani, ha dichiarato, tra l’altro, RI 1 autore colpevole di riciclaggio di
denaro [“per avere, ricevendo da __________, nel
corso del mese di gennaio 2009, Eur 400'000.-- a contanti in due soluzioni da
Eur 200'000.-- cadauna (provenienti da fondi distratti alla parte civile __________)
e depositando tra il 21 gennaio 2009 e il 30 gennaio 2009 sul conto della
Considerandi
società __________ __________ presso la __________ di __________ appositamente
aperto il 4 dicembre 2008, di cui risulta essere l’effettivo avente diritto
economico, ancorché sul formulario A figuri come avente diritto economico il di
lui fratello __________, compiuto atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori
patrimoniali che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine” (considerando 3.1.)] e di ripetuta
falsità in documenti [“per
avere, a __________, __________ ed in altre imprecisate località, nel corso del
mese di gennaio 2009, al fine di procacciare a sé e a terzi un indebito
profitto, agendo in correità con __________ e __________, allestendo il falso
preliminare di compravendita immobiliare tra __________ e __________ relativo ad
un complesso immobiliare con destinazione commerciale in __________, rimettendo
il falso documento alla __________ di __________, per tentare di rendere
plausibile l’entrata fondi a contanti di Eur 180'000.-- del 21 gennaio 2009 sul
conto nominativo di __________ e il trasferimento di medesima data di Eur
250'000.-- ad un conto di __________ presso la __________, attestato in un
documento, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché
fatto uso, a scopo di inganno, di tale documento” (considerando 3.2.1.); “a __________, nel corso del mese di ottobre 2008,
agendo in correità con __________, al fine di procacciare a sé e a terzi un
indebito profitto, allestendo la ricevuta datata 9.11.2007 attestante, in urto
con la verità, l’avvenuto prestito a __________ da parte sua di Euro 240'000.--
e consegnando tale ricevuta a __________ per giustificare l’accredito di Euro
240'000.-- del 15.10.2008 sul suo conto corrente postale, attestato in un documento,
contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso, a
scopo di inganno, del medesimo documento, (…)” (considerando 3.2.2.)].
RI
1.
è stato prosciolto dalle altre imputazioni.
E’
stato condannato alla pena detentiva di quattordici mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni (decisione 18.6.2010 della Corte delle assise criminali, p. 245 ss., inc.
TPC __________).
I
Dispositivo
dispositivi del giudizio 18.6.2010 non hanno fatto alcun accenno al destino
dell’importo cauzionale corrisposto il 6.4.2009.
d. Con
scritto 28.7.2010 RI 1 ha domandato al presidente della Corte di liberare la
cauzione di CHF 100'000.--.
Il
30.7.2010 il giudice Mauro Ermani, presidente della Corte, gli ha comunicato che
la cauzione non poteva essere liberata siccome la sentenza 18.6.2010 non era cresciuta
in giudicato.
e. Con
ricorso per cassazione 9/11.8.2010 RI 1 ha impugnato, nel merito, la sentenza
18.6.2010 della Corte delle assise criminali. Ha contestualmente chiesto la
restituzione della cauzione in difetto della causa per cui era stata prestata:
a suo dire, i gravi indizi di colpevolezza ed il pericolo di fuga erano
decaduti, in ragione peraltro del fatto che si era presentato al dibattimento e
che vi era stata assoluzione dai principali capi di imputazione di truffa e di
riciclaggio di denaro; aveva sempre contestato l’esistenza di un pericolo di
fuga (aveva domicilio a __________); la sentenza non faceva riferimento
all’importo cauzionale, denotando assoluto disinteresse per la cauzione; non
c’erano concreti, attuali, gravi e specifici motivi che giustificavano il
mantenimento della cauzione; essa era stata prestata dal di lui fratello, che
non aveva potuto pronunciarsi davanti alla Corte di merito.
f. Con
sentenza 18.4.2011 la Corte di appello e di revisione penale (sedente, giusta l’art.
453 CPP, quale Corte di cassazione e di revisione penale) si è pronunciata sui
diversi ricorsi presentati (respingendo, per quanto ammissibile, quello del
procuratore pubblico, accogliendo parzialmente quelli degli imputati ed evadendo
ai sensi dei considerandi quello di una parte civile).
La
Corte, circa la domanda intesa alla liberazione della cauzione, ha dichiarato
irricevibile il gravame di RI 1 per incompetenza: competente per l’adozione o
la revoca della cauzione, misura sostitutiva dell’arresto, era, ex art. 108
cpv. 4 CPP TI, dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in
giudicato della sentenza, il presidente della Corte competente; la sua decisione
era impugnabile a questa Camera giusta l’art. 284 cpv. 1 lit. a CPP TI (p. 58
s., inc. CARP __________).
Ha
quindi trasmesso a questa Camera, per competenza, l’impugnativa di RI 1 per
quanto inerente alla cauzione.
1. A’
sensi dell’art. 453 cpv. 1 CPP i ricorsi contro le decisioni emanate prima
dell’entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore
dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.
La
Camera dei ricorsi penali, autorità di ricorso contro i provvedimenti del
presidente del Tribunale competente in materia di privazione della libertà
(art. 284 cpv. 1 lit. a CPP TI), deve pronunciarsi, secondo il CPP TI, sul
gravame riguardante una decisione – che ha negato la liberazione della cauzione
– prolata in data 30.7.2010 dal presidente della Corte delle assise criminali,
che si è espresso, in applicazione dell’art. 108 cpv. 4 CPP TI, dopo l’inizio
del pubblico dibattimento, ma prima della crescita in giudicato della sentenza 18.6.2010
(inc. TPC __________).
2. 2.1.
RI
1 impugna la decisione 30.7.2010 del presidente della Corte delle assise criminali
che non ha accolto la sua domanda intesa alla liberazione della cauzione resa
il 6.4.2009.
Il
ricorrente sostiene che non sarebbero dati i presupposti per il mantenimento
del provvedimento stante la decadenza dei gravi indizi di colpevolezza e del
pericolo di fuga: si era presentato al dibattimento ed era stato assolto dai
principali capi di imputazione.
2.2.
L’accusato
può essere arrestato se esistono a suo carico gravi e concreti indizi di
colpabilità per un crimine o un delitto ed in presenza di preminenti motivi di
interesse pubblico, quali il pericolo di fuga, i bisogni dell’istruzione e il
pericolo di recidiva (art. 95 cpv. 2 CPP TI). Se lo scopo dell’arresto può
essere raggiunto con la prestazione di una cauzione, con il deposito dei documenti
di legittimazione, con la regolare comparizione davanti a un ufficio, con la
residenza in un luogo determinato o con altri provvedimenti idonei, vengono
prese singolarmente o cumulativamente queste misure (art. 96 CPP TI / art. 107
cpv. 2 CPP TI).
La
cauzione è quindi una delle misure sostitutive dell’arresto (cfr., per esempio,
decisione TF 1B_303/2010 del 5.10.2010, considerando 4.1.; cfr. anche art. 5
cifra 3 seconda frase CEDU secondo cui “la scarcerazione può essere subordinata
ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza”) e
costituisce un caso di applicazione del principio della proporzionalità, in
virtù del quale il mantenimento della carcerazione rappresenta l’ultima ratio
ed è volta ad assicurare che l’imputato si presenti a tutti gli atti
processuali ai quali è citato e a garantire che lo stesso si renda disponibile
per l’esecuzione dell’eventuale pena (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
Commento del Codice di procedura penale ticinese, art. 110 CPP TI n. 1).
La
cauzione serve a evitare il pericolo di fuga, ma non il rischio di collusione o
il pericolo di recidiva e neppure a garantire le pretese eventuali delle parti
civili (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., art. 110 CPP TI n. 2/9). Il
deposito di adeguate garanzie patrimoniali costituisce un ottimo deterrente
rispetto al pericolo di fuga: quando l’arresto sarebbe giustificato solo da
questo motivo d’interesse pubblico, il magistrato deve, in genere, concedere la
libertà a chi presta idonee garanzie (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op.
cit., art. 110 CPP TI n. 1).
Analogamente
a quanto avviene per tutte le misure sostitutive, anche l’importo della
cauzione può essere adattato, nel corso del procedimento, a nuove situazioni
emergenti dall’istruzione (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., art. 110
CPP TI n. 11);
La
cauzione può essere mantenuta unicamente fintanto che sussiste un motivo di
carcerazione preventiva (DTF 133 I 27, considerando 3.3.). Essa va liberata se
cessa la causa per la quale è stata prestata (art. 111 cpv. 1 CPP TI): ciò è
sempre il caso quando l’ordine d’arresto è stato revocato o ha cessato d’avere
effetto per venire meno dei sospetti o del pericolo di fuga (art. 106 cpv. 1/2
CPP TI), segnatamente quando gli atti di procedura che la cauzione doveva
assicurare sono stati eseguiti e il rischio che doveva prevenire è scomparso
(DTF 95 I 202; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., n. 874).
In caso di sentenza di assoluzione, la cauzione va resa subito dopo la
comunicazione del dispositivo: cessano infatti i gravi indizi di colpevolezza e
l’eventuale ricorso del procuratore pubblico o della parte civile non sospende
comunque l’esecuzione della sentenza (art. 290 cpv. 1 CPP TI) [M. RUSCA / E. SALMINA
/ C. VERDA, op. cit., art. 111 CPP TI n. 10]. La cauzione va resa anche in caso
di assoluzione o di condanna a una pena che non implica la carcerazione. La
restituzione avviene altresì quando è iniziata l’espiazione della pena. Dopo la
sentenza definitiva di condanna la cauzione può essere trattenuta fino
all’inizio dell’espiazione effettiva, quando quest’ultima sia stata prorogata,
ma mai oltre l’inizio dell’espiazione della pena (M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, op. cit., art. 111 CPP TI n. 1).
L’imputato,
se ritiene che le condizioni del provvedimento siano venute meno, può in ogni
momento chiedere la restituzione della cauzione all’autorità competente a’ sensi
dell’art. 108 CPP TI.
2.3.
2.3.1.
Il
diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. (art. 3 cpv. 2 lit. c
CPP) – garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento
della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del
gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere
d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti
che le erano stati negati – comprende, oltre al diritto di esprimersi prima che
una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio,
di farsi rappresentare o assistere e di poter consultare gli atti di causa, il
diritto di ottenere una decisione motivata.
L’obbligo
di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno
spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre
l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del
provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza
superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (decisione TF 1B_331/2011
del 18.10.2011, considerando 2.2.; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 340/1134; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. ed., §
55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht,
4. ed., n. 214 s./260/576;
cfr. anche, ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER,
art. 80 CPP n. 2).
2.3.2.
Il
presidente della Corte delle assise criminali, in risposta alla richiesta del
ricorrente, tramite il legale, intesa alla liberazione della cauzione, ha ritenuto
che: “(…) con riferimento al suo scritto del 28 luglio scorso, le comunico
che la cauzione prestata da RI 1 non può essere liberata poiché la sentenza
18.6.2010 non è a tutt’oggi cresciuta in giudicato. Non appena lo sarà, sarà
mia premura attivarmi per quanto di mia competenza.”
2.3.3.
Ora,
la predetta motivazione è manifestamente insufficiente.
Il
presidente della Corte ha infatti del tutto omesso di pronunciarsi sulla
sussistenza di un motivo di carcerazione preventiva, in altre parole sul perdurare
rispettivamente non perdurare dei presupposti della limitazione della libertà
personale di RI 1, giusta l’art. 111 cpv. 1 CPP TI (secondo cui la cauzione è
liberata se cessa la causa per la quale è stata prestata). Nulla ha detto
dell’esistenza a suo carico, ancora il 30.7.2010, di gravi e concreti indizi di
colpabilità e, cumulativamente, di preminenti motivi di interesse pubblico,
segnatamente di un pericolo di fuga.
Certo,
ha indicato che la cauzione non poteva essere liberata perché la sentenza
18.6.2010 non era cresciuta in giudicato.
Questa
Camera non comprende nondimeno la rilevanza, per la questione riguardante la
liberazione o non liberazione della cauzione prestata, della crescita in
giudicato del predetto giudizio.
RI
1 è stato infatti condannato alla pena detentiva di quattordici mesi, da
dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni (decisione 18.6.2010 della Corte delle assise criminali,
p. 245 ss., inc. TPC __________): non si capisce quindi la finalità, al
30.7.2010, della cauzione, che – proprio per quanto deciso dalla Corte di
merito – non deve assicurare l’espiazione della pena.
Il
fatto che la Corte di cassazione e di revisione penale potesse eventualmente annullare
il giudizio di prima istanza e ritornare gli atti per nuova decisione non basta
per mutare detta conclusione.
Ogni
autorità, in ossequio al principio della proporzionalità, deve infatti costantemente
vigilare affinché i provvedimenti privativi della libertà, comprese, quindi, le
misure sostitutive della carcerazione, siano sempre e ancora adeguati al caso
concreto: deve esaminare, a prescindere da una domanda dell’imputato, la sussistenza
dei motivi di carcerazione. Il diritto di
procedura penale in vigore dall’1.1.2011 prevede peraltro esplicitamente, all’art.
231 cpv. 1 CPP, che il tribunale di primo grado, nella sua sentenza, decide se
il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza: a. per
garantire l’esecuzione della pena o delle misure; b. in vista della procedura
di appello. Disposizione che comprova come la competente autorità debba,
d’ufficio, chinarsi sulla questione concernente la limitazione della libertà
personale dell’imputato, adottando, se del caso, un adeguato provvedimento, tenendo
conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Detti
principi valevano, certamente, anche vigente il CPP TI.
Il
presidente della competente Corte avrebbe dunque dovuto compiutamente spiegare
perché la cauzione di CHF 100'000.-- era, al 30.7.2010, ancora adeguata al caso
di RI 1.
La
decisione 30.7.2010 è annullata: il presidente della Corte delle assise
criminali si (ri)pronuncerà sull’istanza 28.7.2010.
3. Il
gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al qui ricorrente, parzialmente
vincente, adeguate ripetibili.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95 s., 108, 110 ss. e 284 CPP TI,
453 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione 30.7.2010 del presidente
della Corte delle assise criminali giudice Mauro Ermani è annullata.
§§ Il predetto presidente si
(ri)pronuncerà sull’istanza 28.7.2010 di RI 1 chiedente la liberazione della
cauzione.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà a RI 1, già in __________,
CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali
sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali
(art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per
i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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