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Decisione

60.2011.146

Ricorso contro la decisione del presidente della Corte delle assise criminali in materia di liberazione della cauzione. obbligo di motivazione. diritto di essere sentito

23 novembre 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a. RI

1 è stato arrestato il 4.2.2009, con __________ e __________, per i reati di truffa

per mestiere (sub. appropriazione indebita ed amministrazione infedele aggravata)

e di riciclaggio di denaro aggravato. L’accusa è stata poi estesa anche al

reato di falsità in documenti (decisione 18.6.2010 della Corte delle assise

criminali, p. 52 s., inc. TPC __________).

Il

predetto provvedimento è stato confermato il giorno successivo dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto (decisione 18.6.2010 della Corte delle assise

criminali, p. 52, inc. TPC __________).

b. Il

6.4.2009 RI 1 è stato scarcerato dietro, tra l’altro, il versamento di una

cauzione di CHF 100'000.--, il divieto di lasciare la Svizzera, il deposito del

passaporto e l’obbligo di presentarsi al Ministero pubblico una volta alla

settimana.

Le

citate misure sono in seguito state allentate con la soppressione del divieto

di lasciare la Svizzera (decisione 18.6.2010 della Corte delle assise

criminali, p. 55, inc. TPC __________).

c. Con

sentenza 18.6.2010 la Corte delle assise criminali, presieduta dal giudice Mauro

Ermani, ha dichiarato, tra l’altro, RI 1 autore colpevole di riciclaggio di

denaro [“per avere, ricevendo da __________, nel

corso del mese di gennaio 2009, Eur 400'000.-- a contanti in due soluzioni da

Eur 200'000.-- cadauna (provenienti da fondi distratti alla parte civile __________)

e depositando tra il 21 gennaio 2009 e il 30 gennaio 2009 sul conto della

Considerandi

società __________ __________ presso la __________ di __________ appositamente

aperto il 4 dicembre 2008, di cui risulta essere l’effettivo avente diritto

economico, ancorché sul formulario A figuri come avente diritto economico il di

lui fratello __________, compiuto atti suscettibili di vanificare

l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori

patrimoniali che sapeva o doveva presumere provenire da un crimine” (considerando 3.1.)] e di ripetuta

falsità in documenti [“per

avere, a __________, __________ ed in altre imprecisate località, nel corso del

mese di gennaio 2009, al fine di procacciare a sé e a terzi un indebito

profitto, agendo in correità con __________ e __________, allestendo il falso

preliminare di compravendita immobiliare tra __________ e __________ relativo ad

un complesso immobiliare con destinazione commerciale in __________, rimettendo

il falso documento alla __________ di __________, per tentare di rendere

plausibile l’entrata fondi a contanti di Eur 180'000.-- del 21 gennaio 2009 sul

conto nominativo di __________ e il trasferimento di medesima data di Eur

250'000.-- ad un conto di __________ presso la __________, attestato in un

documento, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché

fatto uso, a scopo di inganno, di tale documento” (considerando 3.2.1.); “a __________, nel corso del mese di ottobre 2008,

agendo in correità con __________, al fine di procacciare a sé e a terzi un

indebito profitto, allestendo la ricevuta datata 9.11.2007 attestante, in urto

con la verità, l’avvenuto prestito a __________ da parte sua di Euro 240'000.--

e consegnando tale ricevuta a __________ per giustificare l’accredito di Euro

240'000.-- del 15.10.2008 sul suo conto corrente postale, attestato in un documento,

contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso, a

scopo di inganno, del medesimo documento, (…)” (considerando 3.2.2.)].

RI

1.

è stato prosciolto dalle altre imputazioni.

E’

stato condannato alla pena detentiva di quattordici mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due

anni (decisione 18.6.2010 della Corte delle assise criminali, p. 245 ss., inc.

TPC __________).

I

Dispositivo

dispositivi del giudizio 18.6.2010 non hanno fatto alcun accenno al destino

dell’importo cauzionale corrisposto il 6.4.2009.

d. Con

scritto 28.7.2010 RI 1 ha domandato al presidente della Corte di liberare la

cauzione di CHF 100'000.--.

Il

30.7.2010 il giudice Mauro Ermani, presidente della Corte, gli ha comunicato che

la cauzione non poteva essere liberata siccome la sentenza 18.6.2010 non era cresciuta

in giudicato.

e. Con

ricorso per cassazione 9/11.8.2010 RI 1 ha impugnato, nel merito, la sentenza

18.6.2010 della Corte delle assise criminali. Ha contestualmente chiesto la

restituzione della cauzione in difetto della causa per cui era stata prestata:

a suo dire, i gravi indizi di colpevolezza ed il pericolo di fuga erano

decaduti, in ragione peraltro del fatto che si era presentato al dibattimento e

che vi era stata assoluzione dai principali capi di imputazione di truffa e di

riciclaggio di denaro; aveva sempre contestato l’esistenza di un pericolo di

fuga (aveva domicilio a __________); la sentenza non faceva riferimento

all’importo cauzionale, denotando assoluto disinteresse per la cauzione; non

c’erano concreti, attuali, gravi e specifici motivi che giustificavano il

mantenimento della cauzione; essa era stata prestata dal di lui fratello, che

non aveva potuto pronunciarsi davanti alla Corte di merito.

f. Con

sentenza 18.4.2011 la Corte di appello e di revisione penale (sedente, giusta l’art.

453 CPP, quale Corte di cassazione e di revisione penale) si è pronunciata sui

diversi ricorsi presentati (respingendo, per quanto ammissibile, quello del

procuratore pubblico, accogliendo parzialmente quelli degli imputati ed evadendo

ai sensi dei considerandi quello di una parte civile).

La

Corte, circa la domanda intesa alla liberazione della cauzione, ha dichiarato

irricevibile il gravame di RI 1 per incompetenza: competente per l’adozione o

la revoca della cauzione, misura sostitutiva dell’arresto, era, ex art. 108

cpv. 4 CPP TI, dopo l’inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in

giudicato della sentenza, il presidente della Corte competente; la sua decisione

era impugnabile a questa Camera giusta l’art. 284 cpv. 1 lit. a CPP TI (p. 58

s., inc. CARP __________).

Ha

quindi trasmesso a questa Camera, per competenza, l’impugnativa di RI 1 per

quanto inerente alla cauzione.

1. A’

sensi dell’art. 453 cpv. 1 CPP i ricorsi contro le decisioni emanate prima

dell’entrata in vigore del CPP sono giudicati secondo il diritto anteriore

dalle autorità competenti in virtù di tale diritto.

La

Camera dei ricorsi penali, autorità di ricorso contro i provvedimenti del

presidente del Tribunale competente in materia di privazione della libertà

(art. 284 cpv. 1 lit. a CPP TI), deve pronunciarsi, secondo il CPP TI, sul

gravame riguardante una decisione – che ha negato la liberazione della cauzione

– prolata in data 30.7.2010 dal presidente della Corte delle assise criminali,

che si è espresso, in applicazione dell’art. 108 cpv. 4 CPP TI, dopo l’inizio

del pubblico dibattimento, ma prima della crescita in giudicato della sentenza 18.6.2010

(inc. TPC __________).

2. 2.1.

RI

1 impugna la decisione 30.7.2010 del presidente della Corte delle assise criminali

che non ha accolto la sua domanda intesa alla liberazione della cauzione resa

il 6.4.2009.

Il

ricorrente sostiene che non sarebbero dati i presupposti per il mantenimento

del provvedimento stante la decadenza dei gravi indizi di colpevolezza e del

pericolo di fuga: si era presentato al dibattimento ed era stato assolto dai

principali capi di imputazione.

2.2.

L’accusato

può essere arrestato se esistono a suo carico gravi e concreti indizi di

colpabilità per un crimine o un delitto ed in presenza di preminenti motivi di

interesse pubblico, quali il pericolo di fuga, i bisogni dell’istruzione e il

pericolo di recidiva (art. 95 cpv. 2 CPP TI). Se lo scopo dell’arresto può

essere raggiunto con la prestazione di una cauzione, con il deposito dei documenti

di legittimazione, con la regolare comparizione davanti a un ufficio, con la

residenza in un luogo determinato o con altri provvedimenti idonei, vengono

prese singolarmente o cumulativamente queste misure (art. 96 CPP TI / art. 107

cpv. 2 CPP TI).

La

cauzione è quindi una delle misure sostitutive dell’arresto (cfr., per esempio,

decisione TF 1B_303/2010 del 5.10.2010, considerando 4.1.; cfr. anche art. 5

cifra 3 seconda frase CEDU secondo cui “la scarcerazione può essere subordinata

ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all’udienza”) e

costituisce un caso di applicazione del principio della proporzionalità, in

virtù del quale il mantenimento della carcerazione rappresenta l’ultima ratio

ed è volta ad assicurare che l’imputato si presenti a tutti gli atti

processuali ai quali è citato e a garantire che lo stesso si renda disponibile

per l’esecuzione dell’eventuale pena (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

Commento del Codice di procedura penale ticinese, art. 110 CPP TI n. 1).

La

cauzione serve a evitare il pericolo di fuga, ma non il rischio di collusione o

il pericolo di recidiva e neppure a garantire le pretese eventuali delle parti

civili (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., art. 110 CPP TI n. 2/9). Il

deposito di adeguate garanzie patrimoniali costituisce un ottimo deterrente

rispetto al pericolo di fuga: quando l’arresto sarebbe giustificato solo da

questo motivo d’interesse pubblico, il magistrato deve, in genere, concedere la

libertà a chi presta idonee garanzie (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op.

cit., art. 110 CPP TI n. 1).

Analogamente

a quanto avviene per tutte le misure sostitutive, anche l’importo della

cauzione può essere adattato, nel corso del procedimento, a nuove situazioni

emergenti dall’istruzione (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., art. 110

CPP TI n. 11);

La

cauzione può essere mantenuta unicamente fintanto che sussiste un motivo di

carcerazione preventiva (DTF 133 I 27, considerando 3.3.). Essa va liberata se

cessa la causa per la quale è stata prestata (art. 111 cpv. 1 CPP TI): ciò è

sempre il caso quando l’ordine d’arresto è stato revocato o ha cessato d’avere

effetto per venire meno dei sospetti o del pericolo di fuga (art. 106 cpv. 1/2

CPP TI), segnatamente quando gli atti di procedura che la cauzione doveva

assicurare sono stati eseguiti e il rischio che doveva prevenire è scomparso

(DTF 95 I 202; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., n. 874).

In caso di sentenza di assoluzione, la cauzione va resa subito dopo la

comunicazione del dispositivo: cessano infatti i gravi indizi di colpevolezza e

l’eventuale ricorso del procuratore pubblico o della parte civile non sospende

comunque l’esecuzione della sentenza (art. 290 cpv. 1 CPP TI) [M. RUSCA / E. SALMINA

/ C. VERDA, op. cit., art. 111 CPP TI n. 10]. La cauzione va resa anche in caso

di assoluzione o di condanna a una pena che non implica la carcerazione. La

restituzione avviene altresì quando è iniziata l’espiazione della pena. Dopo la

sentenza definitiva di condanna la cauzione può essere trattenuta fino

all’inizio dell’espiazione effettiva, quando quest’ultima sia stata prorogata,

ma mai oltre l’inizio dell’espiazione della pena (M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, op. cit., art. 111 CPP TI n. 1).

L’imputato,

se ritiene che le condizioni del provvedimento siano venute meno, può in ogni

momento chiedere la restituzione della cauzione all’autorità competente a’ sensi

dell’art. 108 CPP TI.

2.3.

2.3.1.

Il

diritto di essere sentito giusta l’art. 29 cpv. 2 Cost. (art. 3 cpv. 2 lit. c

CPP) – garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l’annullamento

della decisione impugnata indipendentemente dalla fondatezza materiale del

gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere

d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell’esercizio dei diritti

che le erano stati negati – comprende, oltre al diritto di esprimersi prima che

una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio,

di farsi rappresentare o assistere e di poter consultare gli atti di causa, il

diritto di ottenere una decisione motivata.

L’obbligo

di motivazione impone di menzionare, almeno brevemente, i motivi che hanno

spinto l’autorità a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e di porre

l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del

provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un’istanza

superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (decisione TF 1B_331/2011

del 18.10.2011, considerando 2.2.; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 340/1134; R.

HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6. ed., §

55 n. 22 ss.; N. SCHMID, Strafprozessrecht,

4. ed., n. 214 s./260/576;

cfr. anche, ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER,

art. 80 CPP n. 2).

2.3.2.

Il

presidente della Corte delle assise criminali, in risposta alla richiesta del

ricorrente, tramite il legale, intesa alla liberazione della cauzione, ha ritenuto

che: “(…) con riferimento al suo scritto del 28 luglio scorso, le comunico

che la cauzione prestata da RI 1 non può essere liberata poiché la sentenza

18.6.2010 non è a tutt’oggi cresciuta in giudicato. Non appena lo sarà, sarà

mia premura attivarmi per quanto di mia competenza.”

2.3.3.

Ora,

la predetta motivazione è manifestamente insufficiente.

Il

presidente della Corte ha infatti del tutto omesso di pronunciarsi sulla

sussistenza di un motivo di carcerazione preventiva, in altre parole sul perdurare

rispettivamente non perdurare dei presupposti della limitazione della libertà

personale di RI 1, giusta l’art. 111 cpv. 1 CPP TI (secondo cui la cauzione è

liberata se cessa la causa per la quale è stata prestata). Nulla ha detto

dell’esistenza a suo carico, ancora il 30.7.2010, di gravi e concreti indizi di

colpabilità e, cumulativamente, di preminenti motivi di interesse pubblico,

segnatamente di un pericolo di fuga.

Certo,

ha indicato che la cauzione non poteva essere liberata perché la sentenza

18.6.2010 non era cresciuta in giudicato.

Questa

Camera non comprende nondimeno la rilevanza, per la questione riguardante la

liberazione o non liberazione della cauzione prestata, della crescita in

giudicato del predetto giudizio.

RI

1 è stato infatti condannato alla pena detentiva di quattordici mesi, da

dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di due anni (decisione 18.6.2010 della Corte delle assise criminali,

p. 245 ss., inc. TPC __________): non si capisce quindi la finalità, al

30.7.2010, della cauzione, che – proprio per quanto deciso dalla Corte di

merito – non deve assicurare l’espiazione della pena.

Il

fatto che la Corte di cassazione e di revisione penale potesse eventualmente annullare

il giudizio di prima istanza e ritornare gli atti per nuova decisione non basta

per mutare detta conclusione.

Ogni

autorità, in ossequio al principio della proporzionalità, deve infatti costantemente

vigilare affinché i provvedimenti privativi della libertà, comprese, quindi, le

misure sostitutive della carcerazione, siano sempre e ancora adeguati al caso

concreto: deve esaminare, a prescindere da una domanda dell’imputato, la sussistenza

dei motivi di carcerazione. Il diritto di

procedura penale in vigore dall’1.1.2011 prevede peraltro esplicitamente, all’art.

231 cpv. 1 CPP, che il tribunale di primo grado, nella sua sentenza, decide se

il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza: a. per

garantire l’esecuzione della pena o delle misure; b. in vista della procedura

di appello. Disposizione che comprova come la competente autorità debba,

d’ufficio, chinarsi sulla questione concernente la limitazione della libertà

personale dell’imputato, adottando, se del caso, un adeguato provvedimento, tenendo

conto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Detti

principi valevano, certamente, anche vigente il CPP TI.

Il

presidente della competente Corte avrebbe dunque dovuto compiutamente spiegare

perché la cauzione di CHF 100'000.-- era, al 30.7.2010, ancora adeguata al caso

di RI 1.

La

decisione 30.7.2010 è annullata: il presidente della Corte delle assise

criminali si (ri)pronuncerà sull’istanza 28.7.2010.

3. Il

gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al qui ricorrente, parzialmente

vincente, adeguate ripetibili.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 s., 108, 110 ss. e 284 CPP TI,

453 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ La decisione 30.7.2010 del presidente

della Corte delle assise criminali giudice Mauro Ermani è annullata.

§§ Il predetto presidente si

(ri)pronuncerà sull’istanza 28.7.2010 di RI 1 chiedente la liberazione della

cauzione.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà a RI 1, già in __________,

CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali

sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali

(art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per

i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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