60.2011.151
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
9 maggio 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2011.151
Data decisione, Autorità:
09.05.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.151
Lugano
9 maggio 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26.4./3.5.2011 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia di tutti gli atti del
procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 21.3.2011
(NLP __________);
premesso che la richiesta datata 18.4.2011
(recte: 26.4.2011) è giunta al Ministero pubblico il 27.4.2011, che – per il
tramite del procuratore
pubblico Zaccaria Akbas – l’ha
trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 2/3.5.2011, senza
formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito dell’interrogatorio tenutosi l’8.7.2010
dinanzi alla polizia riguardo al decesso di una persona, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 (__________) per l’ipotesi di
reato di contravvenzione LStup giusta l’art. 19a sfociato nel decreto di non
luogo a procedere 21.3.2011 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico
Zaccaria Akbas. Avverso il predetto decreto non è stato presentato reclamo a
questa Corte.
2.Con scritto 18/20.4.2011 l’avv. PR 1, quale
patrocinatore di IS 1, ha informato il procuratore pubblico che il decreto di
non luogo a procedere 21.3.2011 (NLP __________) intimato al suo assistito non
concerne la sua persona. Ha in particolare asserito che il suo patrocinato non
è stato interrogato l’8.7.2010 e che i suoi dati sono i seguenti:
"IS 1, geb. __________, von __________, Maler/Gipser, des __________ und der __________,
verheiratet mit __________, geb. __________, whft. __________, __________ ",
adducendo parimenti che i
nomi dei genitori indicati nel citato decreto non coincidono con quelli del suo assistito, così
come il suo indirizzo. Essendo, a suo giudizio, alla presenza di un chiaro
equivoco, ha postulato al magistrato inquirente di correggere il disguido e di
informare al riguardo il "__________ __________ " (scritto
18/20.4.2011, doc. 4 – inc. NLP __________).
Con scritto 21.4.2011 il
procuratore pubblico ha comunicato all’avv. PR 1 che "(…). È con non poca sorpresa che apprendiamo
che il suo assistito neghi di essere la persona oggetto del procedimento in
parola, peraltro terminato con un non luogo a procedere. Egli sa perfettamente
di essere il giusto destinatario del procedimento, e, per scrupolo, abbiamo
verificato presso l’ufficio abitanti di __________ le generalità dello stesso.
Ufficio che ci ha confermato essere lui, attualmente dimorante presso un altro
comune, ossia quello da lei indicato di __________. Le trasmetto inoltre le generalità
compilate dallo stesso IS 1, incomplete e in parte, per inavvertenza si
suppone, inesatte. Egli è inoltre in possesso del permesso di dimora tipo B nr.
RCS __________" (scritto PP 21.4.2011, doc. 5 – inc. NLP __________).
3.Con la presente istanza – trasmessa, per competenza,
dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1, con riferimento allo
scritto 21.4.2011 del procuratore pubblico, chiede di poter ottenere la
trasmissione degli atti del surriferito procedimento penale allo scopo di poterli
visionare, essendo intenzionato a discutere della questione con il suo
patrocinato.
4.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
5.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte
(quale imputato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale
concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
6.Nella fattispecie in esame – considerati lo scambio epistolare
intercorso tra il procuratore pubblico e l’avv. PR 1 dopo l’emanazione del decreto di non luogo a procedere 21.3.2011
(NLP __________) (considerando 2 della presente decisione) e i motivi addotti
dal legale nella sua richiesta
– è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia di tutti gli atti dell’incarto penale
sfociato nel predetto decreto,
che l’ha peraltro interessato personalmente in veste di parte.
Fatti
Di conseguenza, gli atti dell’incarto
penale sfociato nel decreto di
non luogo a procedere 21.3.2011 (NLP __________), segnatamente:
- rapporto
d’inchiesta di polizia giudiziaria 16.3.2011 (AI 1) (20 pagine);
- scritto
Considerandi
8.4.2011
del __________ __________ (AI 2) (1 pagina);
- verbale
del procedimento (art. 77 CPP) del 29.4.2011 (1 pagina),
vengono
trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
7.
L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste
a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 55.--, per complessivi CHF
155.-- (centocinquantacinque), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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