60.2011.152
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
13 maggio 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2011.152
Data decisione, Autorità:
13.05.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.152
Lugano
13 maggio
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/4.5.2011 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli
atti del procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di uno scambio epistolare e dell’emanazione
del decreto di abbandono e di cessione 7.9.2009 da parte dell’Ufficio del
giudice istruttore di __________ (AI 7 – inc. MP __________), il 25.11.2009 il
Ministero pubblico del Cantone Ticino, per il tramite del procuratore pubblico
Moreno Capella, ha assunto la titolarità dell’inchiesta penale esperita dalla
Procura pubblica dei __________ a carico di IS 1 per le ipotesi di reato di
truffa, di falsità in documenti e di sviamento della giustizia riguardo alla
sua denuncia 8.1.2009 presentata alla Procura pubblica dei __________ mediante
la quale ha segnalato il furto di cinque pellicce (di cui una di proprietà
della di lei madre), a __________ (__________), nel periodo compreso tra i mesi
di aprile/maggio e il mese di agosto 2008 (verbale d’interrogatorio 25.11.2009,
p. 1, AI 9 – inc. MP __________).
Il
procedimento penale è sfociato nel decreto di accusa 22.2.2010 [mediante il
quale il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura
penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di falsità in documenti e meglio come
ivi descritto (DA __________) (AI 16 – inc. MP __________)].
Il
predetto decreto è cresciuto in giudicato dopo il ritiro (avvenuto il
20/21.4.2010 per il tramite dell’avv. PR 1) dell’opposizione presentata il
10/11.3.2010 (per il tramite dell’allora patrocinatore di IS 1, avv. __________).
2.Con la presente istanza l’avv. PR 1, quale
patrocinatore di IS 1, chiede di poter compulsare gli atti del suddetto
procedimento penale, apportando diversi motivi alla base della sua richiesta, tra
cui il fatto che è ancora pendente il contenzioso con l’assicurazione riguardo
agli oggetti rubati (doc. 1 e doc. 1.a).
Questa Corte non ha ritenuto
necessario interpellare il procuratore pubblico per presentare eventuali
osservazioni, essendo IS 1 stata parte al procedimento penale.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte
(quale accusata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Inoltre
in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale
concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame – a prescindere dai motivi
addotti nella presente richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo
dell’istante, rispettivamente del suo patrocinatore, avv. PR 1, nell’interesse
della sua cliente, a compulsare gli atti del procedimento penale sfociato nel
decreto di accusa 22.2.2010 (DA
__________) di cui all’incarto MP __________, poiché ha interessato IS 1 personalmente in veste di
parte.
Questa Corte autorizza pertanto IS 1
rispettivamente il suo patrocinatore, avv. PR 1, a compulsare presso il Ministero pubblico l’incarto penale MP __________, concordando i tempi di accesso con il procuratore
pubblico Moreno Capella, e a fotocopiare gli atti utili ai fini delle sue
incombenze.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste
a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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