60.2011.154
Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante
19 agosto 2011Italiano14 min
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Numero d'incarto:
60.2011.154
Data decisione, Autorità:
19.08.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.154
Lugano
19 agosto
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/9.05.2011
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
compulsare due incarti penali inerenti alla persona di PI 4 (patr. da: avv. PR
1, __________);
richiamate le osservazioni 23/24.05.2011
del procuratore pubblico Arturo Garzoni, 19/24.5.2011 del procuratore generale
John Noseda e 30/31.05.2011 di PI 4, come pure la replica 6/7.06.2011 della IS
1 e la duplica 20/21.6.2011 di PI 4, di cui si dirà, laddove necessario, in
seguito;
rilevato che il procuratore pubblico Arturo
Garzoni e il procuratore generale John Noseda non hanno presentato osservazioni
di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con la presente istanza la IS 1, richiamando in
particolare gli art. 62 cpv. 4 LOG, 185 LT e 112 LFID, chiede di ottenere
l’autorizzazione a poter compulsare l’incarto rogatoriale inerente ad PI 3 a proposito del crac della __________, adducendo quanto segue:
"(…) Nella presente fattispecie
rileviamo che l’ispettorato fiscale sta effettuando una verifica sulle
operazioni di compravendita di giocatori di __________ dove il sig. PI 4,
contribuente ticinese, agisce in qualità di agente di __________ in conformità
dei regolamenti della __________. Questa attività viene svolta ed è stata
svolta da più società vicine al signor PI 4, segnatamente la __________, la __________
e la __________. Da informazioni rilevate dalla stampa (cfr. allegato 1)
risulta che un documento emesso dalla __________ sia datato 5 gennaio 2009,
quando la società risultava radiata d’ufficio il 1° febbraio 2008. È quindi importante
ai fini fiscali esaminare i reali rapporti d’affari tra la __________ e le società
vicine al PI 4, alfine di determinare i redditi d’attività d’intermediazione di
giocatori di __________. L’autorità fiscale ritiene quindi che sono dati i
presupposti per compulsare l’incarto rogatoriale"
(istanza 6/9.05.2011, p. 2, e doc. 1.a ivi annesso).
2. Con osservazioni 23/24.05.2011 il procuratore pubblico
Arturo Garzoni rileva che nulla emerge sulla persona di PI 4 negli atti del
procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 10.10.2008
(NLP __________).
Con osservazioni
19/24.5.2011 il procuratore generale John Noseda comunica che nulla osta alla
consultazione dell’incarto penale __________.
Dal canto
suo, PI 4 chiede la reiezione dell’istanza. Ritiene innanzitutto che la stessa
debba essere dichiarata irricevibile, poiché prematura riguardo all’incarto
rogatoriale, essendo parte integrante del procedimento penale tuttora pendente
in __________ a carico di PI 3. A sua mente l’istanza sarebbe in ogni caso da
respingere anche nel merito. Invoca in particolare la carenza di motivazione e
l’assenza di un concreto obiettivo da parte dell’autorità richiedente. Segnala
inoltre che il documento su cui si fonda la richiesta sarebbe già stato
ritenuto falso dalla magistratura inquirente __________ e chiede l’applicazione
del principio di proporzionalità a tutela dei suoi interessi allo scopo di
evitare una ricerca indiscriminata di prove (fishing expedition).
Nel suo allegato di replica la IS 1 espone
in particolare i motivi posti alla base della sua richiesta (cfr., nel
dettaglio, replica 6/7.06.2011, p. 2 ss. e documentazione ivi annessa).
Evidenzia, tra l’altro, che sarebbe un fatto notorio che PI 4 sia un agente di __________
(cfr. doc. 2 allegato alla replica 6/7.06.2011). Con riferimento alle sue
dichiarazioni fiscali, non vi figurerebbero compensi ricevuti riguardo a tale attività
professionale, bensì uno stipendio percepito come dipendente della __________, __________,
che non si occupa d’intermediazione in ambito __________ (cfr. estratto RC).
Per quanto attiene all’attività di agente di calciatori, PI 4 avrebbe operato e
opererebbe per il tramite di diverse società: la __________, __________ (ndr: iscritta
a RC il 2.10.2003 e radiata d’ufficio il 30.12.2004 per trasferimento della sede
a __________), la __________ in liquidazione (radiata d’ufficio il 9.12.2008),
la __________ in liquidazione (iscritta a RC il 23.07.2004, sciolta d’ufficio
nel 2006 e radiata d’ufficio il 28.01.2008) e la __________, __________ (iscritta
a RC il 26.07.2005). Adduce inoltre quanto segue: "(…) Come illustrato il signor PI 4 è un
agente di __________, ma né dalla sua dichiarazione fiscale, né dalle società a
lui riconducibili è stato possibile reperire i contratti con i __________, che
secondo i regolamenti in uso devono essere stipulati, prevedendo delle
commissioni per l’agente. Dagli articoli di giornale (cfr. inoltre doc. 9) si
evince in ogni caso che la società __________ ha fatto da tramite per delle
operazioni inerenti la fallita __________. Come risulta dall’incarto fiscale
della __________, questa non ha presentato i conti, in quanto è stata radiata
d’ufficio nel 2008, ai fini fiscali è importante sapere se nel corso del 2005
la società ha conseguito degli utili che avrebbero dovuto essere imposti (o
distribuito dividendi o prestazioni o valutabili in denaro), ritenuto che è
stata attiva per tutto l’esercizio 2005. È indispensabile inoltre accertare se
il signor PI 4 stesso ha conseguito dei redditi non dichiarati. (…)" (replica 6/7.06.2011, p. 4). Chiede quindi
di poter avere accesso agli atti dell’inc. __________ e anche dell’incarto penale
sfociato nel decreto di non luogo a procedere __________ in base al criterio
dell’utilità potenziale, richiamando anche il doc. 9 (annesso alla replica 6/7.06.2011),
da cui emergerebbe che la __________ avrebbe avuto relazioni d’affari con la __________
(in liquidazione).
In duplica, PI
4 chiede di respingere la richiesta di poter esaminare i due incarti penali in
questione, riconfermando, tra l’altro, le sue precedenti argomentazioni. Sostiene
in particolare che l’autorità richiedente non avrebbe fornito alcun serio
indizio a suffragio dell’esistenza di un’infrazione alla LT e che non sarebbe
obbligatorio "(…) per gli agenti della __________
sottoscrivere un contratto di rappresentanza con il giocatore: l’agente può
agire in veste di consulente del __________ ed ottenere unicamente un compenso
per l’attività svolta direttamente dalla società di __________ che acquisisce
le prestazioni sportive del __________ proposto dall’agente (doc. 5). In siffatte
circostanze, non esiste alcun vincolo contrattuale fra l’agente e il __________,
men che meno un sistema di commissioni"
(duplica 20/21.06.2011, p. 5/6). Delle sue puntuali motivazioni si dirà, nella
misura del necessario, in seguito.
3. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. L’allora
Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), in base al
previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del Tribunale federale, aveva
stabilito quanto segue:
"Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un
procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente
terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad
un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP
(decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del
28.7.2008).
Questa
Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente
pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP),
applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al
quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non
appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono
manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito
di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione
2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):
"D'altronde
l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità,
per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati.
La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale
delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza
dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in
quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II
407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).
Come
già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella
consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel
procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità
di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta
dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata
in modo
legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE
1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La
giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame
da parte dell'autorità fiscale. In
particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver
motivo di supporre che la legge non
sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di
consultare indistintamente e senza obiettivo
concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)".
Gli stessi
principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5. 5.1.
Circa la
richiesta da parte della IS 1 di poter ottenere l’autorizzazione a compulsare
l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere
10.10.2008 (NLP __________) va rilevato che dalla lettura dei suoi atti non emerge
nulla sulla persona di PI 4, come peraltro evidenziato dal procuratore pubblico
Arturo Garzoni nelle sue osservazioni 23/24.05.2011. Tali documenti non sarebbero
dunque utili all’istante ai fini del corretto accertamento fiscale inerente ad PI
4. La richiesta di accedere agli atti di cui all’incarto MP __________ deve
essere conseguentemente respinta.
5.2.
Per quanto attiene, per contro, alla
richiesta di autorizzazione ad esaminare l’inc. __________ va preliminarmente rilevato
quanto segue.
5.2.1.
L’allora
procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, in considerazione della domanda
di assistenza internazionale in materia penale del 20/28.02.2008 e del suo
complemento del 26.09.2008 presentata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di __________, __________, nel procedimento contro PI 3 per
titolo di bancarotta fraudolenta pluriaggravata riguardo al fallimento in data __________
della __________, ha emanato due decisioni di entrata in materia ed esecuzione
(art. 80a AIMP): la prima datata 9.06.2008 avente quale oggetto la perquisizione
della __________, __________, e della __________, __________, e il sequestro
della documentazione concernente i rapporti con la __________ e il suo
presidente PI 3 (cfr. decisione 9.06.2008, inc. __________); la seconda datata
10.10.2008 avente quale oggetto l’audizione di organi e/o collaboratori della __________
(cfr. decisione 10.10.2008, inc. __________), ossia di PI 4.
La polizia ha dato seguito a questi
ordini (cfr. rapporto d’esecuzione 12.08.2008 e rapporto di complemento
13.09.2009, inc. __________).
In data 17.03.2009 l’allora
procuratore pubblico, in applicazione degli art. 157 ss. CPP TI, ha ordinato
l’identificazione delle relazioni di cui __________ è (stata) titolare e/o
beneficiaria economica presso un istituto bancario inerente al periodo
1.09.2004-31.08.2005 (ordine 17.3.2009, inc. __________), cui è stato dato seguito.
In data 20.04.2009 l’allora
procuratore pubblico ha emanato la decisione di chiusura giusta l’art. 80d AIMP
in relazione alla surriferita domanda, trasmettendo all’autorità richiedente
gli atti raccolti (decisione di chiusura 20.04.2009, inc. __________).
Il procedimento penale di cui
all’inc. __________ è quindi concluso, e ciò indipendentemente dal fatto che il
procedimento penale a carico di PI 3 sia ancora pendente in __________.
Ne discende la competenza di
questa Corte a statuire in base all’art. 62 cpv. 4 LOG anche riguardo al citato
incarto rogatoriale.
5.2.2.
Giova rilevare che __________, __________
(il cui scopo era l’assunzione di mandati quali procuratori e manager sportivi,
in particolare nel campo __________) è stata iscritta a RC il 23.07.2004 e, in
applicazione dell’art. 89 ORC (secondo il diritto previgente), è stata radiata
d’ufficio il 28.01.2008 (cfr. estratto RC del Cantone Ticino). PI 4, dalla data
della sua iscrizione, è stato dapprima socio e gerente con diritto di firma
individuale della società, e dal mese di marzo 2006 socio senza diritto di
firma.
La __________, __________ (il cui scopo è l’assunzione di mandati
quali procuratori e manager sportivi, in particolare nel campo __________; la
gestione e la tutela dei diritti di immagine di sportivi e società sportive) è
stata iscritta a RC il 26.07.2005. PI 4 figura suo amministratore unico con
diritto di firma individuale (cfr. estratto RC del Cantone Ticino). Entrambe le
società avevano/hanno il medesimo recapito (Via __________, __________) corrispondente
al domicilio di PI 4.
5.2.3.
Dalla lettura dell’incarto penale __________,
in particolare dai due (unici) verbali d’interrogatorio di polizia di PI 4 [da
cui risultano in particolare informazioni sull’attività professionale svolta da
quest’ultimo dal 2003 fino alla fine del 2008, sulla __________ e sulla __________
(entrambe, come visto, a lui riconducibili), sullo stipendio percepito, sulla
cifra d’affari e sulla questione di un trasferimento di un giocatore di __________],
come pure dalla documentazione bancaria inerente alla __________ riguardante il
periodo 1.09.2004-31.08.2005 (sequestrata a seguito dell’ordine emanato il 17.05.2009
ai sensi degli art. 157 ss. CPP TI dal procuratore pubblico Giovan Maria
Tattarletti), emergono indubbiamente aspetti di rilevanza fiscale e quindi
informazioni necessarie per l’applicazione della relativa legislazione ai sensi
dell’art. 112 cpv. 1 LFID rispettivamente ai sensi dell’art. 185 cpv. 1 LT. E
ciò sia riguardo all’attività professionale svolta da PI 4, sia riguardo alla
società __________, come peraltro evidenziato dall’istante nella sua replica ["(…). Come risulta dall’incarto fiscale della __________, questa non ha
presentato i conti, in quanto è stata radiata d’ufficio nel 2008, ai fini
fiscali è importante sapere se nel corso del 2005 la società ha conseguito
degli utili che avrebbero dovuto essere imposti (o distribuito dividendi o
prestazioni o valutabili in denaro), ritenuto che è stata attiva per tutto
l’esercizio 2005. È indispensabile inoltre accertare se il signor PI 4 stesso
ha conseguito dei redditi non dichiarati. (…)" (replica 6/7.06.2011, p. 4)].
Ne discende
dunque un interesse giuridico legittimo da parte della IS 1 ad esaminare gli
atti dell’incarto __________ giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG, che prevale sugli interessi
personali di PI 4.
Questa Corte,
dopo aver esaminato l’inc. __________, reputa che tutti gli atti siano potenzialmente
utili ai fini del procedimento/della corretta tassazione fiscale.
Non si può
ritenere, contrariamente a quanto sostiene PI 4, che la richiesta dell’autorità
istante – la quale, per ovvi motivi, non può conoscere il contenuto del citato
incarto di cui chiede la compulsazione e non può nemmeno sapere quali atti esulino
dalla sua competenza – sia volta a una ricerca indiscriminata di prove, essendo
il suo obiettivo quello di appurare se PI 4 e le società a lui riconducibili
abbiano conseguito dei redditi/utili che non sono stati dichiarati al fisco.
Del resto PI
4 non ha evidenziato quali atti dell’incarto __________ sarebbero suscettibili
di non essere visionati dall’autorità istante.
Di conseguenza – dopo la crescita in
giudicato della presente decisione – un rappresentante della IS 1, tenuto
evidentemente al segreto d’ufficio e fiscale, è autorizzato da questa Corte ad
esaminare l’intero incarto penale __________ presso il Ministero pubblico,
concordando i tempi di accesso con il procuratore generale John Noseda. Il rappresentante
è, se del caso, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai
fini delle sue incombenze.
6. L’istanza è accolta ai sensi del
surriferito considerando. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185
LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, 112 LIFD, 39
cpv. 3 LAID, 185 LT e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
Considerandi
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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