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Decisione

60.2011.155

Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio. trasferte. IVA

4 luglio 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a.RI 1 è

stato arrestato il 12.1.2011, mentre entrava in __________, con __________, a

bordo di una vettura, nella quale erano stati nascosti precedentemente 3547 grammi di cocaina (rapporto di arresto provvisorio, AI 8, inc. MP __________).

Con decisione 13.1.2011 il procuratore

pubblico Antonio Perugini ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di RI 1,

con l’assistenza giudiziaria gratuita (decisione 13.1.2011, AI 9, inc. MP __________).

Con atto d’accusa 17.3.2011 (procedura

di rito abbreviato) il magistrato inquirente ha promosso l’accusa dinanzi alla

Corte delle assise criminali di __________ nei confronti, di RI 1, congiuntamente

a __________, siccome ritenuti colpevoli di infrazione aggravata alla LStup, e RI

1, singolarmente, di violazione della legge federale sulle armi, gli accessori

di armi e le munizioni (atto d’accusa 17.3.2011, ACC __________).

Con sentenza 3.5.2011 la Corte delle

assise criminali ha condannato RI 1 alla pena detentiva di quattro anni poiché

ritenuto autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup in quanto “(…)

fra l’11 e il 12 __________ 2011, su incarico di tale __________ (di origine __________)

residente a __________ e dietro promessa di compenso (…), preso in consegna, nascosta

nel serbatoio del veicolo (…) 3547 grammi lordi (2438 netti) di cocaina confezionata in 8 ovuli avvolti in un apposito involucro, trasportandole poi da __________

al Ticino dove doveva essere consegnata ad un destinatario a loro ignoto (…)”

e per avere “(…) su incarico di tale __________ residente a __________ e di

suo fratello ‘__________(…) (entrambi di origine __________), dietro compenso

(…), effettuato con veicoli a motore (…), il trasporto dalla Svizzera alla __________

di ingenti quantità di denaro (…) che sapeva essere in pagamento di grosse

partite di droga (…)”, e autore colpevole di violazione della legge

federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni per avere “(…) il

12 gennaio 2011 in entrata dal valico di __________ (…), senza diritto,

intenzionalmente introdotto sul territorio svizzero la pistola Glock e relative

munizioni, occultandole dietro il faro posteriore sinistro del (…) suo veicolo

(…)” (sentenza 3.5.2011, p. 17 / 2 s., inc. TPC __________).

b. La Corte delle assise criminali nella sentenza di

cui sopra, relativamente alla nota d’onorario del difensore d’ufficio avv. PR 1, ha tuttavia proceduto ad una serie di decurtazioni, approvandola limitatamente a CHF 6'387.15 [di

cui CHF 4’830.-- per onorari (26 ore e 50 minuti a CHF 180.-- / ora), CHF

1'084.-- per spese e CHF 473.15 per l’IVA (cfr. sentenza 3.5.2011, p. 15, inc.

TPC __________)], in luogo dei postulati CHF 9'384.10.

L’autorità giudicante ha

defalcato gli onorari relativi al tempo di trasferta del patrocinatore per

recarsi presso il carcere giudiziario la Farera (Lugano), ripettivamente a

Lugano il giorno del dibattimento. La Corte delle assise criminali ha inoltre

ritenuto eccessivi gli onorari esposti dal patrocinatore d’ufficio in relazione

ai verbali dinanzi al procuratore pubblico e quelli esposti per il pubblico

dibattimento. Ha inoltre dedotto gli onorari per “semplici comunicazioni”

o “semplici invii, dal testo oltremodo semplice e stringato”.

c. Con il presente reclamo, presentato in data

5/9.5.2011, e poi completato, dopo la ricezione delle motivazioni scritte della

sentenza 3.5.2011, con il “complemento della motivazione” del 27/30.5.2011,

il reclamante chiede che la sua nota, inerente alla difesa d’ufficio di RI 1

sia approvata per CHF 9'141.10, IVA compresa.

Egli ha affermato, in

particolare (oltre a giustificare ogni prestazione da lui effettuata e dedotta,

a suo dire, a torto dalla Corte delle assise criminali), che, in merito agli onorari

per le trasferte, “(…) non si giustifica assolutamente detto stralcio,

poiché le ore in questione fanno parte integrante del procedimento, rispettivamente

dello svolgimento del mandato affidato al difensore da parte dello Stato (…)”

(reclamo 5/9.5.2011, p. 3). Inoltre egli afferma che “(…) le ore indicate

per i verbali (…) corrispondono esattamente al tempo impiegato, tenuto conto

del fatto che, dopo la chiusura dei verbali, l’intero testo verbalizzato fu

riletto e contemporaneamente tradotto in spagnolo (…)” (complemento della

motivazione 27/30.5.2011, p. 3).

d. Delle ulteriori motivazioni, così come delle

osservazioni del presidente della Corte delle assise criminali e del

procuratore pubblico, si dirà, se necessario, in diritto.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre

reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami

penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del

tribunale di primo grado (cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).

Con

il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i

motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 5/9.5.2011 alla

Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione

3.5.2011

della Corte delle assise criminali, (ed in seguito completato in data 27/30.5.2011,

dopo aver ricevuto la motivazione della sentenza sopraindicata), è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono

rispettate.

Esso è – di conseguenza – ricevibile in

ordine.

2.2.1

In Ticino la retribuzione del difensore d’ufficio,

anche in ambito penale, era fissata, fino al 31.12.2010, dalla Legge sul

patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (vLag). L’art.

3.

cpv. 1 vLag garantiva a chi dimostrava di non avere mezzi sufficienti per far

fronte agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio il beneficio

dell’assistenza giudiziaria. Il patrocinatore si vedeva rimunerare in tal caso

per le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, ovvero

per quelle necessarie in relazione alla natura e alla complessità della causa, escluse

“quelle che avrebbe dovuto evitare” (art. 6 cpv. 1 vLag). Non erano

quindi remunerati gli interventi prescindibili o che esulavano da un ambito

strettamente legale.

2.2

Il 5.10.2007 è stato adottato

il codice di diritto processuale svizzero (CPP) in vigore dall’1.1.2011.

Quest’ultimo disciplina sia il patrocinio di ufficio sia l’assistenza giudiziaria.

La corrispondente norma cantonale (in Ticino la vLag) è pertanto divenuta superflua

in ambito penale e sostituita dalla nuova Legge sull’assistenza giudiziaria e

sul patrocinio d’ufficio del 15.3.2011 (LAG), applicabile, prevalentemente, in

altri ambiti giuridici.

Il nuovo codice stabilisce

tuttavia che il difensore d’ufficio deve essere retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il

procedimento (art. 135 cpv. 1 CPP).

2.3

Da ciò l’applicazione, nel

presente caso, del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in

vigore dall’1.1.2008.

2.4

Tale

Regolamento (tutt’oggi in vigore), stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio (art. 1

Rtar). Esso differenzia le prestazioni svolte da avvocati o da praticanti,

tenendo anche conto delle complessità del caso.

All’avvocato

vanno riconosciuti gli onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento

del patrocinio e il rimborso delle spese. L’onorario dell’avvocato è calcolato

secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.-- / ora (art. 4

cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dalla giurisprudenza federale: sentenza TF

6B_947/2008 del 16.1.2009). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa,

per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato

trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere

aumentato sino a CHF 250.-- / ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del

praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.-- / ora (art.

4.

cpv. 3 Rtar).

L’onorario

dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di

lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei

giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.-- / ora; quello del

praticante legale a CHF 110.-- / ora (art. 5a Rtar).

Al

patrocinatore può essere inoltre riconosciuto un importo forfetario in per

cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di

spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 Rtar).

2.5

Viste

le tariffe sopraindicate l’autorità cantonale deve, nella determinazione della

retribuzione dell’avvocato d’ufficio, tener conto della natura,

dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della

vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,

quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza

e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto

ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal

libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).

3.

3.1.

Il

reclamante si duole innanzitutto del fatto che non gli sarebbero stati

riconosciuti gli onorari per le trasferte da lui effettuate per recarsi al

carcere giudiziario la __________ per i colloqui con il suo patrocinato,

rispettivamente a __________ il giorno del dibattimento.

Il

Tribunale di merito ha infatti defalcato 12 ore relative agli onorari

sopraindicati “(…) conformemente alla prassi giurisprudenziale della

precedente autorità di tassazione (…)” (sentenza 3.5.2011, p. 14).

La Corte delle assise criminali si è

tuttavia limitata ad affermare che per “prassi” le autorità competenti

prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP (dunque prima dell’1.1.2011) e

pertanto il giudice dell’istruzione e dell’arresto e la Camera dei ricorsi

penali, non riconoscevano gli onorari per le trasferte. La Corte sopraindicata

non fa però riferimento ad una giurisprudenza specifica.

Questa

Corte, statuendo in qualità di Camera dei ricorsi penali, in materia di istanze

di indennità per accusati prosciolti (art. 317 ss. CPP TI), ha sempre

riconosciuto gli onorari riferiti a tali trasferte (cfr. sentenza CRP

27.12

, inc. __________). Dalle informazioni assunte, questo vale anche per

il giudice dell’istruzione e dell’arresto. Non si vede pertanto per quale motivo

questa prassi dovrebbe essere ora modificata.

All’avv.

PR 1 vanno dunque riconosciuti gli onorari relativi alle trasferte

sopraindicate per complessivi 720 minuti (pari a 12 ore).

3.2

La

Corte delle assise criminali ha inoltre affermato che “(…) partendo dalle

indicazioni orarie di inizio e fine dei singoli verbali dinanzi al PP e

confrontandoli con il tempo espresso nella nota professionale (…) non sono

state riconosciute 2 h e 15 minuti (…)” (sentenza 3.5.2011, p. 14).

Il

reclamante ha tuttavia contestato tale decurtazione, “(…) poiché le

indicazioni orarie di inizio e fine dei singoli verbali dinanzi al PP non

corrispondono assolutamente al tempo effettivamente impiegato. Le ore indicate

per i verbali del 12 e del 24 gennaio e per quello del 10 febbraio 2011

corrispondono esattamente al tempo impiegato, tenuto conto del fatto che, dopo

la chiusura dei verbali, l’intero testo verbalizzato fu riletto e contemporaneamente

tradotto in spagnolo. Di conseguenza occorrevano una volta 55 min, una volta 20

min e l’ultima volta addirittura 60 min per la rilettura del verbale con

contemporanea traduzione (…)” (complemento della motivazione 27/30.5.2011,

p. 2 s.).

Anche

il procuratore pubblico Antonio Perugini ha in merito dichiarato, nelle sue osservazioni

al presente reclamo, di confermare che “(…) gli orari indicati sui verbali

da me stesi, come prassi in uso nel passato, non contemplano il tempo della traduzione

e della rilettura come scrive il reclamante. Ciò che non è più il caso dal caso

in esame in poi, sia per il sottoscritto sia per i suoi Colleghi PP, proprio

per ovviare a tali problemi di diversa interpretazione sulla effettiva durata

dei verbali (…)” (osservazioni 7/8.6.2011).

Pertanto,

viste le motivazioni del reclamante, confermate peraltro dal magistrato inquirente,

si può riconoscere l’onorario esposto per tali interrogatori di complessivi 135

minuti (pari a 2 ore e 15 minuti).

3.3

Il

Tribunale di merito ha inoltre stralciato gli onorari del patrocinatore

d’ufficio in merito “(…) alla presa di conoscenza di semplici comunicazioni

quali ad esempio, le citazioni del 20.1.2011 (…), del 2.2.2011 (…) e del

25.3.2011

(…)” per complessivi 15 minuti (sentenza 3.5.2011, p. 15).

In

merito l’avv. PR 1 ha dichiarato che, a suo dire, i 15 minuti indicati “(…)

per la presa di conoscenza di comunicazioni da parte del Magistrato (…) sono da

remunerare, poiché un patrocinatore diligente, secondo la comune esperienza

nella trattazione di un mandato di analoga complessità, legge dette comunicazioni,

poiché sono importanti e non possono semplicemente essere messe nell’incarto,

senza aver preso atto del loro contenuto (…)” (complemento della

motivazione 27/30.5.2011, p. 3).

A

ragione. Le “semplici comunicazioni” a cui si riferisce la Corte delle

assise criminali risultano effettivamente essere le citazioni per gli interrogatori

di RI 1. L’avv. PR 1 doveva, quale patrocinatore diligente, leggere tali

scritti per prenderne conoscenza, segnare gli appuntamenti sull’agenda e

classarli nell’incarto. Il patrocinatore d’ufficio ha esposto in merito, nella

sua nota d’onorario 21.4.2011, 5 minuti per ciascun scritto, ciò che risulta

più che giustificato e proporzionato al contenuto degli stessi. Vanno quindi

riconosciuti i 15 minuti esposti.

3.4

La

Corte delle assise criminali ha inoltre decurtato l’onorario dell’avv. PR 1 di

20.

minuti in merito a due scritti: “(…) trattandosi di semplici invii, dal

testo oltremodo semplice e stringato, il complessivo indicato tempo di 30 min

per la scritturazione delle due lettere del 14.3.2011 (…) e del 17.3.2011 (…)

al Ministero pubblico è stato ritenuto per eccessivo e ridotto di 10 min (…)”

(sentenza 3.5.2011, p. 15).

Al

contrario il reclamante ha osservato che “(…) un patrocinatore diligente,

secondo la comune esperienza nella trattazione di un mandato di analoga

complessità, impiega 30 minuti per la stesura di dette lettere. Infatti,

soprattutto la lettera 17 marzo 2011 è lunga, (…)” (complemento della

motivazione 27/30.5.2011, p. 3).

Tuttavia,

da un’attenta lettura dell’incarto, risulta che gli scritti 14.3.2011 (AI 60) e

17.3.2011

(AI 62) siano delle semplici comunicazioni di poche righe che non

necessitavano in alcun modo di un dispendio orario superiore ai 10 minuti ammessi

dal Tribunale di merito. La censura sollevata dal reclamante viene, in questo

caso, respinta.

3.5

Il

reclamante non ha, per contro, contestato le altre deduzioni effettuate dalla

Corte delle assise criminali.

3.6

L’IVA esposta dall’avv. PR 1

nel suo “complemento della motivazione” 27/30.5.2011 (pari a CHF 677.10)

non può inoltre essere riconosciuta, contrariamente a quanto stabilito dalla

Corte delle assise criminali, essendo RI 1 domiciliato all’estero [art. 8 cpv.

1.

legge federale del 12.6.2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto

(LIVA); cfr. sentenza CRP 3.9.2008, inc. __________].

3.7

Da

quanto sopra esposto si ha il presente conteggio: 2’550 minuti (come esposto

nella nota d’onorario dell’avv. PR 1 dopo arrotondamento per un errore di

calcolo) – 970 minuti (pari a quanto stralciato dalla Corte delle assise criminali)

+ 870 minuti (pari a quanto riconosciuto in questa sede) = 2’450 minuti (pari a

40.

ore e 50 minuti a CHF 180.-- / ora) per un onorario di CHF 7’350.--. Le spese

risultano ammontare a CHF 1’084.-- per un totale complessivo di CHF 8'434.--.

4.

Il

gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo

Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante CHF 200.--

a titolo di ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135 e 393 ss. CPP, il

Rtar, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il

reclamo è parzialmente accolto. La decisione impugnata è riformata come segue:

2. L’atto

d’accusa no. __________ del 17.3.2011 contro RI 1 con le relative proposte è

approvato, con le seguenti precisazioni:

(…)

6.Le spese per la difesa d’ufficio con

gratuito patrocinio di RI 1 sono sostenute dallo Stato. La nota professionale

dell’avv. PR 1 è approvata per fr. 8'434.--, comprensiva di onorario e spese.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato

della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà all’avv. PR 1, __________, CHF

200.-- (duecento) a titolo di ripetibili ridotte.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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