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Decisione

60.2011.157

Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante

9 giugno 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2. Con la

presente richiesta – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa

Corte – la CTR, richiamando la surriferita segnalazione, chiede di ottenere

maggiori informazioni riguardo la minorenne __________.

Come esposto

in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta. PI 2, dal

canto suo, dopo aver costatato che la richiesta è stata inviata direttamente al

magistrato inquirente e non a questa Corte, ritiene anzitutto che la stessa

debba essere respinta in difetto di motivazione ed essendo la segnalazione del

procuratore pubblico tardiva rispetto ai fatti accaduti. Afferma altresì che le

figlie non avrebbero subito traumi o conseguenze in connessione con il suo

agire, che dal decesso della madre i nonni materni e la nonna paterna si

occuperebbero delle nipoti, che sia lui sia le figlie, sarebbero sottoposti a

terapia e che "(…) la

segnalazione alla IS 1 dopo la fine del procedimento durato tre anni, appare un

eccesso di zelo inutile ed inappropriato nella fattispecie soprattutto se si

considera che il Procuratore non ha neppure ipotizzato che le circostanze

mutassero comunque nell’interesse (lutto escluso) delle bambine"

(osservazioni 6.6.2011, p. 2). Circa l’applicazione dell’art. 75 cpv. 3 CPP sostiene

che il magistrato inquirente avrebbe soltanto ipotizzato ma non accertato la

necessità di ulteriori provvedimenti. Adduce infine che "(…) Anche

oggettivamente visto il tempo trascorso dai fatti e le misure adottate sino ad

oggi, appare evidente che non vi siano necessità per provvedimenti particolari

a protezione delle minori che sono sufficientemente sorvegliate dal complesso

famigliare" (osservazioni 6.6.2011, p. 2).

3. L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore

dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 vCPP TI, con riferimento

anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I

108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4. 4.1.

Nella

fattispecie in esame sono, di principio, realizzati i presupposti di legge,

stante il chiaro e legittimo interesse della CTR istante, che con l'adozione

della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele

(LTut) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in

materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie

comunali. Trattasi, infatti, dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 312

e 315 CC e 2 LTut, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente

in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni

Considerandi

personali con i genitori.

4.2

L’interesse

giuridico legittimo dell’autorità istante prevale, di principio, anche sugli

interessi della parte coinvolta (in casu PI 2, il padre della minorenne __________):

in effetti, da un lato occorre tutelare gli interessi della minorenne e della

di lei sorella, e d’altro canto è necessario mettere a disposizione della CTR istante

dati e informazioni utili e pertinenti per valutare al meglio la situazione

delle bambine e il rapporto con il loro padre.

Il fatto che la CTR abbia inviato

l’istanza direttamente al Ministero pubblico è ininfluente, poiché la stessa è

stata trasmessa, d’ufficio, all’autorità scrivente competente giusta l’art. 62

cpv. 4 LOG.

Va inoltre

rilevato che la CTR nella presente istanza non ha potuto far altro che richiamare

la segnalazione 25.2.2011 del procuratore pubblico e nulla di più,

non essendo evidentemente a conoscenza dell’agire di PI 2 nel procedimento

penale aperto a suo carico e nel frattempo archiviato. Di conseguenza – considerate

anche le mansioni che sono state conferite alla CTR di cui al considerando 4.1.

della presente decisione – non è stato violato l’obbligo di motivazione da

parte dell’autorità istante.

La segnalazione 25.2.2011 del magistrato

inquirente alla CTR, contrariamente a quanto sostiene PI 2, non può essere ritenuta

tardiva: la stessa è stata invero correttamente disposta al termine del

procedimento penale, dopo l’emanazione del decreto di accusa 8.2.2011 (DAC __________,

cresciuto in giudicato il 14.3.2011), e dopo lo scadere dei dieci giorni dalla

sua intimazione ex art. 354 CPP.

Inoltre

giusta l’art. 75 cpv. 3 CPP, secondo cui "Se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono

coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le

autorità penali ne informano senza indugio le autorità tutorie", è sufficiente, riguardo

all’obbligo di comunicazione, che un minorenne sia coinvolto nel reato penale

(BSK StPO – U. SAXER, art. 75 CPP n. 9), come nella fattispecie in esame (inc.

MP __________).

Giova infine rilevare che non è compito di

questa Corte valutare la situazione famigliare creatasi dopo il decesso della

madre delle bambine. La stessa, se del caso, sarà valutata e ponderata dalla

CTR istante a tutela delle bambine.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, nella

fattispecie in esame è adempiuto un interesse giuridico legittimo prevalente

della CTR istante sui diritti personali di PI 2 ai sensi dell’art. 62 cpv. 4

LOG.

Di conseguenza, dopo la crescita in

giudicato della presente decisione, un rappresentante della CTR istante potrà

esaminare presso il Ministero pubblico l’incarto penale MP __________ sfociato

nel decreto di accusa 8.2.2011

(DAC __________), cresciuto in

giudicato il 14.3.2011, concordando i tempi di accesso con il procuratore

pubblico Amos Pagnamenta compatibilmente con i suoi impegni. Il rappresentante

è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti strettamente necessari ai

fini delle sue incombenze.

5.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerata la natura della

richiesta e dell’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG e ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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