60.2011.157
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
9 giugno 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2011.157
Data decisione, Autorità:
09.06.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.157
Lugano
9 giugno 2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14.4./9.5.2011
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere maggiori
informazioni inerenti alla minore __________;
premesso che la richiesta datata 14.4.2011
è giunta al Ministero pubblico il 18.4.2011, che – per il tramite del
procuratore pubblico Amos Pagnamenta – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte con scritto 9.5.2011, osservando di non avere obiezioni in merito;
richiamate le osservazioni 6.6.2011 di PI 2
(patr. da: avv. PR 1, __________), concludenti per la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. L’1.10.2007
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (__________)
per il reato di pornografia sfociato nel decreto di accusa 8.2.2011 emanato dal
procuratore pubblico Amos Pagnamenta (DAC __________ – inc. MP __________).
Il citato
decreto è cresciuto in giudicato il 14.3.2011.
Con scritto
25.2.2011 il procuratore pubblico, in applicazione dell’art. 75 cpv. 3 CPP, ha
segnalato alla IS 1 (di seguito CTR), che nell’ambito del surriferito procedimento
penale inerente a PI 2 sono emersi fatti che coinvolgono sua figlia __________
(__________). Ha evidenziato che la situazione di quest’ultima e di sua sorella
era tenuta sotto controllo dalla madre che però recentemente è deceduta. Ha
quindi ritenuto adempiuti i presupposti per un intervento da parte della CTR allo
scopo di valutare l’opportunità di adottare misure di protezione (AI 16 – inc.
MP __________).
Fatti
2. Con la
presente richiesta – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa
Corte – la CTR, richiamando la surriferita segnalazione, chiede di ottenere
maggiori informazioni riguardo la minorenne __________.
Come esposto
in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta. PI 2, dal
canto suo, dopo aver costatato che la richiesta è stata inviata direttamente al
magistrato inquirente e non a questa Corte, ritiene anzitutto che la stessa
debba essere respinta in difetto di motivazione ed essendo la segnalazione del
procuratore pubblico tardiva rispetto ai fatti accaduti. Afferma altresì che le
figlie non avrebbero subito traumi o conseguenze in connessione con il suo
agire, che dal decesso della madre i nonni materni e la nonna paterna si
occuperebbero delle nipoti, che sia lui sia le figlie, sarebbero sottoposti a
terapia e che "(…) la
segnalazione alla IS 1 dopo la fine del procedimento durato tre anni, appare un
eccesso di zelo inutile ed inappropriato nella fattispecie soprattutto se si
considera che il Procuratore non ha neppure ipotizzato che le circostanze
mutassero comunque nell’interesse (lutto escluso) delle bambine"
(osservazioni 6.6.2011, p. 2). Circa l’applicazione dell’art. 75 cpv. 3 CPP sostiene
che il magistrato inquirente avrebbe soltanto ipotizzato ma non accertato la
necessità di ulteriori provvedimenti. Adduce infine che "(…) Anche
oggettivamente visto il tempo trascorso dai fatti e le misure adottate sino ad
oggi, appare evidente che non vi siano necessità per provvedimenti particolari
a protezione delle minori che sono sufficientemente sorvegliate dal complesso
famigliare" (osservazioni 6.6.2011, p. 2).
3. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 vCPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. 4.1.
Nella
fattispecie in esame sono, di principio, realizzati i presupposti di legge,
stante il chiaro e legittimo interesse della CTR istante, che con l'adozione
della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele
(LTut) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in
materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie
comunali. Trattasi, infatti, dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 312
e 315 CC e 2 LTut, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente
in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni
Considerandi
personali con i genitori.
4.2
L’interesse
giuridico legittimo dell’autorità istante prevale, di principio, anche sugli
interessi della parte coinvolta (in casu PI 2, il padre della minorenne __________):
in effetti, da un lato occorre tutelare gli interessi della minorenne e della
di lei sorella, e d’altro canto è necessario mettere a disposizione della CTR istante
dati e informazioni utili e pertinenti per valutare al meglio la situazione
delle bambine e il rapporto con il loro padre.
Il fatto che la CTR abbia inviato
l’istanza direttamente al Ministero pubblico è ininfluente, poiché la stessa è
stata trasmessa, d’ufficio, all’autorità scrivente competente giusta l’art. 62
cpv. 4 LOG.
Va inoltre
rilevato che la CTR nella presente istanza non ha potuto far altro che richiamare
la segnalazione 25.2.2011 del procuratore pubblico e nulla di più,
non essendo evidentemente a conoscenza dell’agire di PI 2 nel procedimento
penale aperto a suo carico e nel frattempo archiviato. Di conseguenza – considerate
anche le mansioni che sono state conferite alla CTR di cui al considerando 4.1.
della presente decisione – non è stato violato l’obbligo di motivazione da
parte dell’autorità istante.
La segnalazione 25.2.2011 del magistrato
inquirente alla CTR, contrariamente a quanto sostiene PI 2, non può essere ritenuta
tardiva: la stessa è stata invero correttamente disposta al termine del
procedimento penale, dopo l’emanazione del decreto di accusa 8.2.2011 (DAC __________,
cresciuto in giudicato il 14.3.2011), e dopo lo scadere dei dieci giorni dalla
sua intimazione ex art. 354 CPP.
Inoltre
giusta l’art. 75 cpv. 3 CPP, secondo cui "Se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono
coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le
autorità penali ne informano senza indugio le autorità tutorie", è sufficiente, riguardo
all’obbligo di comunicazione, che un minorenne sia coinvolto nel reato penale
(BSK StPO – U. SAXER, art. 75 CPP n. 9), come nella fattispecie in esame (inc.
MP __________).
Giova infine rilevare che non è compito di
questa Corte valutare la situazione famigliare creatasi dopo il decesso della
madre delle bambine. La stessa, se del caso, sarà valutata e ponderata dalla
CTR istante a tutela delle bambine.
Tenuto conto di quanto sopra esposto, nella
fattispecie in esame è adempiuto un interesse giuridico legittimo prevalente
della CTR istante sui diritti personali di PI 2 ai sensi dell’art. 62 cpv. 4
LOG.
Di conseguenza, dopo la crescita in
giudicato della presente decisione, un rappresentante della CTR istante potrà
esaminare presso il Ministero pubblico l’incarto penale MP __________ sfociato
nel decreto di accusa 8.2.2011
(DAC __________), cresciuto in
giudicato il 14.3.2011, concordando i tempi di accesso con il procuratore
pubblico Amos Pagnamenta compatibilmente con i suoi impegni. Il rappresentante
è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti strettamente necessari ai
fini delle sue incombenze.
5.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerata la natura della
richiesta e dell’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG e ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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