60.2011.158
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
25 maggio 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2011.158
Data decisione, Autorità:
25.05.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.158
Lugano
25 maggio
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/12.5.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del verbale
d’interrogatorio inerente a PI 2 nell’ambito del procedimento penale di cui
all’incarto MP __________;
premesso che la richiesta datata 4.5.2011 è
giunta al Ministero pubblico il 5.5.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte con scritto 11/12.5.2011, rimettendosi contestualmente al suo prudente
giudizio;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della denuncia 9/10.11.2009 sporta da IS 1
nei confronti, tra l’altro, di __________ (curatore di sua madre) e di PI 2
(sua sorella) per l’ipotesi di reato di coazione giusta l’art. 181 CP, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a
procedere 4.6.2010 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Andrea
Pagani. Avverso il citato decreto non è stata presentata un’istanza di
promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI.
Considerandi
2.
Con la presente istanza – completata con scritto 16/18.5.2011 su richiesta di
questa Corte – IS 1 chiede di
ottenere copia del verbale d’interrogatorio di PI 2 sentita in qualità di teste
(recte: denunciata) nell’ambito del surriferito procedimento penale, poiché gli
necessita nella causa civile di cui all’incarto __________ (recte: __________)
promossa dal curatore __________ __________ presso la Pretura di __________.
3.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.
Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte
(quale denunciante) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire
la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27.
CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.
Dalla lettura dell’incarto penale emerge una
situazione familiare complicata e dei rapporti personali non proprio
tranquilli.
Dal punto di vista
dell’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG e della
giurisprudenza di questa Corte, non si può negare a priori un interesse
dell’istante, poiché è stato parte del procedimento penale di cui all’incarto
MP __________ nel frattempo archiviato.
Ciononostante, considerato
che la richiesta del verbale d’interrogatorio è fatta in relazione alla
procedura civile pendente presso la Pretura di __________, è in quell’ambito
che dovrà essere operato il richiamo dell’incarto penale MP __________.
6.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza è
respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese vista la particolarità
della fattispecie.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 CPP e ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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