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Decisione

60.2011.158

Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante

25 maggio 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

60.2011.158

Data decisione, Autorità:

25.05.2011, CRPTI

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante

ACCESSO AGLI ATTI

art. 62 cpv. 4 LOG

Incarto n.

60.2011.158

Lugano

25 maggio

2011/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale

d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/12.5.2011 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia del verbale

d’interrogatorio inerente a PI 2 nell’ambito del procedimento penale di cui

all’incarto MP __________;

premesso che la richiesta datata 4.5.2011 è

giunta al Ministero pubblico il 5.5.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa

Corte con scritto 11/12.5.2011, rimettendosi contestualmente al suo prudente

giudizio;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito della denuncia 9/10.11.2009 sporta da IS 1

nei confronti, tra l’altro, di __________ (curatore di sua madre) e di PI 2

(sua sorella) per l’ipotesi di reato di coazione giusta l’art. 181 CP, il Ministero

pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a

procedere 4.6.2010 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Andrea

Pagani. Avverso il citato decreto non è stata presentata un’istanza di

promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI.

Considerandi

2.

Con la presente istanza – completata con scritto 16/18.5.2011 su richiesta di

questa Corte – IS 1 chiede di

ottenere copia del verbale d’interrogatorio di PI 2 sentita in qualità di teste

(recte: denunciata) nell’ambito del surriferito procedimento penale, poiché gli

necessita nella causa civile di cui all’incarto __________ (recte: __________)

promossa dal curatore __________ __________ presso la Pretura di __________.

3.

L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione

del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione

degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità

dell’ispezione".

4.

Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte

(quale denunciante) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire

la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse

giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art.

27.

CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate

dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex

parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era

presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

Lo

stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

5.

Dalla lettura dell’incarto penale emerge una

situazione familiare complicata e dei rapporti personali non proprio

tranquilli.

Dal punto di vista

dell’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG e della

giurisprudenza di questa Corte, non si può negare a priori un interesse

dell’istante, poiché è stato parte del procedimento penale di cui all’incarto

MP __________ nel frattempo archiviato.

Ciononostante, considerato

che la richiesta del verbale d’interrogatorio è fatta in relazione alla

procedura civile pendente presso la Pretura di __________, è in quell’ambito

che dovrà essere operato il richiamo dell’incarto penale MP __________.

6.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza è

respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese vista la particolarità

della fattispecie.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 CPP e ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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