60.2011.160
Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio. trasferte. IVA
4 luglio 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2011.160
Data decisione, Autorità:
04.07.2011, CRPTI
Titolo:
Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio. trasferte. IVA
DIFENSORE D'UFFICIO
RECLAMO
RETRIBUZIONE DEL PATROCINATORE D'UFFICIO
art. 135 cpv. 1 CPP
art. 135 cpv. 3 CPP
art. 1 RTARRIP
art. 4 cpv. 1 RTARRIP
art. 4 cpv. 2 RTARRIP
art. 4 cpv. 3 RTARRIP
art. 6 RTARRIP
Incarto n.
60.2011.160
Lugano
4 luglio 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 12/13.5.2011 presentato da
PR 1
contro
la decisione 3.5.2011 della Corte delle assise
criminali, concernente, tra gli altri, il suo patrocinato RE 1, __________, con
riferimento alla quantificazione della retribuzione del difensore d’ufficio
(inc. TPC __________);
ritenuto il “complemento di reclamo”
presentato dall’avv. PR 1 in data 31.5./1.6.2011;
richiamate le osservazioni 6.6.2011 del
presidente della Corte delle assise criminali, giudice Marco Villa, che si
rimette al giudizio di questa Corte e 7/8.6.2011 del procuratore pubblico
Antonio Perugini che afferma di “(…) condividere appieno le censure mosse
dal qui reclamante relativamente alle decurtazioni effettuate (…)” e chiede
l’accoglimento del gravame;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.RE 1 è
stato arrestato il 12.1.2011, mentre entrava in __________, con __________, a
bordo di una vettura, nella quale erano stati nascosti precedentemente 3547 grammi di cocaina (rapporto di arresto provvisorio, AI 8, inc. MP __________).
Con decisione 13.1.2011 il procuratore
pubblico Antonio Perugini ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di RE 1,
con l’assistenza giudiziaria gratuita (decisione 13.1.2011, AI 10, inc. MP __________).
Con atto d’accusa 17.3.2011 (procedura
di rito abbreviato) il magistrato inquirente ha promosso l’accusa dinanzi alla
Corte delle assise criminali di __________ nei confronti, di RE 1, congiuntamente
a __________, siccome ritenuti colpevoli di infrazione aggravata alla LStup (atto
d’accusa 17.3.2011, ACC __________).
Con sentenza 3.5.2011 la Corte delle
assise criminali ha condannato RE 1 alla pena di tre anni poiché ritenuto
autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup in quanto “(…) fra l’11
e il 12 __________ 2011, su incarico di tale ‘__________(di origine __________)
residente a __________ e dietro promessa di compenso (…), preso in consegna,
nascosta nel serbatoio del veicolo (…) 3547 grammi lordi (2438 netti) di cocaina confezionata in 8 ovuli avvolti in un apposito involucro,
trasportandole poi da __________ al Ticino dove doveva essere consegnata ad un
destinatario a loro ignoto (…)” (sentenza 3.5.2011, p. 18 / 2, inc. TPC __________).
b. La Corte delle assise criminali nella sentenza di
cui sopra, relativamente alla nota d’onorario del difensore d’ufficio avv. PR 1, ha tuttavia proceduto ad una serie di decurtazioni, approvandola limitatamente a CHF 6'319.70 [di
cui CHF 5’160.-- per onorari (28 ore e 40 minuti a CHF 180.-- / ora), CHF 396.--
per spese, CHF 444.50 per l’IVA e CHF 319.20 per rimborso spese (cfr. sentenza
3.5.2011, p. 16, inc. TPC __________)], in luogo dei postulati CHF 7'355.30.
L’autorità giudicante ha
defalcato gli onorari relativi al tempo di trasferta del patrocinatore per
recarsi agli interrogatori del suo patrocinato e ha inoltre ritenuto eccessivi
gli onorari esposti dall’avv. PR 1 in relazione ai verbali dinanzi al procuratore
pubblico.
c. Con il presente reclamo, presentato in data
12/13.5.2011, e poi completato, dopo la ricezione delle motivazioni scritte
della sentenza 3.5.2011, con il “complemento di reclamo” del 31.5./1.6.2011,
il reclamante chiede che la sua nota, inerente alla difesa d’ufficio di RE 1
sia approvata per CHF 6'562.70, IVA compresa.
Egli ha affermato, in
particolare (oltre a giustificare ogni prestazione da lui effettuata e dedotta,
a suo dire, a torto dalla Corte delle assise criminali), che, in merito agli
onorari per le trasferte, “(…) si ritiene che (…) i verbali di polizia e
quelli davanti al magistrato, nonché le eventuali trasferte, resesi necessarie
in quanto la polizia od il magistrato non si trovano nel medesimo luogo in cui
l’avvocato esegue la propria attività, sono necessarie, anzi indispensabili,
per permettere la corretta difesa degli assistiti e garantire i diritti del
patrocinato, conformemente a quanto richiesto dal codice di procedura penale
federale (…). (…) appare corretto retribuire integralmente al patrocinatore le
prestazioni fornite nell’ambito degli interrogatori, trasferta compresa (…)” (complemento
di reclamo 31.5./1.6.2011, p. 2 s.).
d. Delle ulteriori motivazioni, così come delle
osservazioni del presidente della Corte delle assise criminali e del
procuratore pubblico, si dirà, se necessario, in diritto.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre
reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami
penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del
tribunale di primo grado (cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).
Con
il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i
motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.
385.
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 12/13.5.2011 alla
Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione
3.5.2011
della Corte delle assise criminali (ed in seguito completato in data
31.5
/1.6.2011, dopo aver ricevuto la motivazione della sentenza
sopraindicata), è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono
rispettate.
Esso è – di conseguenza – ricevibile in
ordine.
2.2.1
In Ticino la retribuzione del difensore d’ufficio,
anche in ambito penale, era fissata, fino al 31.12.2010, dalla Legge sul
patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (vLag). L’art.
3.
cpv. 1 vLag garantiva a chi dimostrava di non avere mezzi sufficienti per far
fronte agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio il beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Il patrocinatore si vedeva rimunerare in tal caso
per le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, ovvero
per quelle necessarie in relazione alla natura e alla complessità della causa, escluse
“quelle che avrebbe dovuto evitare” (art. 6 cpv. 1 vLag). Non erano
quindi remunerati gli interventi prescindibili o che esulavano da un ambito
strettamente legale.
2.2
Il 5.10.2007 è stato adottato
il codice di diritto processuale svizzero (CPP) in vigore dall’1.1.2011.
Quest’ultimo disciplina sia il patrocinio di ufficio sia l’assistenza giudiziaria.
La corrispondente norma cantonale (in Ticino la vLag) è pertanto divenuta superflua
in ambito penale e sostituita dalla nuova Legge sull’assistenza giudiziaria e
sul patrocinio d’ufficio del 15.3.2011 (LAG), applicabile, prevalentemente, in
altri ambiti giuridici.
Il nuovo codice stabilisce
tuttavia che il difensore d’ufficio deve essere retribuito secondo la tariffa
d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il
procedimento (art. 135 cpv. 1 CPP).
2.3
Da ciò l’applicazione, nel
presente caso, del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in
vigore dall’1.1.2008.
2.4
Tale
Regolamento (tutt’oggi in vigore), stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio (art. 1
Rtar). Esso differenzia le prestazioni svolte da avvocati o da praticanti,
tenendo anche conto delle complessità del caso.
All’avvocato
vanno riconosciuti gli onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento
del patrocinio e il rimborso delle spese. L’onorario dell’avvocato è calcolato
secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.-- / ora (art. 4
cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dalla giurisprudenza federale: sentenza TF
6B_947/2008 del 16.1.2009). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa,
per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato
trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere
aumentato sino a CHF 250.-- / ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del
praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.-- / ora (art.
4.
cpv. 3 Rtar).
L’onorario
dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di
lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei
giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.-- / ora; quello del
praticante legale a CHF 110.-- / ora (art. 5a Rtar).
Al
patrocinatore può essere inoltre riconosciuto un importo forfetario in per
cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di
spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 Rtar).
2.5
Viste
le tariffe sopraindicate l’autorità cantonale deve, nella determinazione della
retribuzione dell’avvocato d’ufficio, tener conto della natura,
dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della
vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,
quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza
e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto
ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal
libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).
3.
3.1.
Il
reclamante si duole innanzitutto del fatto che non gli sarebbero stati
riconosciuti gli onorari per le trasferte da lui effettuate per l’adempimento
del suo mandato: “(…) quo alla restrizione delle trasferte, a mente dello
scrivente legale, quest’ultime rappresentano un elemento indispensabile ai fini
della difesa. La trasferta è di fatto necessaria per permettere al legale di
presenziare, a fianco del proprio patrocinato, agli interrogatori che avvengono
nei locali del Ministero pubblico o in carcere, dove è detenuto l’imputato (…)”
(reclamo 12/13.5.2011, p. 3).
Egli
ha dunque richiesto che gli fossero riconosciuti i 30 minuti esposti “(…)
necessari (…) per recarsi a __________ [recte: __________] in vista di
presenziare al verbale di interrogatorio [di data 10.2.2011] davanti al
magistrato (…)” e i 45 minuti “(…) in coda al verbale del Procuratore
pubblico in data 12 gennaio 2011, ritenuto che quello è stato il tempo
necessario al patrocinatore per ritornare a __________ allontanandosi dai
locali in cui era avvenuto il verbale di interrogatorio (…)” (complemento
di reclamo 31.5./1.6.2011, p. 3 s.).
Il
Tribunale di merito nella sentenza 3.5.2011 non ha infatti riconosciuto
l’onorario dell’avv. PR 1, patrocinatore d’ufficio di RE 1, in merito alla trasferta a __________ del 10.2.2011 “(…) conformemente alla prassi giurisprudenziale
della precedente autorità di tassazione (…)” (sentenza 3.5.2011, p. 14).
La
Corte delle assise criminali si è tuttavia limitata ad affermare che per “prassi”
le autorità competenti prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP (dunque prima
dell’1.1.2011) e pertanto il giudice dell’istruzione e dell’arresto e la Camera
dei ricorsi penali, non riconoscevano gli onorari per le trasferte. La Corte
sopraindicata non fa però riferimento ad una giurisprudenza specifica.
Questa
Corte, statuendo in qualità di Camera dei ricorsi penali, in materia di istanze
di indennità per accusati prosciolti (art. 317 ss. CPP TI), ha sempre
riconosciuto gli onorari riferiti a tali trasferte (cfr. sentenza CRP
27.12
, inc. __________). Dalle informazioni assunte, questo vale anche per
il giudice dell’istruzione e dell’arresto. Non si vede pertanto per quale motivo
questa prassi dovrebbe essere ora modificata.
Si
rileva tuttavia dapprima, che l’avv. PR 1, nella sua nota d’onorario 3.5.2011
presentata alla Corte delle assise criminali lo stesso giorno, non risulta
abbia esposto il suo onorario relativo alle trasferte effettuate. Solo in
questa sede egli chiede il riconoscimento di queste sue prestazioni, peraltro
limitatamente a quelle sopraindicate, che gli vengono pertanto, giusta quanto
sopra esposto, riconosciute.
Vengono
dunque ammessi i 30 minuti per la trasferta __________ del 10.2.2011 ed i 45
minuti per la trasferta __________ del 12.1.2011.
3.2
Il
reclamante non ha, per contro, contestato le altre deduzioni effettuate dal Tribunale
di merito.
3.3
L’IVA esposta dall’avv. PR 1
nel suo “complemento di reclamo” 31.5./1.6.2011 (pari a CHF 462.50) non
può tuttavia essere riconosciuta, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte
delle assise criminali, essendo RE 1 domiciliato all’estero [art. 8 cpv. 1
legge federale del 12.6.2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA);
cfr. sentenza CRP 3.9.2008, inc. __________].
3.4
Da quanto sopra dichiarato si ha il
presente conteggio: 2’035 minuti (come esposto nella nota d’onorario dell’avv. PR
1) – 315 minuti (pari a quanto stralciato dalla Corte delle assise criminali) +
75.
minuti (pari a quanto riconosciuto in questa sede) = 1’795 minuti (pari a 29
ore e 55 minuti a CHF 180.-- / ora) per un onorario di CHF 5’385.--. Le spese
risultano ammontare a CHF 396.-- mentre le spese da rimborsare sono di CHF
319.20
per un totale complessivo di CHF 6'100.20.
4.
Il
gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante CHF 300.-- a titolo di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135, 393 ss. CPP, il
Rtar e l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il
reclamo è accolto. La decisione impugnata è riformata come segue:
2. L’atto
d’accusa no. __________ del 17.3.2011 contro RE 1 con le relative proposte è
approvato, con le seguenti precisazioni:
(…)
5.Le spese per la difesa d’ufficio con gratuito
patrocinio di RE 1 sono sostenute dallo Stato. La nota professionale dell’avv. PR
1 è approvata per fr. 6'100.20,
comprensiva di onorario e spese.
(…).
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino rifonderà all’avv. PR 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di
ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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