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Decisione

60.2011.160

Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio. trasferte. IVA

4 luglio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

a.RE 1 è

stato arrestato il 12.1.2011, mentre entrava in __________, con __________, a

bordo di una vettura, nella quale erano stati nascosti precedentemente 3547 grammi di cocaina (rapporto di arresto provvisorio, AI 8, inc. MP __________).

Con decisione 13.1.2011 il procuratore

pubblico Antonio Perugini ha nominato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di RE 1,

con l’assistenza giudiziaria gratuita (decisione 13.1.2011, AI 10, inc. MP __________).

Con atto d’accusa 17.3.2011 (procedura

di rito abbreviato) il magistrato inquirente ha promosso l’accusa dinanzi alla

Corte delle assise criminali di __________ nei confronti, di RE 1, congiuntamente

a __________, siccome ritenuti colpevoli di infrazione aggravata alla LStup (atto

d’accusa 17.3.2011, ACC __________).

Con sentenza 3.5.2011 la Corte delle

assise criminali ha condannato RE 1 alla pena di tre anni poiché ritenuto

autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup in quanto “(…) fra l’11

e il 12 __________ 2011, su incarico di tale ‘__________(di origine __________)

residente a __________ e dietro promessa di compenso (…), preso in consegna,

nascosta nel serbatoio del veicolo (…) 3547 grammi lordi (2438 netti) di cocaina confezionata in 8 ovuli avvolti in un apposito involucro,

trasportandole poi da __________ al Ticino dove doveva essere consegnata ad un

destinatario a loro ignoto (…)” (sentenza 3.5.2011, p. 18 / 2, inc. TPC __________).

b. La Corte delle assise criminali nella sentenza di

cui sopra, relativamente alla nota d’onorario del difensore d’ufficio avv. PR 1, ha tuttavia proceduto ad una serie di decurtazioni, approvandola limitatamente a CHF 6'319.70 [di

cui CHF 5’160.-- per onorari (28 ore e 40 minuti a CHF 180.-- / ora), CHF 396.--

per spese, CHF 444.50 per l’IVA e CHF 319.20 per rimborso spese (cfr. sentenza

3.5.2011, p. 16, inc. TPC __________)], in luogo dei postulati CHF 7'355.30.

L’autorità giudicante ha

defalcato gli onorari relativi al tempo di trasferta del patrocinatore per

recarsi agli interrogatori del suo patrocinato e ha inoltre ritenuto eccessivi

gli onorari esposti dall’avv. PR 1 in relazione ai verbali dinanzi al procuratore

pubblico.

c. Con il presente reclamo, presentato in data

12/13.5.2011, e poi completato, dopo la ricezione delle motivazioni scritte

della sentenza 3.5.2011, con il “complemento di reclamo” del 31.5./1.6.2011,

il reclamante chiede che la sua nota, inerente alla difesa d’ufficio di RE 1

sia approvata per CHF 6'562.70, IVA compresa.

Egli ha affermato, in

particolare (oltre a giustificare ogni prestazione da lui effettuata e dedotta,

a suo dire, a torto dalla Corte delle assise criminali), che, in merito agli

onorari per le trasferte, “(…) si ritiene che (…) i verbali di polizia e

quelli davanti al magistrato, nonché le eventuali trasferte, resesi necessarie

in quanto la polizia od il magistrato non si trovano nel medesimo luogo in cui

l’avvocato esegue la propria attività, sono necessarie, anzi indispensabili,

per permettere la corretta difesa degli assistiti e garantire i diritti del

patrocinato, conformemente a quanto richiesto dal codice di procedura penale

federale (…). (…) appare corretto retribuire integralmente al patrocinatore le

prestazioni fornite nell’ambito degli interrogatori, trasferta compresa (…)” (complemento

di reclamo 31.5./1.6.2011, p. 2 s.).

d. Delle ulteriori motivazioni, così come delle

osservazioni del presidente della Corte delle assise criminali e del

procuratore pubblico, si dirà, se necessario, in diritto.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre

reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami

penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del

tribunale di primo grado (cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).

Con

il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i

motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.

385.

cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato il 12/13.5.2011 alla

Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione

3.5.2011

della Corte delle assise criminali (ed in seguito completato in data

31.5

/1.6.2011, dopo aver ricevuto la motivazione della sentenza

sopraindicata), è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono

rispettate.

Esso è – di conseguenza – ricevibile in

ordine.

2.2.1

In Ticino la retribuzione del difensore d’ufficio,

anche in ambito penale, era fissata, fino al 31.12.2010, dalla Legge sul

patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (vLag). L’art.

3.

cpv. 1 vLag garantiva a chi dimostrava di non avere mezzi sufficienti per far

fronte agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio il beneficio

dell’assistenza giudiziaria. Il patrocinatore si vedeva rimunerare in tal caso

per le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, ovvero

per quelle necessarie in relazione alla natura e alla complessità della causa, escluse

“quelle che avrebbe dovuto evitare” (art. 6 cpv. 1 vLag). Non erano

quindi remunerati gli interventi prescindibili o che esulavano da un ambito

strettamente legale.

2.2

Il 5.10.2007 è stato adottato

il codice di diritto processuale svizzero (CPP) in vigore dall’1.1.2011.

Quest’ultimo disciplina sia il patrocinio di ufficio sia l’assistenza giudiziaria.

La corrispondente norma cantonale (in Ticino la vLag) è pertanto divenuta superflua

in ambito penale e sostituita dalla nuova Legge sull’assistenza giudiziaria e

sul patrocinio d’ufficio del 15.3.2011 (LAG), applicabile, prevalentemente, in

altri ambiti giuridici.

Il nuovo codice stabilisce

tuttavia che il difensore d’ufficio deve essere retribuito secondo la tariffa

d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il

procedimento (art. 135 cpv. 1 CPP).

2.3

Da ciò l’applicazione, nel

presente caso, del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in

vigore dall’1.1.2008.

2.4

Tale

Regolamento (tutt’oggi in vigore), stabilisce la tariffa per le prestazioni

dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio (art. 1

Rtar). Esso differenzia le prestazioni svolte da avvocati o da praticanti,

tenendo anche conto delle complessità del caso.

All’avvocato

vanno riconosciuti gli onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento

del patrocinio e il rimborso delle spese. L’onorario dell’avvocato è calcolato

secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.-- / ora (art. 4

cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dalla giurisprudenza federale: sentenza TF

6B_947/2008 del 16.1.2009). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa,

per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato

trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere

aumentato sino a CHF 250.-- / ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del

praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.-- / ora (art.

4.

cpv. 3 Rtar).

L’onorario

dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di

lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei

giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.-- / ora; quello del

praticante legale a CHF 110.-- / ora (art. 5a Rtar).

Al

patrocinatore può essere inoltre riconosciuto un importo forfetario in per

cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di

spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione

dell’incarto (art. 6 Rtar).

2.5

Viste

le tariffe sopraindicate l’autorità cantonale deve, nella determinazione della

retribuzione dell’avvocato d’ufficio, tener conto della natura,

dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della

vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,

quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza

e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto

ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal

libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).

3.

3.1.

Il

reclamante si duole innanzitutto del fatto che non gli sarebbero stati

riconosciuti gli onorari per le trasferte da lui effettuate per l’adempimento

del suo mandato: “(…) quo alla restrizione delle trasferte, a mente dello

scrivente legale, quest’ultime rappresentano un elemento indispensabile ai fini

della difesa. La trasferta è di fatto necessaria per permettere al legale di

presenziare, a fianco del proprio patrocinato, agli interrogatori che avvengono

nei locali del Ministero pubblico o in carcere, dove è detenuto l’imputato (…)”

(reclamo 12/13.5.2011, p. 3).

Egli

ha dunque richiesto che gli fossero riconosciuti i 30 minuti esposti “(…)

necessari (…) per recarsi a __________ [recte: __________] in vista di

presenziare al verbale di interrogatorio [di data 10.2.2011] davanti al

magistrato (…)” e i 45 minuti “(…) in coda al verbale del Procuratore

pubblico in data 12 gennaio 2011, ritenuto che quello è stato il tempo

necessario al patrocinatore per ritornare a __________ allontanandosi dai

locali in cui era avvenuto il verbale di interrogatorio (…)” (complemento

di reclamo 31.5./1.6.2011, p. 3 s.).

Il

Tribunale di merito nella sentenza 3.5.2011 non ha infatti riconosciuto

l’onorario dell’avv. PR 1, patrocinatore d’ufficio di RE 1, in merito alla trasferta a __________ del 10.2.2011 “(…) conformemente alla prassi giurisprudenziale

della precedente autorità di tassazione (…)” (sentenza 3.5.2011, p. 14).

La

Corte delle assise criminali si è tuttavia limitata ad affermare che per “prassi”

le autorità competenti prima dell’entrata in vigore del nuovo CPP (dunque prima

dell’1.1.2011) e pertanto il giudice dell’istruzione e dell’arresto e la Camera

dei ricorsi penali, non riconoscevano gli onorari per le trasferte. La Corte

sopraindicata non fa però riferimento ad una giurisprudenza specifica.

Questa

Corte, statuendo in qualità di Camera dei ricorsi penali, in materia di istanze

di indennità per accusati prosciolti (art. 317 ss. CPP TI), ha sempre

riconosciuto gli onorari riferiti a tali trasferte (cfr. sentenza CRP

27.12

, inc. __________). Dalle informazioni assunte, questo vale anche per

il giudice dell’istruzione e dell’arresto. Non si vede pertanto per quale motivo

questa prassi dovrebbe essere ora modificata.

Si

rileva tuttavia dapprima, che l’avv. PR 1, nella sua nota d’onorario 3.5.2011

presentata alla Corte delle assise criminali lo stesso giorno, non risulta

abbia esposto il suo onorario relativo alle trasferte effettuate. Solo in

questa sede egli chiede il riconoscimento di queste sue prestazioni, peraltro

limitatamente a quelle sopraindicate, che gli vengono pertanto, giusta quanto

sopra esposto, riconosciute.

Vengono

dunque ammessi i 30 minuti per la trasferta __________ del 10.2.2011 ed i 45

minuti per la trasferta __________ del 12.1.2011.

3.2

Il

reclamante non ha, per contro, contestato le altre deduzioni effettuate dal Tribunale

di merito.

3.3

L’IVA esposta dall’avv. PR 1

nel suo “complemento di reclamo” 31.5./1.6.2011 (pari a CHF 462.50) non

può tuttavia essere riconosciuta, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte

delle assise criminali, essendo RE 1 domiciliato all’estero [art. 8 cpv. 1

legge federale del 12.6.2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA);

cfr. sentenza CRP 3.9.2008, inc. __________].

3.4

Da quanto sopra dichiarato si ha il

presente conteggio: 2’035 minuti (come esposto nella nota d’onorario dell’avv. PR

1) – 315 minuti (pari a quanto stralciato dalla Corte delle assise criminali) +

75.

minuti (pari a quanto riconosciuto in questa sede) = 1’795 minuti (pari a 29

ore e 55 minuti a CHF 180.-- / ora) per un onorario di CHF 5’385.--. Le spese

risultano ammontare a CHF 396.-- mentre le spese da rimborsare sono di CHF

319.20

per un totale complessivo di CHF 6'100.20.

4.

Il

gravame è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della

Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante CHF 300.-- a titolo di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 135, 393 ss. CPP, il

Rtar e l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il

reclamo è accolto. La decisione impugnata è riformata come segue:

2. L’atto

d’accusa no. __________ del 17.3.2011 contro RE 1 con le relative proposte è

approvato, con le seguenti precisazioni:

(…)

5.Le spese per la difesa d’ufficio con gratuito

patrocinio di RE 1 sono sostenute dallo Stato. La nota professionale dell’avv. PR

1 è approvata per fr. 6'100.20,

comprensiva di onorario e spese.

(…).

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino rifonderà all’avv. PR 1, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di

ripetibili.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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