60.2011.163
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante
30 maggio 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2011.163
Data decisione, Autorità:
30.05.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.163
Lugano
30 maggio
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.5.2011 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare
tutti i verbali d’interrogatorio dell’incarto penale MP __________ sfociato
nel decreto di non luogo a procedere 2.7.2010 (NLP __________), nel frattempo
archiviato;
richiamate le osservazioni 23.5.2011 del
procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, mediante le quali comunica di non
opporsi alla richiesta dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della denuncia 2/3.7.2007 sporta da __________,
per il tramite del suo allora patrocinatore avv. __________, contro ignoti –
successivamente identificati nelle persone di IS 1 e di __________ – per le
ipotesi di reato di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato nel decreto di non
luogo a procedere 2.7.2010 (NLP __________) emanato dal procuratore pubblico
Andrea Maria Balerna (inc. MP __________).
Avverso
il surriferito decreto non è stata presentata un’istanza di promozione
dell’accusa ex art. 186 CPP TI.
2.Con la presente istanza il patrocinatore di IS 1 chiede
l’autorizzazione a compulsare tutti i verbali d’interrogatorio inerenti al
surriferito procedimento penale.
Come esposto in entrata, il
procuratore pubblico non si oppone alla richiesta.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte
(quale denunciato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire
la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame – nonostante l’istante
abbia omesso di precisare i motivi della sua richiesta come esatto dall’art. 62
cpv. 4 LOG e dalla giurisprudenza di questa Corte – è pacifico l’interesse giuridico
legittimo di quest’ultimo rispettivamente del suo patrocinatore ad ottenere
l’autorizzazione a compulsare tutti i verbali d’interrogatorio di cui
all’incarto penale MP __________
sfociato nel decreto di non luogo a procedere 2.7.2010 (NLP __________), poiché il procedimento penale ha interessato
IS 1 personalmente in veste di parte. A ciò aggiungasi che il magistrato
inquirente non si è opposto alla richiesta.
Questa Corte autorizza pertanto IS 1 rispettivamente
il suo patrocinatore a compulsare e a fotocopiare presso il Ministero pubblico
tutti i verbali d’interrogatorio di cui all’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a
procedere 2.7.2010 (NLP __________), concordando i tempi di accesso con il
procuratore pubblico Andrea Maria Balerna.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste
a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG e ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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