60.2011.165
Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante
5 ottobre 2011Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2011.165
Data decisione, Autorità:
05.10.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.165
Lugano
5 ottobre
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/17.05.2011 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare
l’incarto penale __________ inerente, tra l’altro, alla PI 2, __________, e a
__________, __________ (entrambi patr. da: avv. PR 1, __________);
premesso che la richiesta datata 6.05.2011
è giunta al Ministero pubblico l’11.05.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte con scritto 16/17.05.2011, comunicando parimenti che nulla osta da parte
del Ministero pubblico affinché l’istante possa visionare gli atti dell’incarto
__________, considerato inoltre che egli, il 29.11.2010, aveva segnalato
all’autorità istante la presenza di indizi di una possibile infrazione fiscale;
considerato che, a seguito della richiesta
23/25.05.2011, con decisione 8.07.2011 questa Corte ha autorizzato la PI 2 e __________
rispettivamente il loro patrocinatore avv. PR 1 a compulsare l’incarto __________,
essendo stati direttamente toccati dalla domanda rogatoriale e che nell’ambito
di questo procedimento hanno domandato che sia concessa loro la possibilità di
esprimersi nuovamente in merito alla presente istanza, dopo aver visto gli atti
del citato incarto;
rilevato che l’avv. PR 1 ha visionato gli
atti dell’incarto __________ il 22.07.2011 (inc. CRP __________), senza però
presentare ulteriori osservazioni in merito alla presente istanza;
richiamate le osservazioni 30.05./01.06.2011 e la
duplica 14/16.06.2011 della PI 2 e di __________, la replica 7/8.06.2011
dell’Ufficio giuridico della IS 1;
preso atto che il
procuratore pubblico non ha presentato osservazioni di duplica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della domanda di assistenza internazionale in materia penale del
20/22.10.2009 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
ordinario di __________ nel procedimento contro __________ (il quale
dall’estratto del registro di commercio risulta essere presidente senza diritto
di firma della PI 2, con sede a __________), e altre persone, per i titoli di associazione
a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e all’emissione di documenti
e fatture false (art. 416 e 684bis Codice penale italiano) avente quale oggetto
la perquisizione degli uffici della PI 2 (ora in liquidazione) allo scopo di
procedere al sequestro di documenti, file e computer, il procuratore pubblico
Arturo Garzoni, in accoglimento della predetta domanda [decisione di entrata in
materia e esecuzione (art. 80a LAIMP)], in data 2.11.2009 e in data 11.11.2009
ha evaso la richiesta mediante un’esecuzione semplificata in applicazione dell’art.
80c LAIMP (scritto PP 16/17.05.2011, doc. 1; AI 18 e AI 23 – inc. __________).
Con scritto 29.11.2010 il procuratore
pubblico ha segnalato alla IS 1 che, a seguito della perquisizione degli uffici
della PI 2, sono stati recuperati dati informatici (copiati su CD) da cui
sembrano emergere indizi di possibile infrazione fiscale di una determinata
entità (come ad esempio dalle tabelle di commissioni) (AI 28 – inc. __________).
2. Con
la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a
questa Corte ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1, richiamando gli art. 185 LT e 112
LFID, chiede di ottenere l’autorizzazione a compulsare l’incarto rogatoriale inerente
a __________ e alla PI 2, in considerazione della segnalazione 29.11.2010 del
procuratore pubblico, allo scopo di stabilire se siano state regolarmente
dichiarate le commissioni all’autorità fiscale (doc. 1.a).
3. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha comunicato a questa Corte che
nulla osta da parte del Ministero pubblico affinché l’istante possa visionare
gli atti dell’incarto __________, considerato inoltre che egli, il 29.11.2010,
aveva segnalato all’autorità istante la presenza di indizi di una possibile
infrazione fiscale (doc. 1).
__________
e la PI 2, dal canto loro, si oppongono alla presente istanza così come
formulata; in via subordinata, chiedono che sia esclusa dall’ispezione
richiesta la documentazione inerente alle strutture societarie e/o ai mandati
descritti nella lista di cui all’allegato 3; in via ancora più subordinata,
chiedono che l’autorità istante sia invitata a circoscrivere meglio l’oggetto
della richiesta e il genere di materiale da consultare, indicando parimenti in
che modo possa essere idoneo a fornire elementi utili ai fini delle sue
incombenze; in ogni caso, chiedono che sia conferita loro la facoltà di
esprimersi nuovamente in relazione alla presente istanza, non appena saranno
stati autorizzati a visionare gli atti dell’incarto __________.
Il
22.07.2011, su autorizzazione di questa Corte (inc. CRP __________), l’avv. PR
1 ha visionato il predetto incarto. A seguito di ciò non ha inoltrato altre
osservazioni.
Nel
suo allegato di replica la IS 1 ribadisce la sua richiesta di poter esaminare
tutti gli atti del procedimento rogatoriale di cui all’incarto __________,
evidenziando, tra l’altro, il modus operandi della PI 2 (doc. 5).
Con
duplica 14/16.06.2011 __________
e la PI 2 evidenziano che, di principio, non si oppongono alla richiesta
presentata dall’autorità istante, precisando nondimeno che non vi sarebbe
alcuna proporzione tra l’oggetto dell’indagine potenziale a carico della
società e l’ampiezza delle informazioni cui si vorrebbe accedere e che parte
della documentazione è inerente a terzi, clienti della PI 2, che dovrebbero
essere interpellati.
Delle loro ulteriori motivazioni si dirà,
nella misura del necessario, in corso di motivazione.
Il procuratore pubblico non ha presentato
osservazioni di duplica.
4. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. L’allora
Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), in base al
previgente art. 27 CPP TI e alla giurisprudenza del Tribunale federale, aveva
stabilito quanto segue:
"Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un
procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente
terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad
un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP
(decisione CRP 4.7.2006, inc. 60.2006.99; decisione TF 2C_443/2007 del
28.7.2008).
Questa
Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente
pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP),
applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al
quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non
appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono
manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito
di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il TF (decisione
2C_443/2007 del 28.7.2008, cons. 6):
"D'altronde
l'autorità rogata e le relative istanze di ricorso devono certo esaminare la necessità,
per l'applicazione della legge, dell'informazione e dei documenti sollecitati.
La valutazione dell'effettiva rilevanza di tali dati per l'imposizione fiscale
delle persone coinvolte è però evidentemente di competenza
dell'autorità di tassazione, esperiti tutti i necessari accertamenti in
quest'ottica (cfr., per analogia, DTF 129 II 484 consid. 4.1; 128 II
407 consid. 5.2.1; 127 II 142 consid. 5a).
Come
già in passato, l'autorità fiscale può utilizzare le informazioni apprese nella
consultazione di un incarto penale anche contro terze persone non coinvolte nel
procedimento e sulla cui situazione fiscale inizialmente non vi era alcuna necessità
di approfondimento. Essa può inoltre aver accesso anche a documentazione coperta
dal segreto bancario, nella misura in cui la stessa è stata ottenuta o sequestrata
in modo
legittimo nell'ambito del procedimento penale (DTF 124 II 58 consid. 3; sentenza 2A.28/1997 del 20 novembre 1998, in: StE
1999 B 92.13 n. 5, consid. 2a).
La
giurisprudenza pone comunque dei Iimiti al diritto di esame
da parte dell'autorità fiscale. In
particolare, è escluso che quest'ultima possa domandare di aver accesso agli atti di un procedimento allo scopo di condurre un'azione di ricerca generale, senza aver
motivo di supporre che la legge non
sia stata applicata correttamente. L'obbligo di collaborazione non permette infatti al fisco di
consultare indistintamente e senza obiettivo
concreto tutti i documenti di un'altra autorità (DTF 124 II 58 consid. 3d e 3e; sentenza 2A.406/1995 del 14 marzo 1996, in: ASA 65 pag. 649, consid. 5b)".
Gli
stessi principi valgono oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
6. Dalla lettura dell’incarto penale, in
particolare dal CD agli atti [come peraltro aveva già segnalato il magistrato
inquirente nel suo scritto 29.11.2010 indirizzato alla IS 1 qui istante (cfr.
considerando 1 della presente decisione)], emergono, in effetti, elementi che
potrebbero assumere aspetti di rilevanza fiscale e quindi informazioni necessarie
per l’applicazione della relativa legislazione ai sensi dell’art. 112 cpv. 1
LFID rispettivamente ai sensi dell’art. 185 cpv. 1 LT.
Ne
discende dunque un interesse giuridico legittimo da parte della IS 1 ad esaminare
gli atti dell’incarto penale __________ giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG, che
prevale sugli interessi personali di __________ e della PI 2.
Dopo
aver esaminato gli atti formanti l’incarto __________, tutti gli atti vanno
ritenuti potenzialmente utili ai fini del procedimento/della corretta
tassazione fiscale.
Non
si può ritenere, contrariamente a quanto sostengono __________ e la PI 2, che
la richiesta dell’autorità istante – la quale, per ovvi motivi, non può
conoscere il contenuto del citato incarto di cui chiede la compulsazione e non
può nemmeno sapere quali atti esulino dalla sua competenza – debba essere respinta
"(…) da un lato perché non sufficientemente
precisa circa i soggetti per i quali si desiderano acquisire informazioni e,
d’altro lato, perché lacunosa, vaga ed insufficientemente motivata" (osservazioni 30.05./1.06.2011, p. 3, doc. 3) e
nemmeno che la stessa sia volta a una ricerca indiscriminata di prove, essendo
Fatti
il suo obiettivo quello di appurare le "(…) reali commissioni che la stessa società (ndr: la IS 1, di cui, come visto al
considerando 1, __________ è presidente senza diritto di firma) incassa
anche all’estero (tramite strutture estere, ma di pertinenza fiscale svizzera
(…)) per la messa a disposizione di strutture societarie" (replica 7/8.06.2011 della IS 1, p. 3, doc. 5).
Va
infine rilevato che la parte opponente, dopo aver visionato l’incarto penale in
questione (il 22.07.2011, doc. 9), non ha presentato ulteriori osservazioni,
omettendo quindi di evidenziare quali atti dell’incarto __________ sarebbero,
Considerandi
se del caso, suscettibili di non essere visionati dall’autorità istante.
Di conseguenza – dopo la crescita in
giudicato della presente decisione – un funzionario della IS 1, quindi tenuto
al segreto fiscale, è autorizzato da questa Corte ad esaminare l’intero incarto
penale __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso
con il procuratore pubblico Arturo Garzoni. Il funzionario è, se del caso,
autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze.
7.
L’istanza è accolta ai sensi del
surriferito considerando. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185
LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, 112 LIFD, 39
cpv. 3 LAID, 185 LT e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali
e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla
notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster