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Decisione

60.2011.165

Istanza di ispezione degli atti. Divisione delle contribuzioni quale istante

5 ottobre 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

il suo obiettivo quello di appurare le "(…) reali commissioni che la stessa società (ndr: la IS 1, di cui, come visto al

considerando 1, __________ è presidente senza diritto di firma) incassa

anche all’estero (tramite strutture estere, ma di pertinenza fiscale svizzera

(…)) per la messa a disposizione di strutture societarie" (replica 7/8.06.2011 della IS 1, p. 3, doc. 5).

Va

infine rilevato che la parte opponente, dopo aver visionato l’incarto penale in

questione (il 22.07.2011, doc. 9), non ha presentato ulteriori osservazioni,

omettendo quindi di evidenziare quali atti dell’incarto __________ sarebbero,

Considerandi

se del caso, suscettibili di non essere visionati dall’autorità istante.

Di conseguenza – dopo la crescita in

giudicato della presente decisione – un funzionario della IS 1, quindi tenuto

al segreto fiscale, è autorizzato da questa Corte ad esaminare l’intero incarto

penale __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso

con il procuratore pubblico Arturo Garzoni. Il funzionario è, se del caso,

autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze.

7.

L’istanza è accolta ai sensi del

surriferito considerando. Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185

LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, 112 LIFD, 39

cpv. 3 LAID, 185 LT e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali

e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla

notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia

penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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