60.2011.173
Istanza di ispezione degli atti. già querelante/accusatore privato quale istante
30 maggio 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2011.173
Data decisione, Autorità:
30.05.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già querelante/accusatore privato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.173
Lugano
30 maggio
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/23.5.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti di cui
all’incarto MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere
1.3.2011 (NLP __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della querela 25/26.1.2011 sporta da IS 1
nei confronti di PI 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a
carico di quest’ultimo per le ipotesi di reato di abuso di impianti di
telecomunicazioni, minaccia e violazione di domicilio sfociato nel decreto di
non luogo a procedere 1.3.2011 (NLP __________) emanato dal procuratore
pubblico Andrea Pagani, avendo il querelante ritirato la sua querela (inc. MP __________).
Avverso il predetto decreto
non è stato presentato reclamo a questa Corte.
2.Con la presente istanza IS 1 chiede copia degli atti
di cui al surriferito procedimento penale, avendo ricevuto delle pressioni da parte
del querelato ed essendo intenzionato ad agire giudizialmente contro di lui.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte
(quale querelante/accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato,
egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un
interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame – a prescindere dai motivi
addotti dall’istante – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 ad ottenere
copia degli atti dell’incarto MP
__________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 1.3.2011 (NLP __________),
poiché l’ha interessato
personalmente in veste di parte.
Di conseguenza, gli atti dell’incarto
penale MP __________ [elenco
atti (1 pagina), decreto di
non luogo a procedere 1.3.2011 (NLP __________) (2 pagine), querela penale
25/26.1.2011 (6 pagine), conferimento di mandato alla Polizia 26.1.2011 (1 pagina)
e rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 23.2.2011 (18 pagine)] vengono
trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste
a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG e ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 55.--, per complessivi CHF
155.-- (centocinquantacinque), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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