60.2011.176
Istanza di ispezione degli atti. parti direttamente toccate da una domanda rogatoriale quali istanti
8 luglio 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2011.176
Data decisione, Autorità:
08.07.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parti direttamente toccate da una domanda rogatoriale quali istanti
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.176
Lugano
8 luglio 2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/25.05.2011 presentata da
IS 1
IS 2
entrambi patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere
agli atti del procedimento penale di cui all’inc. __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della domanda di assistenza internazionale
in materia penale del 20/22.10.2009 presentata dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di __________ nel procedimento contro IS 2 (il
quale dall’estratto del registro di commercio risulta essere presidente senza
diritto di firma della IS 1, con sede a __________), e altre persone per i
titoli di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e
all’emissione di documenti e fatture false (art. 416 e 684bis Codice penale
italiano) avente quale oggetto la perquisizione degli uffici della IS 1 (ora in
liquidazione) allo scopo di procedere al sequestro di documenti, files e computer,
il procuratore pubblico Arturo Garzoni, in accoglimento della predetta domanda
[decisione di entrata in materia e esecuzione (art. 80a LAIMP)], in data 2.11.2009 ha evaso la richiesta mediante
un’esecuzione semplificata in applicazione dell’art. 80c LAIMP (osservazioni PP
16/17.05.2011 di cui all’inc. CRP __________; AI 18 – inc. __________).
2.Con la presente istanza l’avv. PR 1 chiede, in nome e
per conto dei suoi assistiti IS 2 e IS 1, l’autorizzazione a poter compulsare
il surriferito incarto di assistenza internazionale in materia penale, essendo i
suoi clienti stati direttamente toccati dalla rogatoria. Evidenzia inoltre che,
sempre riguardo all’incarto rogatoriale in questione, in data 6/17.05.2011 è
stata presentata a questa Corte un’istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte della
__________ (inc. CRP __________), rilevando parimenti l’interesse giuridico
legittimo da parte loro "(…) di poter conoscere nel dettaglio quanto
acquisito al momento dell’esecuzione della rogatoria, tenuto conto che del
materiale raccolto dall’autorità di esecuzione non è stata tenuta copia" (istanza 23/25.05.2011, p. 2).
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stati gli istanti parte
(poiché direttamente toccati dalla procedura rogatoriale di cui all’inc. __________)
nel procedimento nel frattempo terminato, essi devono seguire la procedura
prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse
giuridico legittimo degli istanti, rispettivamente del loro patrocinatore, ad
ottenere l’autorizzazione a compulsare l’incarto __________, essendo stati direttamente toccati dalla domanda rogatoriale. A ciò aggiungasi
che nell’ambito del procedimento ex art. 62 cpv. 4 LOG di cui all’incarto CRP __________
ancora pendente presso questa Corte (in cui la __________ ha chiesto, a sua volta,
di poter compulsare l’incarto __________) hanno domandato che sia concessa loro
la possibilità di esprimersi nuovamente in merito alla predetta istanza, dopo
aver visto gli atti dell’inc. __________ (osservazioni 30.05/1.06.2011, doc. 3
– inc. CRP __________).
Questa Corte autorizza pertanto IS 2 rispettivamente
il suo patrocinatore a compulsare e a fotocopiare presso questa Corte l’incarto
__________, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della
cancelleria.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste
a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 2, __________, e di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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