60.2011.177
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
20 giugno 2011Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2011.177
Data decisione, Autorità:
20.06.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusatore privato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.177
Lugano
20 giugno
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/26.05.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia dei verbali
d’interrogatorio del procedimento penale di cui all’incarto MP __________
sfociato nel decreto di non luogo a procedere 4.02.2011 (NLP __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In data 21.01.2011 IS 1 ha sporto querela penale nei confronti di PI 2 per titolo di lesioni semplici (art. 123 cifra 1
CP), sub. lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP), sostenendo che il giorno prima,
mentre stava uscendo dall’ascensore, sarebbe stato morso alla mano destra da un
cane di piccola taglia tenuto al guinzaglio dalla querelata (inc. MP __________).
Il procedimento penale è sfociato nel decreto di non luogo a procedere 4.02.2011
(NLP __________) emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni, e confermato
da questa Corte in data 23.03.2011 (inc. CRP __________). Il 15.04.2011 il
Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da IS 1
contro la predetta decisione (inc. TF __________).
2.Con la presente istanza IS 1 postula, su richiesta del
suo patrocinatore, il "(…) RAPPORTO COMPLETO DEGLI
INTERROGATORI DEL 21.1.2011 DEL SOTTOSCRITTO IS 1 COME PURE IL
RAPPORTO COMPLETO DELL’INTERROGATORIO DELLA SIG. PI 2 ESEGUITO IN DATA
24.01.2011 (…)" del surriferito procedimento penale (istanza
25/26.05.2011).
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte
(quale accusatore privato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve
seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame – nonostante l’istante non
abbia precisato i motivi posti alla base della sua richiesta come esatto
dall’art. 62 cpv. 4 LOG – è pacifico l’interesse giuridico legittimo di
quest’ultimo ad ottenere copia del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria
28.01.2011 (in cui sono contenuti i verbali d’interrogatorio richiesti) dell’incarto penale MP __________ sfociato
nel decreto di non luogo a procedere 4.2.2011 (NLP __________), poiché l’ha interessato personalmente in
veste di parte.
Di
conseguenza, il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 28.01.2011 (AI 1;
16 pagine) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente
decisione.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste
a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 55.--, per complessivi CHF
155.-- (centocinquantacinque), sono poste a caric__________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster