60.2011.178
Reclamo contro la decisione in materia di complementi istruttori
9 giugno 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2011.178
Data decisione, Autorità:
09.06.2011, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione in materia di complementi istruttori
AMMISSIBILITÀ
ISTANZA PROBATORIA
RECLAMO
art. 318 cpv. 3 CPP
art. 393 cpv. 1 CPP
art. 394 let. b CPP
Incarto n.
60.2011.178
Lugano
9 giugno 2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliere:
Carlo Iazeolla, vicecancelliere
sedente per statuire sul reclamo 25/26.05.2011 presentato dal
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione in materia di complementi istruttori 11.05.2011
emanata dal procuratore pubblico Marisa Alfier nell’ambito del procedimento
penale inc. MP __________;
considerato
Fatti
a. A
seguito del decesso di una persona avvenuto il 21.11.2005 presso __________, il
Ministero pubblico ha avviato un procedimento penale (inc. MP __________).
L’istruttoria del procedimento volge al termine. Nell’ambito della stessa sono
state fatte allestire due perizie giudiziarie relative all’attività medica. Il procuratore
pubblico ha prospettato, in relazione all’art. 318 CPP, l’emanazione di un decreto
d’accusa.
b. Con
la decisione qui impugnata, in materia dei complementi istruttori, il
procuratore pubblico ha respinto la richiesta del qui reclamante di esperire
un’ulteriore perizia giudiziaria, così come la richiesta di procedere
all’identificazione e all’audizione di un teste.
c.Con il presente gravame il reclamante chiede di
annullare la decisione 11.05.2011 del procuratore pubblico, postulando
l’allesti-mento di un’ulteriore perizia (da affidare a specialisti esercitanti
nel nostro paese e non stranieri, come nei precedenti referti), nonché di
ammettere l’identificazione e l’audizione di un teste. Nel testo del gravame,
dopo aver ricordato l’importanza delle perizie giudiziarie nelle inchieste
relative alle arti mediche, e dopo aver esaminato sommariamente gli esiti delle
perizie già agli atti del procedimento, il reclamante sostiene la necessità di
fare allestire un’ulteriore perizia, da parte di specialisti svizzeri.
Malgrado
la chiara indicazione di non impugnabilità della decisione sui complementi
istruttori, il reclamante ritiene proponibile il gravame con riferimento all’art.
394 lit. b CPP, sostenendo che una perizia del genere di quella richiesta non
possa essere ulteriormente assunta al dibattimento, ciò che comporterebbe un
pregiudizio giuridico evidente.
Per
il reclamante, la decisione impugnata sarebbe motivata in modo sommario, e
lascerebbe trasparire una presunzione colpevolista da parte del procuratore
pubblico.
Il
reclamante chiede l’identificazione prima, l’audizione poi di un teste, da lui genericamente
indicato nel corso dell’istruttoria e anche in sede di complementi istruttori,
non potendo egli medesimo procedere alla sua identificazione.
d. In
considerazione dell’esito, il reclamo non è stato intimato, per osservazioni, ad
altri parti.
Considerandi
1.
1.1.
L’art. 318 cpv. 3 CPP indica chiaramente che
le decisioni del procuratore pubblico che respingono, in sede di chiusura
istruttoria, delle istanze probatorie riproponibili nella procedura dibattimentali
non sono impugnabili, in particolare in quanto possono essere riproposte
durante la procedura dibattimentale. Per procedura dibattimentale occorre
comprendere sia la fase di preparazione, sia quella del dibattimento medesimo (con
riferimento al titolo settimo del Codice).
1.2
Il reclamante sostiene la proponibilità del
gravame con riferimento all’art. 394 lit. b CPP.
Questa
norma esclude la via del reclamo in caso di reiezione, da parte del procuratore
pubblico, d’istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio
giuridico dinnanzi al tribunale di primo grado.
Per
il reclamante, la perizia e l’identificazione del teste richiesto non sarebbero
possibili al dibattimento, ed il rifiuto del procuratore pubblico comporterebbe
un pregiudizio giuridico.
Per
questo il reclamante sostiene la ricevibilità del gravame.
2.2.1
Il chiaro testo dell’art. 318 cpv. 3 CPP non merita
ulteriori approfondimenti, se
non per ricordare come la scelta del legislatore (di escludere una via di
ricorso a questo stadio della procedura) sia primariamente riferita
all’imperativo di celerità (art. 5 CPP), volendo con questo evitare ritardi
procedurali (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale
penale del 21.12.2005, FF 2006 p. 989 ss, p. 1174). Ciò considerato inoltre
come le istanze probatorie non siano respinte in modo definitivo, ma possano
essere riproposte anche successivamente, al giudice di primo grado, nella
procedura dibattimentale (sia nella preparazione, sia nel dibattimento).
2.2
La non
impugnabilità delle decisioni che respingono istanze probatorie non è prevista
unicamente dall’art. 318 cpv. 3 CPP, ma si ritrova altrove nel Codice.
Anzitutto
all’art. 331 cpv. 3 CPP, relativo alla fase di preparazione del dibattimento,
nel caso di istanze probatorie respinte prima del dibattimento.
Più
in generale, la non impugnabilità delle decisioni che respingono istanze probatorie
è ribadita anche all’art. 394 lit. b CPP.
2.3
Quest’ultima
norma invero introduce un’eccezione, nei casi in cui la non immediata assunzione
delle prove offerte, ed il conseguente rinvio dell’istanza probatoria al giudice
di primo grado, dovesse creare un pregiudizio giuridico.
Trattandosi
di un’eccezione, queste specifiche situazioni, e il relativo concetto di
pregiudizio giuridico conseguente (al rigetto d’istanze probatorie) devono
essere interpretati restrittivamente.
Riguardo
a queste specifiche situazioni, P. GOLDSCHMID / T. MAURER / J. SOLLBERGER (in: Kommentierte
Textausgabe zur schweizerischen Strafprozessordnung, p. 388) indicano il caso
di un teste successivamente non più o solo molto difficilmente raggiungibile, o
una situazione di fatto da sottoporre ai periti, che successivamente non
sarebbe più accertabile.
N.
SCHMID (in: StPO-Praxiskommentar, art. 394 CPP n. 3) indica il caso di un teste
gravemente malato o in procinto di partire oltremare, oppure il rifiuto
dell’esame di un cadavere.
Anche
il commentario basilese (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 394 CPP n.
6) fornisce alcuni ulteriori esempi.
Un
pregiudizio giuridico sarebbe dato quando la riproposizione della prova al dibattimento,
per motivi giuridici o di fatto, con molta probabilità non sarebbe più possibile
(ZK StPO – A. J. KELLER, art. 394 CPP n.
3).
3.3.1
Nel
presente caso, il gravame ammette in modo apodittico l’esistenza di un danno
giuridico per il mancato accoglimento dell’istanza probatoria, senza però
argomentare ulteriormente. In particolare il danno dovrebbe derivare dalla
mancata assunzione in sede istruttoria rispetto alla successiva assunzione
nella fase predibattimentale o dibattimentale, senza però precisare questo
punto. Con riferimento al teste, il danno deriverebbe dal fatto che il
reclamante non potrebbe procedere all’individuazione del teste da poi sentire.
Il
gravame, su questi punti, non adempie alle esigenze di motivazione, e non
specifica perché tali mezzi di prova non potrebbero essere ammessi
successivamente, se il giudice del merito li ritenesse indispensabili al
giudizio.
3.2
Comunque,
nel presente caso, non è certamente data una situazione eccezionale in cui si
possa considerare che la mancata assunzione in fase istruttoria della perizia e
del teste comporti un pregiudizio giuridico rispetto ad un’eventuale successiva
ammissione delle prove da parte del giudice di primo grado.
Per
la richiesta di perizia, il fatto medesimo che nell’incarto ci siano già due
perizie giudiziarie, e che il reclamante ne chieda una terza, è un quesito chiaramente
di merito, che meglio potrà essere valutato dal giudice di primo grado (quale
giudice del merito) rispetto ad una giurisdizione di reclamo, come peraltro indicato
nel Messaggio (FF 2006 p. 1174).
Per
la richiesta relativa al teste, la sua identificazione e la sua audizione, se
indispensabile al giudizio, potrà essere ulteriormente disposta.
3.3
Di
conseguenza, in applicazione degli art. 318 cpv. 3 e 394 lit. b CPP, il gravame
deve essere dichiarato improponibile, e quindi irricevibile.
4.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 318 cpv. 3 e 394 lit. b
CPP, l’art. 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 900.-- e le
spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1’000.-- (mille), sono poste a carico
di RE 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente Il
cancelliere
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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