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Decisione

60.2011.178

Reclamo contro la decisione in materia di complementi istruttori

9 giugno 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

a. A

seguito del decesso di una persona avvenuto il 21.11.2005 presso __________, il

Ministero pubblico ha avviato un procedimento penale (inc. MP __________).

L’istruttoria del procedimento volge al termine. Nell’ambito della stessa sono

state fatte allestire due perizie giudiziarie relative all’attività medica. Il procuratore

pubblico ha prospettato, in relazione all’art. 318 CPP, l’emanazione di un decreto

d’accusa.

b. Con

la decisione qui impugnata, in materia dei complementi istruttori, il

procuratore pubblico ha respinto la richiesta del qui reclamante di esperire

un’ulteriore perizia giudiziaria, così come la richiesta di procedere

all’identificazione e all’audizione di un teste.

c.Con il presente gravame il reclamante chiede di

annullare la decisione 11.05.2011 del procuratore pubblico, postulando

l’allesti-mento di un’ulteriore perizia (da affidare a specialisti esercitanti

nel nostro paese e non stranieri, come nei precedenti referti), nonché di

ammettere l’identificazione e l’audizione di un teste. Nel testo del gravame,

dopo aver ricordato l’importanza delle perizie giudiziarie nelle inchieste

relative alle arti mediche, e dopo aver esaminato sommariamente gli esiti delle

perizie già agli atti del procedimento, il reclamante sostiene la necessità di

fare allestire un’ulteriore perizia, da parte di specialisti svizzeri.

Malgrado

la chiara indicazione di non impugnabilità della decisione sui complementi

istruttori, il reclamante ritiene proponibile il gravame con riferimento all’art.

394 lit. b CPP, sostenendo che una perizia del genere di quella richiesta non

possa essere ulteriormente assunta al dibattimento, ciò che comporterebbe un

pregiudizio giuridico evidente.

Per

il reclamante, la decisione impugnata sarebbe motivata in modo sommario, e

lascerebbe trasparire una presunzione colpevolista da parte del procuratore

pubblico.

Il

reclamante chiede l’identificazione prima, l’audizione poi di un teste, da lui genericamente

indicato nel corso dell’istruttoria e anche in sede di complementi istruttori,

non potendo egli medesimo procedere alla sua identificazione.

d. In

considerazione dell’esito, il reclamo non è stato intimato, per osservazioni, ad

altri parti.

Considerandi

1.

1.1.

L’art. 318 cpv. 3 CPP indica chiaramente che

le decisioni del procuratore pubblico che respingono, in sede di chiusura

istruttoria, delle istanze probatorie riproponibili nella procedura dibattimentali

non sono impugnabili, in particolare in quanto possono essere riproposte

durante la procedura dibattimentale. Per procedura dibattimentale occorre

comprendere sia la fase di preparazione, sia quella del dibattimento medesimo (con

riferimento al titolo settimo del Codice).

1.2

Il reclamante sostiene la proponibilità del

gravame con riferimento all’art. 394 lit. b CPP.

Questa

norma esclude la via del reclamo in caso di reiezione, da parte del procuratore

pubblico, d’istanze probatorie che possono essere riproposte senza pregiudizio

giuridico dinnanzi al tribunale di primo grado.

Per

il reclamante, la perizia e l’identificazione del teste richiesto non sarebbero

possibili al dibattimento, ed il rifiuto del procuratore pubblico comporterebbe

un pregiudizio giuridico.

Per

questo il reclamante sostiene la ricevibilità del gravame.

2.2.1

Il chiaro testo dell’art. 318 cpv. 3 CPP non merita

ulteriori approfondimenti, se

non per ricordare come la scelta del legislatore (di escludere una via di

ricorso a questo stadio della procedura) sia primariamente riferita

all’imperativo di celerità (art. 5 CPP), volendo con questo evitare ritardi

procedurali (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale

penale del 21.12.2005, FF 2006 p. 989 ss, p. 1174). Ciò considerato inoltre

come le istanze probatorie non siano respinte in modo definitivo, ma possano

essere riproposte anche successivamente, al giudice di primo grado, nella

procedura dibattimentale (sia nella preparazione, sia nel dibattimento).

2.2

La non

impugnabilità delle decisioni che respingono istanze probatorie non è prevista

unicamente dall’art. 318 cpv. 3 CPP, ma si ritrova altrove nel Codice.

Anzitutto

all’art. 331 cpv. 3 CPP, relativo alla fase di preparazione del dibattimento,

nel caso di istanze probatorie respinte prima del dibattimento.

Più

in generale, la non impugnabilità delle decisioni che respingono istanze probatorie

è ribadita anche all’art. 394 lit. b CPP.

2.3

Quest’ultima

norma invero introduce un’eccezione, nei casi in cui la non immediata assunzione

delle prove offerte, ed il conseguente rinvio dell’istanza probatoria al giudice

di primo grado, dovesse creare un pregiudizio giuridico.

Trattandosi

di un’eccezione, queste specifiche situazioni, e il relativo concetto di

pregiudizio giuridico conseguente (al rigetto d’istanze probatorie) devono

essere interpretati restrittivamente.

Riguardo

a queste specifiche situazioni, P. GOLDSCHMID / T. MAURER / J. SOLLBERGER (in: Kommentierte

Textausgabe zur schweizerischen Strafprozessordnung, p. 388) indicano il caso

di un teste successivamente non più o solo molto difficilmente raggiungibile, o

una situazione di fatto da sottoporre ai periti, che successivamente non

sarebbe più accertabile.

N.

SCHMID (in: StPO-Praxiskommentar, art. 394 CPP n. 3) indica il caso di un teste

gravemente malato o in procinto di partire oltremare, oppure il rifiuto

dell’esame di un cadavere.

Anche

il commentario basilese (BSK StPO – J. STEPHENSON / G. THIRIET, art. 394 CPP n.

6) fornisce alcuni ulteriori esempi.

Un

pregiudizio giuridico sarebbe dato quando la riproposizione della prova al dibattimento,

per motivi giuridici o di fatto, con molta probabilità non sarebbe più possibile

(ZK StPO – A. J. KELLER, art. 394 CPP n.

3).

3.3.1

Nel

presente caso, il gravame ammette in modo apodittico l’esistenza di un danno

giuridico per il mancato accoglimento dell’istanza probatoria, senza però

argomentare ulteriormente. In particolare il danno dovrebbe derivare dalla

mancata assunzione in sede istruttoria rispetto alla successiva assunzione

nella fase predibattimentale o dibattimentale, senza però precisare questo

punto. Con riferimento al teste, il danno deriverebbe dal fatto che il

reclamante non potrebbe procedere all’individuazione del teste da poi sentire.

Il

gravame, su questi punti, non adempie alle esigenze di motivazione, e non

specifica perché tali mezzi di prova non potrebbero essere ammessi

successivamente, se il giudice del merito li ritenesse indispensabili al

giudizio.

3.2

Comunque,

nel presente caso, non è certamente data una situazione eccezionale in cui si

possa considerare che la mancata assunzione in fase istruttoria della perizia e

del teste comporti un pregiudizio giuridico rispetto ad un’eventuale successiva

ammissione delle prove da parte del giudice di primo grado.

Per

la richiesta di perizia, il fatto medesimo che nell’incarto ci siano già due

perizie giudiziarie, e che il reclamante ne chieda una terza, è un quesito chiaramente

di merito, che meglio potrà essere valutato dal giudice di primo grado (quale

giudice del merito) rispetto ad una giurisdizione di reclamo, come peraltro indicato

nel Messaggio (FF 2006 p. 1174).

Per

la richiesta relativa al teste, la sua identificazione e la sua audizione, se

indispensabile al giudizio, potrà essere ulteriormente disposta.

3.3

Di

conseguenza, in applicazione degli art. 318 cpv. 3 e 394 lit. b CPP, il gravame

deve essere dichiarato improponibile, e quindi irricevibile.

4.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 318 cpv. 3 e 394 lit. b

CPP, l’art. 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia di CHF 900.-- e le

spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1’000.-- (mille), sono poste a carico

di RE 1.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente Il

cancelliere

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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