60.2011.183
Istanza di ispezione degli atti. Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR quale istante (istanza trasmessa per competenza all'autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario)
9 agosto 2011Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2011.183
Data decisione, Autorità:
09.08.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR quale istante (istanza trasmessa per competenza all'autorità di vigilanza sulle professioni di fiduciario)
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.183
Lugano
9 agosto 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Mauro Mini, ricusatosi)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sullo scritto 18/30.05.2011
dell’
RE 1
contenente una richiesta di
assistenza amministrativa e giudiziaria in base all’art. 22 della Legge federale
del 16 dicembre 2005 sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge
sui revisori, LSR);
premesso che lo scritto datato 18.05.2011
dell’RE 1 è giunto all’____________________ il 19.05.2011, che in data
23/25.05.2011, per il tramite dell’addetto ai fiduciari __________ __________
della Divisione della giustizia, l’ha trasmessa, per competenza, al procuratore
pubblico Manuela Minotti Perucchi, che – a sua volta – l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte il 30.05.2011 in applicazione dell’art. 62 cpv. 4
LOG;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con
scritto datato 18.05.2011 intitolato "Assistenza amministrativa e
giudiziaria, articolo 22 della legge federale sull’abilitazione e la
sorveglianza dei revisori (LSR; RS 221.302)" l’RE 1, __________ (di
seguito RE 1), per il tramite del suo direttore e del capo del Servizio diritto
e affari internazionali, ha comunicato all’__________, __________, che dalla
sentenza TF __________ del __________ emerge la revoca dell’autorizzazione ad
esercitare la professione di fiduciario commercialista, immobiliare e
finanziario del ricorrente (di seguito X), patrocinato dagli avvocati PR 1 e __________;
la stessa autorità – richiamando l’art. 22 LSR – ha
invitato l’autorità cantonale a "(…) trasmetterci il più presto
possibile l’identità del richiedente (recte: ricorrente) per poter
verificare se questa persona sia abilitata dalla nostra autorità" e a "(…)
comunicarci automaticamente in futuro tutti i casi concernente questa disposizione"
(doc. 1.a);
che con
lettera 23/25.05.2011 l’addetto dei fiduciari della Divisione della giustizia
ha trasmesso, per competenza come d’accordo con l’ispettore dei fiduciari, al
procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi il surriferito scritto (doc.
1.a);
che in data
30.05.2011 il procuratore pubblico, in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG, ha
trasmesso, a sua volta, per competenza, a questa Corte la richiesta 18.05.2011 dell’RE
1, segnalando parimenti che il decreto di accusa __________ emanato a carico di
X è cresciuto in giudicato (doc. 1);
che in data
8.06.2011 il procuratore pubblico ha comunicato di preavvisare favorevolmente
la richiesta (doc. 3);
che X (patr.
da: avv. PR 1, __________) – interpellato da questa Corte – non ha presentato
osservazioni in merito allo scritto 18.05.2011;
che in data 6.07.2011 questa Corte –
considerato il contenuto dello scritto 18.05.2011 – ha chiesto allRE 1 se il medesimo debba essere effettivamente considerato quale istanza
ex art. 62 cpv. 4 LOG (doc. 4);
che con risposta 8/11.07.2011 lRE 1 ha in
particolare comunicato a questa Corte che la sua richiesta aveva lo scopo di
conoscere l’identità del ricorrente di cui alla sentenza __________ del __________ emanata dal Tribunale federale
[poiché non poteva verificare se quest’ultimo avesse parimenti l’autorizzazione
ad esercitare la professione di revisore contabile accordata da lei stessa in
base alla Legge sui revisori (LSR), essendo la decisione anonimizzata], e non quello
di consultare gli atti del procedimento penale, e di rendere attenta l’__________
che – in applicazione dell’art. 22 LSR – le autorità di sorveglianza s’informano reciprocamente sulle procedure
pendenti e sulle decisioni che potrebbero essere importanti per l’esercizio
delle loro rispettive attività di sorveglianza (doc. 5);
che questa circostanza emerge, in effetti,
manifestamente dal tenore dello scritto 18.05.2011 dell’RE 1;
che l’RE 1 è un istituto di diritto
pubblico della Confederazione con sede a Berna; è responsabile
dell'abilitazione delle persone e delle imprese che forniscono servizi di
revisione e sorveglia gli uffici di revisione di società con azioni quotate in
borsa; la stessa, unitamente alle associazioni professionali che emanano le
regole professionali e deontologiche in materia di revisione dei conti annuali
e di gruppo, garantisce la qualità dei servizi di revisione (__________);
che l’art. 22 LSR prevede quanto segue:
"L’autorità
di sorveglianza e le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale
si scambiano tutte le informazioni e i documenti di cui hanno bisogno per
applicare la rispettiva legislazione. Esse coordinano le loro attività di sorveglianza
per evitare doppioni" (cpv. 1); "L’autorità di
sorveglianza e le autorità di sorveglianza istituite da una legge speciale si
informano reciprocamente in merito a procedimenti pendenti e a decisioni
potenzialmente pertinenti per l’attività di sorveglianza (cpv. 2)";
che dal Messaggio concernente la modifica
del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e
la legge sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 23.06.2004 emerge
in particolare (con riferimento al cpv. 1 della suddetta disposizione) che "(…) Lo scopo è di garantire lo scambio delle informazioni
fra l’autorità preposta alla sorveglianza dei revisori e le altre autorità di
sorveglianza attive sul mercato finanziario al fine di instaurare legami fra
loro e di garantire una sorveglianza completa nel settore finanziario", che "inoltre una buona
collaborazione è fruttuosa perché consente di ridurre l’onere non soltanto
delle diverse autorità di sorveglianza, ma anche delle società sorvegliate"
e (con riferimento al cpv. 2) che "(…) l’informazione deve dunque
avvenire in merito a procedimenti pendenti e non solo quando una decisione
definitiva è stata presa" e che "nei casi problematici questo
deve permettere alle altre autorità di sorveglianza parimenti interessate di
intervenire per tempo con le misure necessarie" (FF 2004 p. 3650);
che in siffatte circostanze lo scritto
18.05.2011, trasmesso, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte,
non è da considerarsi un’istanza di compulsazione degli atti ex art. 62 cpv. 4
LOG (secondo cui "Dopo la conclusione del procedimento
penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione");
che – alla luce di quanto sopra esposto – lo
scritto 18.05.2011 viene quindi restituito, per competenza, all’__________, __________,
che, in ossequio all’art. 22 LSR, dovrà (tra l’altro) comunicare direttamente alla
RE 1 il nominativo della persona di cui alla sentenza __________ del __________, la quale [dall’apposito
registro dell’RE 1 pubblicato su internet (__________)] risulta
avere l’abilitazione ad esercitare la funzione di revisore;
che non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 22 LSR
ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. Lo
scritto 18.05.2011 è trasmesso, per competenza, all’__________, __________, ai
sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Considerandi
Il vicepresidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster