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Decisione

60.2011.185

Istanza di ispezione degli atti. Tribunale quale istante

9 agosto 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

30.10.2009 (inc. TPC __________) per l’udienza principale (Hauptverhandlung)

(cfr., nel dettaglio, doc. 6a e doc. 6b)];

che l’art. 22 della

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale conclusa a

Strasburgo il 20.04.1959 (RS 0.351.1) sancisce quanto segue:

"Ciascuna delle Parti Contraenti avvertirà la Parte interessata

delle sentenze penali e delle misure posteriori che concernono i cittadini di

questa Parte e che sono state iscritte nel casellario giudiziale. I Ministeri

di Giustizia trasmetteranno questi avvisi almeno una volta all’anno. Se la

persona in causa è considerata come cittadino di due o più Parti Contraenti,

gli avvisi saranno trasmessi a ciascuna delle Parti interessate, salvo che

questa persona possieda la cittadinanza della Parte sul cui territorio è stata

condannata";

che

l’art. XIV dell’Accordo tra la

Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria che completa la Convenzione

europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.04.1959 e ne agevola

l’applicazione (RS 0.351.916.32), disposizione che richiama l’art. 22 della

suddetta Convenzione, prevede che:

"(1) Lo scambio degli avvisi di

condanna è attuato almeno una volta per trimestre tra l’Ufficio federale di

giustizia e il Ministro federale dell’interno della Repubblica d’Austria.

(2) A

domanda, l’Ufficio federale di giustizia e il Ministro federale di giustizia

della Repubblica d’Austria si trasmettono, nei casi particolari, copie delle decisioni

della giurisdizione penale, per permettere allo Stato richiedente di esaminare

se debbano essere presi eventuali provvedimenti interni";

Considerandi

che per quanto concerne le disposizioni

cantonali inerenti all’accesso agli atti di un procedimento penale concluso, l’art.

62.

cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,

che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dal __________ nella presente

istanza e nel suo complemento 8.07.2011, la finalità della sua richiesta e il

contenuto della decisione di condanna 30.10.2009 (inc. TPC __________) – è certamente

adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte della

predetta autorità ad ottenere la trasmissione della sentenza 30.10.2009 emanata

a carico di __________, essendo indubbiamente utile ai fini delle sue incombenze

[tra cui esaminare la vita anteriore dell’imputato, l’entità della sua

condanna, se ha commesso furti con scasso anche in Svizzera e con quale modus

operandi, se aveva un alibi, ecc. in vista dell’udienza principale (cfr.

scritto 8.07.2011 des IS 1, doc. 6.a)];

che vi è da chiedersi se la richiesta

presentata dal IS 1 doveva essere effettivamente esaminata da questa Corte in

applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG e se la consegna della sentenza in

questione non doveva essere attuata per semplice trasmissione;

che indipendentemente da ciò, l’istanza

deve essere senz’altro accolta;

che

di conseguenza la sentenza 30.10.2009 emanata dal presidente della Corte delle assise

correzionali di Locarno, giudice Marco Villa, e cresciuta in giudicato

l’11.11.2009 (inc. TPC __________) viene trasmessa – in originale – al IS 1,

unitamente alla presente decisione;

che

si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese, considerate la

natura dell’autorità istante e la finalità della richiesta.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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