60.2011.185
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale quale istante
9 agosto 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2011.185
Data decisione, Autorità:
09.08.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Tribunale quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.185
Lugano
9 agosto 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23.05./01.06.2011 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia di una decisione emanata
a carico di __________;
premesso che lo scritto datato 23.05.2011 è
giunto al Tribunale penale cantonale il 30.05.2011, che l’ha trasmesso, per
competenza, a questa Corte il 31.05./01.06.2011, preavvisando favorevolmente la
trasmissione della sentenza richiesta;
ritenuto che tra questa Corte e l’PI 1 (di
seguito PI 1), vi è stato uno scambio epistolare di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 30.10.2009 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________,
giudice Marco Villa, ha emanato una sentenza di condanna, divenuta definitiva
l’11.11.2009, a carico di __________, nato il __________, cittadino __________,
in cui è stato, tra l’altro, ritenuto autore colpevole di ripetuto furto, in
parte tentato (cfr. sentenza 30.10.2009, inc. TPC __________);
che
con scritto datato 23.05.2011 (ricevuto dal Tribunale penale il 30.05.2011, che
l’ha trasmesso, per competenza a questa Corte il 31.05./01.06.2011 preavvisando favorevolmente la richiesta), il IS 1, __________, ha domandato la
trasmissione della surriferita sentenza, precisando parimenti di averne bisogno
in un altro procedimento penale aperto a carico di __________ e pendente presso
il __________ per il reato di furto per mestiere (con scasso) (doc. 1.a);
che
con scritto 1.06.2011 – cui sono seguiti due solleciti del 14.06.2011 e del
7.07.2011 – questa Corte ha chiesto ai collaboratori dell’PI 1, se dal loro punto di vista e nell’ottica
della AIMP, siano adempiute le premesse per concedere l’assistenza giudiziaria riguardo
alla surriferita istanza prima di procedere secondo le disposizioni cantonali
inerenti all’accesso agli atti (doc. 2 e doc. 3);
che
con lettera 21/24.06.2011 (indirizzata al Tribunale d’appello, Autorità
centrale cantonale Rogatorie internazionale e ricevuta da questa Corte il
13.07.2011), l’PI 1 ha trasmesso copia dello scritto datato 20.06.2011
dell’Ufficio federale di giustizia, assistenza giudiziaria, inviato al
Bundesministerium für Justiz, Sektion Straf-und Gnadensachen, __________,
mediante il quale ha invitato il IS 1 a completare la sua domanda di assistenza
giudiziaria 23.05.2011, poiché non adempiva i requisiti formali della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.04.1959
(RS 0.351.1), richiamando in particolare l’art. 14 cifra 1 lit. b e cifra 2 (doc.
5 e doc. 5a) [secondo cui le domande di assistenza devono (tra l’altro) contenere
l’oggetto e il motivo della domanda e le commissioni rogatorie di cui agli
articoli 3, 4 e 5 devono inoltre menzionare il reato e inglobare un riassunto
dei fatti];
che
con scritto 19/21.07.2011 l’PI 1 ha informato questa Corte che "(…) giusta l’art. XIV dell’Accordo
del 13 giugno 1972 tra la Svizzera e l’Austria che completa la convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola
l’applicazione (0.351.916.32), le autorità giudiziarie dei due Stati si
trasmettono copie delle decisioni della giurisdizione penale. Pertanto, nei
casi previsti dall’Accordo, non è necessario rendere una decisione d’entrata in
materia e chiusura, giusta l’art. 80a e 80d AIMP. Per contro è necessario
allegare la riserva di specialità" (doc. 6);
che, a completamento della presente
istanza, unitamente al surriferito scritto, l’PI 1 ha allegato copia della
lettera 8.07.2011 del IS 1 e copia dell’atto di accusa (Anklageschrift)
emanato il 19.04.2011 dalla Staatsanwaltschaft __________ a carico di __________
__________, da cui emerge in sostanza che il IS 1 richiede la sentenza
Fatti
30.10.2009 (inc. TPC __________) per l’udienza principale (Hauptverhandlung)
(cfr., nel dettaglio, doc. 6a e doc. 6b)];
che l’art. 22 della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale conclusa a
Strasburgo il 20.04.1959 (RS 0.351.1) sancisce quanto segue:
"Ciascuna delle Parti Contraenti avvertirà la Parte interessata
delle sentenze penali e delle misure posteriori che concernono i cittadini di
questa Parte e che sono state iscritte nel casellario giudiziale. I Ministeri
di Giustizia trasmetteranno questi avvisi almeno una volta all’anno. Se la
persona in causa è considerata come cittadino di due o più Parti Contraenti,
gli avvisi saranno trasmessi a ciascuna delle Parti interessate, salvo che
questa persona possieda la cittadinanza della Parte sul cui territorio è stata
condannata";
che
l’art. XIV dell’Accordo tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria che completa la Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20.04.1959 e ne agevola
l’applicazione (RS 0.351.916.32), disposizione che richiama l’art. 22 della
suddetta Convenzione, prevede che:
"(1) Lo scambio degli avvisi di
condanna è attuato almeno una volta per trimestre tra l’Ufficio federale di
giustizia e il Ministro federale dell’interno della Repubblica d’Austria.
(2) A
domanda, l’Ufficio federale di giustizia e il Ministro federale di giustizia
della Repubblica d’Austria si trasmettono, nei casi particolari, copie delle decisioni
della giurisdizione penale, per permettere allo Stato richiedente di esaminare
se debbano essere presi eventuali provvedimenti interni";
Considerandi
che per quanto concerne le disposizioni
cantonali inerenti all’accesso agli atti di un procedimento penale concluso, l’art.
62.
cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dal __________ nella presente
istanza e nel suo complemento 8.07.2011, la finalità della sua richiesta e il
contenuto della decisione di condanna 30.10.2009 (inc. TPC __________) – è certamente
adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte della
predetta autorità ad ottenere la trasmissione della sentenza 30.10.2009 emanata
a carico di __________, essendo indubbiamente utile ai fini delle sue incombenze
[tra cui esaminare la vita anteriore dell’imputato, l’entità della sua
condanna, se ha commesso furti con scasso anche in Svizzera e con quale modus
operandi, se aveva un alibi, ecc. in vista dell’udienza principale (cfr.
scritto 8.07.2011 des IS 1, doc. 6.a)];
che vi è da chiedersi se la richiesta
presentata dal IS 1 doveva essere effettivamente esaminata da questa Corte in
applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG e se la consegna della sentenza in
questione non doveva essere attuata per semplice trasmissione;
che indipendentemente da ciò, l’istanza
deve essere senz’altro accolta;
che
di conseguenza la sentenza 30.10.2009 emanata dal presidente della Corte delle assise
correzionali di Locarno, giudice Marco Villa, e cresciuta in giudicato
l’11.11.2009 (inc. TPC __________) viene trasmessa – in originale – al IS 1,
unitamente alla presente decisione;
che
si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese, considerate la
natura dell’autorità istante e la finalità della richiesta.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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