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Decisione

60.2011.187

Istanza di ispezione degli atti. Procura generale italiana quale istante

27 luglio 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

3.

È subordinata all’autorizzazione dello Stato richiesto la trasmissione a uno

Stato terzo delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo";

che per quanto concerne le disposizioni

cantonali inerenti all’accesso agli atti di un procedimento penale concluso, l’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,

che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

Considerandi

che

nella fattispecie in esame – richiamate le surriferite norme e ritenuti i

motivi addotti dall’autorità istante e la finalità della sua richiesta – sono

date le condizioni di applicazione dell’art. XXVII dell’Accordo e non è dato un

caso di esclusione di cui all’art. IV del medesimo Accordo, di modo che la

richiesta va accolta;

che

di conseguenza copia conforme all’originale della sentenza 2.02.2010 (inc. __________)

verrà trasmessa direttamente dalla Pretura penale di Bellinzona (per la

conferma dell’autenticità) – in forma anonimizzata per quanto concerne l’altra

persona condannata a tutela dei di lei interessi – alla Procura Generale della

Repubblica di __________, che dovrà rispettare quanto sancito dall’art. IV

dell’Accordo [Utilizzazione delle informazioni (Specialità)];

che

si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese, considerata la

natura dell’autorità istante e la finalità della richiesta.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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