60.2011.187
Istanza di ispezione degli atti. Procura generale italiana quale istante
27 luglio 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2011.187
Data decisione, Autorità:
27.07.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Procura generale italiana quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.187
Lugano
27 luglio
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25.05./01.06.2011 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere, per quanto interessa la
competenza di questa Corte, copia della sentenza di condanna emanata a carico
di __________;
premesso che la richiesta datata 25.05.2011
è giunta via fax alla Pretura penale il 26.05.2011, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte in data 31.05./1.06.2011, senza formulare
osservazioni in merito, allegando parimenti copia conforme all’originale della
sentenza 2.02.2010 (inc. __________);
ritenuto che tra questa Corte e l’PI 1 (di
seguito PI 1), vi è stato uno scambio epistolare di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 2.02.2010 l’allora giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha emanato
una sentenza di condanna, divenuta definitiva l’8.09.2010, tra l’altro, a carico
di __________, nato il __________ a __________, cittadino italiano, e ciò nelle
forme contumaciali non essendo comparso (cfr. sentenza 2.02.2010, inc. __________);
che
con scritto 25/26.05.2011, inviato via fax alla Pretura penale, che l’ha trasmesso,
per competenza a questa Corte, la Procura Generale della Repubblica di __________
ha chiesto assistenza giudiziaria in materia penale ai sensi della Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia penale sottoscritta a Strasburgo
il 20.04.1959 e in base agli art. 48 ss. della Convenzione di applicazione
dell’Accordo di Schengen, domandando la trasmissione – per quanto interessa la
competenza di questa Corte – della copia integrale della sentenza di condanna emanata
a carico di __________, essendo intenzionata ad avviare il procedimento per il
riconoscimento della citata decisione ai fini della recidiva e dell’applicazione
dell’interdizione dai pubblici uffici (istanza 25/26.05.2011);
che
con lettera 1.06.2011 – cui è seguito un sollecito del 14.06.2011 – questa
Corte ha chiesto ai collaboratori dell’PI 1, se dal loro punto di vista e nell’ottica della AIMP, siano
adempiute le premesse per concedere l’assistenza riguardo alla surriferita istanza
prima di procedere secondo le disposizioni cantonali inerenti all’accesso agli
atti (doc. 2 e doc. 3);
che
con risposta 24/27.06.2011 l’PI
1 ha evidenziato che "(…) giusta l’art. XXVII dell’Accordo del 10
settembre 1998 tra la Svizzera e l’Italia che completa la convenzione europea
di assistenza giudiziaria in materia penale e ne agevola l’applicazione
(RS.0.351.945.41), le autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia
autenticata dei provvedimenti adottati contro i loro cittadini. Pertanto nei
casi previsti dall’Accordo, non è necessario rendere una decisione d’entrata in
materia e chiusura, giusta gli art. 80a e 80d AIMP. Per contro è necessario un
rinvio all’art. IV del menzionato accordo, con riferimento alla riserva della
specialità" (scritto 24/27.06.2011, doc. 4);
che
l’art. XXVII dell’Accordo del 10.09.1998 tra la Svizzera e l’Italia che
completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del
20.04.1959 e ne agevola l’applicazione (RS 0.351.945.41) (di seguito Accordo)
prevede che "Su espressa domanda e per singoli casi, le
autorità giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti
penali adottati contro i loro cittadini, per permettere all’autorità
giudiziaria richiedente di esaminare se sia necessario adottare misure sul
piano interno";
che
l’art. IV dell’Accordo [Utilizzazione delle informazioni (specialità)] sancisce
quanto segue:
"1. Le informazioni ottenute grazie all’assistenza non
possono, nello Stato richiedente, né essere utilizzate ai fini d’indagine né
essere prodotte come mezzi di prova in qualsiasi procedura relativa a un reato
per il quale l’assistenza è esclusa.
2.
Il divieto di utilizzare le informazioni ottenute si riferisce ai fatti che
hanno per lo Stato richiesto natura politica, militare o fiscale. Un fatto ha
natura fiscale quando appare volto a decurtare tributi fiscali o contravviene a
misure di politica monetaria, commerciale o economica. Tale divieto è altresì
esteso alle procedure amministrative di natura fiscale. Sono esclusi i casi di
truffa fiscale ai sensi dell’articolo Il, paragrafo 3 del presente Accordo.
Fatti
3.
È subordinata all’autorizzazione dello Stato richiesto la trasmissione a uno
Stato terzo delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo";
che per quanto concerne le disposizioni
cantonali inerenti all’accesso agli atti di un procedimento penale concluso, l’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
Considerandi
che
nella fattispecie in esame – richiamate le surriferite norme e ritenuti i
motivi addotti dall’autorità istante e la finalità della sua richiesta – sono
date le condizioni di applicazione dell’art. XXVII dell’Accordo e non è dato un
caso di esclusione di cui all’art. IV del medesimo Accordo, di modo che la
richiesta va accolta;
che
di conseguenza copia conforme all’originale della sentenza 2.02.2010 (inc. __________)
verrà trasmessa direttamente dalla Pretura penale di Bellinzona (per la
conferma dell’autenticità) – in forma anonimizzata per quanto concerne l’altra
persona condannata a tutela dei di lei interessi – alla Procura Generale della
Repubblica di __________, che dovrà rispettare quanto sancito dall’art. IV
dell’Accordo [Utilizzazione delle informazioni (Specialità)];
che
si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese, considerata la
natura dell’autorità istante e la finalità della richiesta.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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