60.2011.188
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
20 giugno 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2011.188
Data decisione, Autorità:
20.06.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciante quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.188
Lugano
20 giugno
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.05/3.06.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del decreto di non luogo
a procedere 9.03.2009 (NLP __________);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della denuncia 4.10.2005 e – per quanto
interessa la fattispecie in esame – della denuncia sporta il 12.01.2006 da IS 1
e da __________ nei confronti di __________ per titolo di truffa (riguardo alla
cessione della gestione di un esercizio pubblico, ove a loro mente il
denunciato avrebbe sottaciuto che lo stabile in cui lo stesso si trovava fosse
di proprietà di terzi, così come l’inventario), il Ministero pubblico ha aperto
un procedimento penale a carico di quest’ultimo sfociato, tra l’altro, nel
decreto di non luogo a procedere 9.03.2009 emanato dall’allora procuratore
pubblico Giuseppe Muschietti (NLP __________ – inc. MP __________ / __________).
2.Con la presente istanza IS 1 chiede copia del surriferito
decreto di non luogo a procedere
(NLP __________), avendo smarrito tale documento ed essendogli stato richiesto
dall’Ufficio di tassazione.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte
(quale denunciante) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire
la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse
giuridico legittimo dell’istante ex art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del decreto di non luogo a procedere
9.03.2009 (NLP __________),
poiché l’ha interessato personalmente in veste di parte.
A ciò aggiungasi che IS 1 ha bisogno di tale documento, essendogli stato richiesto dall’Ufficio di tassazione.
Di
conseguenza il decreto di non
luogo a procedere 9.03.2009 (NLP __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla
presente decisione.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste
a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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