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Decisione

60.2011.194

Reclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico in materia di difensore d'ufficio. difesa obbligatoria. garanzia della difesa obbligatoria

27 luglio 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

9.3.2011 RE 1 è stata arrestata per titolo di furto e di abuso di un impianto

per l’elaborazione di dati (AI 1).

Il

medesimo giorno è stata interrogata dalla polizia, presenti il difensore

d’ufficio avv. __________ e la di lui praticante MLaw __________. Il verbale ha

avuto inizio alle ore 15.20 e fine alle ore 19.00. Alle ore 16.38 l’avv. __________

ha lasciato l’audizione; la praticante è rimasta fino al termine (verbale di interrogatorio

9.3.2011, allegato al rapporto di arresto provvisorio, AI 1).

b. Il

10.3.2011 l’imputata è stata interrogata dal procuratore pubblico, alla

presenza del “(…) mio difensore d’ufficio MLaw __________ (…) con la quale

ho potuto conferire liberamente prima del presente verbale” (verbale di

interrogatorio 10.3.2011, p. 1, AI 3).

c. Nel

corso del verbale di audizione e di decisione davanti al giudice dei provvedimenti

coercitivi Claudia Solcà, l’11.3.2011, RE 1 è stata assistita dal “(…)

difensore d’ufficio: lic. iur. __________, Studio avv. __________, __________”

(AI 7).

Al

termine dell’interrogatorio è stata ordinata la sua carcerazione preventiva,

che scadeva, in mancanza di proroghe, l’8.4.2011.

d. Con

formale decisione 14.3.2011 il magistrato inquirente ha nominato la MLaw __________

difensore d’ufficio di RE 1, con effetto a partire dal 9.3.2011, ritenuto che

una difesa si imponeva per tutelare gli interessi dell’imputata (AI 8).

e. Il

29.3.2011 (verbale di interrogatorio allegato ad AI 18), l’1.4.2011 (AI 19) ed

il 13.4.2011 (AI 27/28) l’imputata, in esecuzione anticipata della pena

dall’1.4.2011 (AI 21), è stata nuovamente interrogata, sempre alla presenza

della MLaw __________.

f. RE

1, il giorno 19.4.2011, ha incaricato l’avv. PR 1 della difesa dei suoi

interessi (AI 32).

g. Il

20.4.2011 il procuratore pubblico ha comunicato all’imputata, giusta l’art. 318

CPP, l’imminente chiusura dell’istruzione penale.

Le

ha prospettato la promozione dell’accusa per titolo di ripetuto furto aggravato

e di ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati. Ha inoltre

indicato che entro il 2.5.2011 potevano essere presentate eventuali istanze

probatorie (AI 33).

h. Il

magistrato inquirente, il 6.5.2011, considerato che RE 1 aveva nominato l’avv. PR

1 quale difensore di fiducia, ha revocato la nomina della MLaw __________ a difensore

d’ufficio con effetto a partire dal 18.4.2011 (AI 38).

Il

21.4.2011 l’avv. __________ aveva trasmesso al procuratore pubblico, per le incombenze

di tassazione, la sua fattura inerente alle prestazioni della sua praticante

MLaw __________ (AI 39).

i. Con

scritto 18/23.5.2011, nel termine prorogato per presentare istanze probatorie, RE

1 ha chiesto, tra l’altro, che tutti i suoi verbali di interrogatorio

venissero estromessi dall’incarto in applicazione dell’art. 141 cpv. 1/5 CPP.

Ha

sostenuto di essere sempre stata interrogata senza la presenza di un difensore

giusta l’art. 127 cpv. 5 CPP, ossia di un avvocato ai sensi della legge

federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA). La nomina a difensore

d’ufficio della MLaw __________ avrebbe violato la garanzia della difesa (AI

42).

j. Con

decisione 24.5.2011 il magistrato inquirente ha respinto, tra l’altro, la censura circa il patrocinio della MLaw __________.

Ha

reputato che la difesa fosse stata senz’altro diligente. Ha esposto che aveva nominato

come difensore l’avv. __________, che – dopo avere presenziato alla prima parte

del verbale di polizia 9.3.2011 – aveva fatto intervenire la sua praticante,

che aveva agito, sempre su delega del legale, anche in seguito. Era quindi

pacifico, indipendentemente dal nominativo riportato nel decreto di nomina, che

fosse l’avv. __________ il difensore. Questi poteva, sotto la sua

responsabilità e sorveglianza, delegare atti di patrocinio alla propria

praticante. I verbali erano pertanto perfettamente opponibili a RE 1.

La

censura del 18/23.5.2011, posto come l’avv. PR 1 avesse assunto il mandato il

19.4.2011, era pure tardiva (AI 44).

k. Con

gravame 6/7.6.2011 RE 1 postula che tutti i suoi verbali di interrogatorio,

così come tutti gli atti effettuati sulla base delle di lei deposizioni, siano

da ritenersi invalidi e non utilizzabili e, quale conseguenza, da estromettere

dall’incarto.

La

reclamante rileva che, dal momento in cui l’avv. __________ ha lasciato la sua

audizione in data 9.3.2011, sarebbe sempre ed esclusivamente stata assistita

dalla MLaw __________. La difesa penale sarebbe stata personalmente e

direttamente diretta e garantita unicamente dalla citata praticante legale, come

si riscontrerebbe in tutti gli atti all’incarto del procedimento penale.

Sottolinea

che, con formale decisione 14.3.2011, il procuratore pubblico avrebbe nominato

direttamente, personalmente ed unicamente la MLaw __________ suo difensore

d’ufficio, con effetto retroattivo al 9.3.2011, data di inizio della procedura

preliminare.

Si

confronta poi con l’art. 127 CPP, in particolare con il suo cpv. 5, secondo cui

l’assistenza dell’imputato è riservata esclusivamente ai soli avvocati giusta

la LLCA. Il CPP escluderebbe quindi la possibilità per i praticanti di essere

nominati ed incaricati di una difesa penale in nome proprio, come avvenuto in concreto.

Anche

nell’ipotesi in cui si volesse ritenere che l’avv. __________ sia stato inizialmente

designato quale suo difensore d’ufficio, circostanza che non sarebbe avvenuta,

il procuratore pubblico, con decisione 14.3.2011, avrebbe formalmente nominato

la MLaw __________, la sola persona incaricata della sua difesa (difesa che avrebbe

attuato in maniera negligente ed inefficace).

Se

fosse stato l’avv. __________ a fungere da suo difensore d’ufficio, il

magistrato inquirente avrebbe dovuto semplicemente nominarlo con formale decisione,

e comunicare il fatto a lei.

Delle

ulteriori argomentazioni e della replica, così come delle osservazioni del procuratore

pubblico, si dirà, se del caso, in seguito.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le

decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente

escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 6/7.6.2011 contro la decisione 24.5.2011 del procuratore

pubblico in materia di patrocinio, in particolare di difesa d’ufficio (difesa

obbligatoria), è tempestivo e proponibile.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, quale imputata, è pacificamente legittimata a reclamare giusta l’art. 382

cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla

modifica del giudizio.

Il

gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

2.

2.1.

RE

1.

invoca la violazione dell’art. 127 cpv. 5 CPP in considerazione della nomina,

quale suo difensore d’ufficio, della MLaw __________, con conseguente

inutilizzabilità di tutti i suoi verbali di interrogatorio, esperiti senza un

avvocato.

2.2

2.2.1

Giusta

l’art. 127 cpv. 5 CPP la difesa dell’imputato è riservata agli avvocati autorizzati

a rappresentare le parti in giudizio secondo la legge del 23.6.2000 sugli avvocati

(LLCA); sono fatte salve le disposizioni derogatorie cantonali concernenti la

difesa nella procedura penale in materia di contravvenzioni.

Tale

norma tiene conto dell’importanza che riveste la difesa dell’imputato,

riservata agli avvocati che ai sensi della LLCA sono autorizzati a

rappresentare una parte davanti alle autorità giudiziarie, ossia agli avvocati

iscritti in un registro cantonale degli avvocati (art. 4 ss. LLCA) ed agli

avvocati di Stati dell’UE e dell’AELS (a determinate condizioni: art. 21 ss.

LLCA) [Commentario CPP, M. GALLIANI / L.

MARCELLINI, art. 127 CPP n. 21; BSK

StPO – N. RUCKSTUHL, art. 127 CPP n. 20; ; ZK

StPO – V. LIEBER, art. 127 CPP n. 17; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 127

CPP n. 6; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale

del 21.12.2005, p. 1083 s.].

I

praticanti iscritti nell’elenco dei praticanti non possono patrocinare

l’imputato, né come difensori di fiducia né come difensori d’ufficio (Commentario CPP, M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 127

CPP n. 22; BSK StPO – N.

RUCKSTUHL, art. 127 CPP n. 20; ZK StPO –

V. LIEBER, art. 127 CPP n. 17).

Resta nondimeno ammissibile il compimento di singoli atti di patrocinio da

parte del praticante, se delegati dall’avvocato difensore di fiducia o

d’ufficio, sotto la sua responsabilità e sorveglianza (Commentario CPP, M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 127

CPP n. 22).

2.2.2

Se

la difesa è obbligatoria (art. 130 CPP), chi dirige il procedimento provvede

affinché sia designato senza indugio un difensore (art. 131 cpv. 1 CPP). Se gli

estremi della difesa obbligatoria sono presenti già al momento dell’apertura

della procedura preliminare, la difesa deve essere assicurata dopo il primo

interrogatorio da parte del pubblico ministero, ma in ogni caso prima che sia

aperta l’istruzione (art. 131 cpv. 2 CPP). Le prove assunte prima della

designazione di un difensore, benché la sua presenza fosse manifestamente

necessaria, sono valide soltanto se l’imputato rinuncia alla loro riassunzione

(art. 131 cpv. 3 CPP).

Determinante,

per la validità o meno della prova, è se, al momento della sua assunzione, era

noto o almeno riconoscibile un caso di difesa obbligatoria (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 131 CPP n. 5; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 131 CPP n. 7

ss.). Sono decisivi i fatti che vengono

rimproverati all’imputato all’apertura dell’istruzione (art. 309 CPP) [N.

SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 131 CPP n. 6]. Se al momento dell’assunzione

della prova la difesa era palesemente necessaria, la prova è inutilizzabile [come

previsto dall’art. 141 cpv. 1 seconda frase CPP (senza necessità di ponderare i

contrapposti interessi come all’art. 141 cpv. 2 CPP): BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 131 CPP n. 17; ZK StPO – V. LIEBER, art. 131 CPP n. 8] e

l’assunzione deve essere ripetuta in presenza della difesa, a meno che

l’imputato non rinunci alla ripetizione. Se al momento dell’assunzione della

prova la difesa non era palesemente necessaria, ad esempio se all’inizio della

procedura preliminare la portata del caso penale non era ancora ravvisabile e

sempre che sia rilevante per la decisione sulla difesa obbligatoria, la prova

assunta resta valida (Messaggio concernente l’unificazione del diritto

processuale penale del 21.12.2005, p. 1085).

2.3

2.3.1

Dagli

atti si evince, come esposto nei considerandi “in fatto”, che RE 1 è

stata arrestata il 9.3.2011 con le imputazioni di furto e di abuso di un

impianto per l’elaborazione di dati. Lo stesso giorno è stata interrogata dalla

polizia, presenti il difensore d’ufficio avv. __________ e la di lui praticante

MLaw __________.

Il

14.3.2011

la MLaw __________ è stata formalmente designata dal procuratore

pubblico difensore d’ufficio di RE 1, nomina con effetto retroattivo al 9.3.2011

(AI 8).

Anche

se detta decisione fa riferimento all’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP (chi dirige il

procedimento dispone una difesa d’ufficio se l’imputato è sprovvisto dei mezzi

necessari e una sua difesa si impone per tutelare i suoi interessi), in concreto

si tratta di una difesa obbligatoria, come esplicitamente indicato a p. 2 del

verbale di interrogatorio 10.3.2011 dell’imputata davanti al magistrato

inquirente [“Nella fattispecie sono dati i presupposti di difesa

obbligatoria e pertanto per questo procedimento devo essere assistito da un

difensore. Se non nomino un difensore di fiducia mi viene assegnato un

difensore d’ufficio (art. 132 cpv. 1 lett. a cifra 1 CPP)”] (AI 3).

2.3.2

Ora,

è manifesto, in considerazione dell’art. 127 cpv. 5 CPP (cfr. considerando 2.2.1.),

e contrariamente al vecchio CPP TI, che la MLaw __________, praticante legale

presso l’avv. __________, non poteva essere personalmente nominata difensore

d’ufficio dell’imputata in luogo dell’avv. __________ mancando i presupposti di

legge (ovvero della qualità di avvocato a’ sensi della LLCA).

2.4

2.4.1

L’obbligo

di attenersi al principio della buona fede giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. a CPP

che prescrive, per esempio, di sollevare eventuali censure non appena note,

sotto perenzione del diritto stesso – è imposto a tutte le autorità penali

(come descritte agli art. 12 e 13 CPP), a tutti gli altri partecipanti al

procedimento (imputato, accusatore privato, patrocinatori) e – parimenti – alle

persone che vi partecipano soltanto indirettamente (per esempio terzi toccati

dall’esecuzione di un provvedimento coercitivo) [Commentario CPP, P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 11].

2.4.2

Nel

presente caso la contestazione è stata sollevata tardivamente in quanto dal

cambio di patrocinatore (19.4.2011) al momento in cui è stata chiesta

l’estromissione è passato un mese.

2.5

Resta

adesso da determinare se, come pretende RE 1 nel reclamo, la conseguenza di

tale irrita designazione sia l’inutilizzabilità di tutti i suoi verbali di

interrogatorio.

2.5.1

E’

necessario distinguere la difesa dell’imputata dal momento del suo arresto provvisorio

in data 9.3.2011 fino alla decisione 14.3.2011 di nomina formale della MLaw __________

quale suo difensore d’ufficio e la difesa successiva, ovvero a partire dal

14.3.2011

fino all’assunzione del patrocinio da parte dell’avv. PR 1 il

19.4.2011
2.5.2

Si

può anzitutto ritenere che, in occasione dell’arresto provvisorio dell’imputata

il 9.3.2011, l’avv. __________ sia stato designato dal procuratore pubblico, pur

senza formale decisione, difensore d’ufficio della reclamante. La sua presenza

all’interrogatorio 9.3.2011 comprova peraltro tale circostanza. Anche l’istanza

di carcerazione preventiva presentata l’11.3.2011 dal magistrato inquirente al

giudice dei provvedimenti coercitivi indicava il predetto legale quale

difensore d’ufficio (AI 5).

L’avv.

__________ poteva di conseguenza delegare alla sua praticante MLaw __________, a

quel momento non ancora formalmente nominata difensore d’ufficio, singoli atti

della difesa, conformemente al Regolamento di applicazione della legge

sull’assistenza giudiziaria del 9.11.2010 [art. 1: nelle procedure del CPC e

del CPP, l’avvocato responsabile del praticante secondo l’art. 5 cpv. 1 della

legge del 16.9.2002 sull’avvocatura (LAvv) è tenuto ad assumere le difese

d’ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio (art. 13 cpv. 1 LAvv)

e può delegare, sotto la sua sorveglianza, atti di patrocinio al praticante legale;

art. 3 cpv. 1: l’iscrizione nell’elenco dei praticanti legali comporta per il

praticante l’obbligo di partecipare al picchetto penale organizzato dall’Ordine

degli avvocati del Cantone Ticino, sotto la sorveglianza ed in rappresentanza

dell’avvocato].

Atti

– quelli esperiti dal 9.3.2011 al 13.3.2011 – che, evidentemente, sono validi a

tutti gli effetti e quindi senz’altro utilizzabili.

Il

fatto che la decisione 14.3.2011 di nomina di difensore d’ufficio faccia

riferimento ad un effetto retroattivo della designazione della MLaw __________

al 9.3.2011 è irrilevante e privo di conseguenze: la decisione non può infatti

avere effetto retroattivo.

2.5.3

Il

14.3.2011

la prima designazione dell’avv. __________ quale difensore d’ufficio

di RE 1 è stata sostituita, in maniera formale, dalla nomina della sua

praticante MLaw __________, esplicitamente indicata quale difensore d’ufficio.

L’avv. __________ è menzionato nella decisione soltanto con riferimento al

recapito della patrocinatrice (Studio legale avv. __________).

Ora,

come detto, la nomina della MLaw __________ viola l’art. 127 cpv. 5 CPP. Questa

circostanza non rende tuttavia inutilizzabili gli atti, dal 14.3.2011 al

19.4.2011

RE

1.

non era senza patrocinatore: è infatti stata assistita da una persona con

formazione giuridica completa, che agiva, quale praticante, sotto la

responsabilità dell’avvocato. La MLaw __________ – per iscriversi nell’elenco

dei praticanti – ha necessariamente dovuto comprovare di essere in possesso di

una licenza o di un master, ottenuti dopo studi di giurisprudenza (art. 1 del

Regolamento del 28.10.2002 sull’avvocatura).

Ribadito

che la nomina di una praticante sia sbagliata, non si vede dunque quale nocumento

avrebbe avuto la reclamante per il fatto che la sua difesa non sia stata

seguita direttamente dall’avvocato.

Dall’incarto

non si evincono del resto elementi per dire che il patrocinio di difesa non sia

stato effettuato con la dovuta diligenza.

Ben

diversa è la situazione prevista dall’art. 131 cpv. 3 CPP, riferita a prove

assunte prima della designazione del difensore.

In

conclusione, gli atti, in particolare i verbali di interrogatorio

dell’imputata, compiuti a partire dal 14.3.2011, dopo la nomina della MLaw __________,

sono pertanto validi ed utilizzabili.

3.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico della reclamante,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 127, 131, 393 ss. CPP,

1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 800.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.-- (ottocentocinquanta), sono poste

a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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