60.2011.202
Istanza di ispezione degli atti. Camera di esecuzione e fallimenti quale istante
19 agosto 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2011.202
Data decisione, Autorità:
19.08.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Camera di esecuzione e fallimenti quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.202
Lugano
19 agosto
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/10.06.2011 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere informazioni inerenti a un
procedimento penale;
premesso che la richiesta datata 7.06.2011
è giunta al Ministero pubblico l’8.06.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 9/10.06.2011, comunicando il suo nulla osta a che l’istante possa
essere informato sullo stadio del procedimento penale rispettivamente di compulsarne
gli atti;
richiamate le osservazioni 7/11.07.2011 di PI
2 (patr. da: avv. PR 1, __________), che comunica di non opporsi alle richieste
d’informazioni presentate dall’istante;
rilevato che PI 3 – interpellato da questa
Corte – non ha presentato osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della denuncia penale 8/9.10.2008 sporta da PI
3 (che in quel periodo era socio e gerente della __________, con sede a __________)
nei confronti di PI 2 (dipendente di __________) per l’ipotesi di reato di
falsità in documenti giusta l’art. 251 cifra 1 CP riguardo all’allestimento di
una dichiarazione di ritiro dell’opposizione interposta contro il precetto
esecutivo nr. __________ fatto spiccare da __________ (società che avrebbe
conferito mandato a __________ per recuperare il credito vantato nei confronti
di __________), documento che a mente del denunciante sarebbe falso, poiché non
l’avrebbe mai visto né sottoscritto, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale a carico del denunciato sfociato nel decreto di non luogo a procedere
8.11.2010 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni (NLP __________ –
inc. MP __________).
Avverso
il predetto decreto non è stata presentata un’istanza di promozione dell’accusa
ex art. 186 CPP TI.
2.Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa
Corte – la IS 1 quale autorità di vigilanza (di seguito IS 1) chiede ragguagli sullo stadio del
surriferito procedimento penale, richiamando il suo scritto del 15.11.2009, in
cui aveva evidenziato che gli accertamenti in sede penale sarebbero utili ai
fini della procedura di ricorso inoltrata dalla società denunciante (ndr: la __________)
alla IS 1 contro le comminatorie di fallimento emesse nei suoi confronti sulla
base di una dichiarazione di ritiro dell’opposizione all’esecuzione che la
stessa ha eccepito di falso.
Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
PI 2, dal canto suo, non si è opposto alla domanda, mentre PI 3, interpellato
da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito all’istanza.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti
dalla IS 1 nella sua richiesta, il contenuto e l’esito del procedimento penale di
cui all’incarto MP __________ – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo
dell’istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere informazioni sullo stadio
del procedimento penale rispettivamente la trasmissione del citato incarto
penale. Come evidenziato dalla stessa IS 1, essa è stata chiamata ad esaminare il
ricorso presentato dalla __________ contro le comminatorie di fallimento emesse
nei suoi confronti sulla base di una dichiarazione di ritiro dell’opposizione
all’esecuzione che la stessa ha eccepito di falso. Trattasi apparentemente proprio
della stessa dichiarazione per la quale PI 3 ha sporto denuncia penale 8/9.10.2008 nei confronti di PI 2 sfociata nel decreto di non luogo a procedere 8.11.2010 (NLP __________).
Gli atti dell’incarto penale MP __________ sono dunque certamente utili alla IS
1 ai fini delle sue incombenze.
Di conseguenza, dopo la crescita in giudicato della
presente decisione, questa Corte trasmetterà direttamente alla IS 1 l’incarto
penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 8.11.2010
(NLP __________), con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico,
al più tardi, al termine del procedimento ricorsuale di cui all’incarto __________.
5.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della
natura dell’istante e della finalità della richiesta.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4
LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
Considerandi
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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