60.2011.203
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato/querelato quale istante
28 giugno 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2011.203
Data decisione, Autorità:
28.06.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già denunciato/querelato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.203
Lugano
28 giugno
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12.05./10.06.2011 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere la trasmissione degli incarti
penali inerenti a denunce/querele sporte nei suoi confronti da parte del
marito e della di lui compagna;
premesso che la richiesta datata 12.05.2011
è giunta al Ministero pubblico il 16.05.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Raffaella
Rigamonti – l’ha trasmessa,
per competenza, a questa Corte con scritto 8/10.06.2011 unitamente a due
incarti penali, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Presso la Pretura di __________ è pendente una causa
di divorzio tra i coniugi IS 1 (patr. dagli avv.ti __________ e PR 1, __________)
e PI 1 (patr. da: avv. PR 2, __________) (inc. __________).
Per
quanto interessa la fattispecie in esame, nell’ambito del predetto procedimento
civile il pretore Marco Ambrosini ha ammesso il richiamo di tutti gli incarti
del Ministero pubblico inerenti alle denunce/querele sporte da PI 1 e dalla di
lui compagna PI 2 nei confronti di IS 1, alla seguente condizione:
"(…) le parti sono autorizzate a consultare
gli incarti richiamati da entrambi e produrre eventuale documentazione di rilievo
ai fini del giudizio.
Con la sottoscrizione del
presente verbale ogni parte acconsente alla consultazione da parte della
controparte del rispettivo incarto richiamato" (verbale di udienza 5.04.2011, p. 6 e
"prove IS 1 ", p. 1, doc. 1.b e 1.c).
2.Con la presente istanza – trasmessa, per competenza,
dal Ministero pubblico a questa Corte – l’avv. PR 1, in nome e per conto della sua assistita IS 1, chiede, per quanto interessa la sua competenza ex
art. 62 cpv. 4 LOG, la trasmissione degli incarti penali inerenti alle
denunce/querele sporte da PI 1 e dalla di lui compagna PI 2 nei confronti della
sua cliente.
Il procuratore pubblico,
unitamente alla presente istanza, ha trasmesso a questa Corte due incarti
penali nel frattempo archiviati: l’incarto
penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 25.04.2007 (NLP
__________) emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi a seguito
della denuncia 13.11.2006 sporta da PI 2 nei confronti di IS 1 per titolo di
appropriazione indebita e l’incarto
penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 29.01.2008 (NLP
__________) emanato dall’allora procuratore pubblico Monica Galliker a seguito
della querela 28.06.2007 sporta da PI 1 nei confronti di IS 1 per titolo di lesioni
semplici, vie di fatto e ingiuria.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte
(quale denunciata/querelata) nei due procedimenti nel frattempo terminati, essa
deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un
interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5. Nella
fattispecie in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante rispettivamente
del suo patrocinatore, avv. PR 1, a compulsare e a fotocopiare, presso questa
Corte, l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere
25.04.2007 (NLP __________) e l’incarto penale MP __________ sfociato nel
decreto di non luogo a procedere 29.01.2008 (NLP __________), poiché hanno
interessato IS 1 personalmente in veste di parte.
A
ciò aggiungasi che i predetti incarti penali sono stati da lei richiamati in
sede civile, con il consenso delle parti e del pretore.
Considerato
che nel verbale di udienza 5.04.2011 il pretore della Pretura di __________ ha,
tra l’altro, deciso in particolare che:
"Con la sottoscrizione del presente verbale
ogni parte acconsente alla consultazione da parte della controparte del rispettivo
incarto richiamato"
(verbale di udienza 5.04.2011, p. 6), questa Corte autorizza anche l’avv. PR 2,
rispettivamente PI 1, a compulsare e a fotocopiare, sempre presso questa Corte,
l’incarto penale MP __________
sfociato nel decreto di non luogo a procedere 25.04.2007 (NLP __________) e
l’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere
29.01.2008 (NLP __________).
6. L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta
al minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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