60.2011.204
Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio
5 luglio 2011Italiano14 min
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Numero d'incarto:
60.2011.204
Data decisione, Autorità:
05.07.2011, CRPTI
Titolo:
Reclamo concernente la quantificazione della retribuzione del difensore d'ufficio
DIFENSORE D'UFFICIO
RECLAMO
RETRIBUZIONE DEL PATROCINATORE D'UFFICIO
art. 135 cpv. 1 CPP
art. 135 cpv. 3 CPP
art. 393 cpv. 1 let. b CPP
art. 1 RTARRIP
art. 4 cpv. 1 RTARRIP
art. 4 cpv. 2 RTARRIP
art. 4 cpv. 3 RTARRIP
art. 6 RTARRIP
Incarto n.
60.2011.204
Lugano
5 luglio 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 10/14.6.2011 presentato da
RE 1
contro
la decisione 7.6.2011 del procuratore pubblico
Nicola Respini, concernente la nota professionale 18.5.2011 per la
retribuzione della difesa d’ufficio di PI 1, __________ (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 20.6.2011 del
procuratore pubblico, che si rimette al giudizio di questa Corte;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a.PI 1 è stato arrestato il 9.4.2011 in quanto sospettato,
con altri, di essere coinvolto in un traffico di stupefacenti tra la __________
ed il Cantone Ticino (AI 1, inc. MP __________).
Con decisione 11.4.2011 il
procuratore pubblico Nicola Respini ha nominato il MLaw RE 1 difensore
d’ufficio (con effetto dal 9.4.2011) di PI 1, con l’assistenza giudiziaria
gratuita (AI 8, inc. MP __________).
In data 13.5.2011 il
magistrato inquirente, ritenuto che l’imputato aveva nominato quale suo
difensore di fiducia l’avv. __________, ha decretato la revoca del MLaw RE 1
quale difensore d’ufficio, con effetto dall’11.5.2011 (AI 36, inc. MP __________).
Il difensore d’ufficio ha
dunque inviato al procuratore pubblico la sua nota d’onorario 18.5.2011 per la
tassazione (AI 42, inc. MP __________).
b.
Con decisione
7.6.2011 il procuratore pubblico Nicola Respini ha tuttavia proceduto ad una
serie di decurtazioni della nota d’onorario del difensore d’ufficio sopraindicata,
approvandola limitatamente a CHF 2’826.35 [di cui CHF 2'124.-- per onorari (23
ore e 36 minuti a CHF 90.-- / ora), CHF 493.-- per spese e CHF 209.35 per
l’IVA], in luogo dei postulati CHF 4'521.53.
Il magistrato inquirente ha
defalcato, per quanto qui di interesse, gli onorari e le spese esposti dal MLaw
RE 1 relativi alle conferenze ed alle telefonate con l’avvocato italiano
dell’imputato. Ha inoltre ritenuto eccessivi i tempi di trasferta fino al
carcere giudiziario la __________ “(…) considerato che da __________ a __________
occorre calcolare 60 minuti per l’andata ed il ritorno, nonché 80 minuti andata
e ritorno fino al __________ (./.360 min.) (…)” (decisione 7.6.2011, p. 1,
inc. MP __________).
c.Con il presente reclamo il MLaw RE 1 chiede che la sua
nota d’onorario, inerente alla difesa d’ufficio di PI 1, sia approvata per CHF
3'694.75, IVA compresa.
Egli afferma, in particolare,
che il magistrato inquirente, in relazione al suo lavoro svolto sabato 9.4.2011
e domenica 10.4.2011, non avrebbe applicato la tariffa oraria di CHF 110.-- /
ora come previsto dall’art. 5a Rtar per la partecipazione agli interrogatori
fuori orario di lavoro. Il reclamante contesta inoltre i tempi di percorrenza
calcolati dal procuratore pubblico per i tratti __________ e __________, ritenendoli,
a suo dire, non conformi alla realtà dei fatti. Il MLaw RE 1 afferma inoltre
che i contatti con il legale italiano “(…) non erano assolutamente atti ad
istruire o discutere la causa: lo stesso non agiva direttamente presso lo
scrivente legale in qualità d’avvocato atto alla difesa del signor PI 1 ma
piuttosto in qualità di portavoce delle sorelle e della famiglia in generale
che, nella situazione in cui si trovavano, avevano difficoltà a comprendere la
pratica in questione (…)” (reclamo 10/14.6.2011, p. 4).
d. Delle ulteriori motivazioni, così come
delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà, se necessario, in
diritto.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 135 cpv. 3 CPP, in materia di retribuzione, il difensore d’ufficio può interporre
reclamo alla giurisdizione di reclamo [ovvero in Ticino, alla Corte dei reclami
penali (art. 62 cpv. 2 LOG)] contro la decisione del pubblico ministero o del
tribunale di primo grado (cfr. art. 393 cpv. 1 lit. b CPP).
Con
il gravame si possono censurare la violazione del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (393
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i
motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.
385.
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato il 10/14.6.2011 alla
Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione
7.6.2011
del procuratore pubblico Nicola Respini, è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono
rispettate.
Esso è – di conseguenza – ricevibile in
ordine.
2.2.1
In Ticino la retribuzione del difensore d’ufficio,
anche in ambito penale, era fissata, fino al 31.12.2010, dalla Legge sul
patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3.6.2002 (vLag). L’art.
3.
cpv. 1 vLag garantiva a chi dimostrava di non avere mezzi sufficienti per far
fronte agli oneri di procedura e alle spese di patrocinio il beneficio
dell’assistenza giudiziaria. Il patrocinatore si vedeva rimunerare in tal caso
per le prestazioni risultanti da una ragionevole conduzione del mandato, ovvero
per quelle necessarie in relazione alla natura e alla complessità della causa, escluse
“quelle che avrebbe dovuto evitare” (art. 6 cpv. 1 vLag). Non erano
quindi remunerati gli interventi prescindibili o che esulavano da un ambito
strettamente legale.
2.2
Il 5.10.2007 è stato adottato
il codice di diritto processuale svizzero (CPP) in vigore dal 1.1.2011. Quest’ultimo
disciplina sia il patrocinio di ufficio sia l’assistenza giudiziaria. La
corrispondente norma cantonale (in Ticino la vLag) è pertanto divenuta superflua
in ambito penale e sostituita dalla nuova Legge sull’assistenza giudiziaria e
sul patrocinio d’ufficio del 15.3.2011 (LAG), applicabile, prevalentemente, in
altri ambiti giuridici.
Il nuovo codice stabilisce
tuttavia che il difensore d’ufficio deve essere retribuito secondo la tariffa
d’avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il
procedimento (art. 135 cpv. 1 CPP).
2.3
Da ciò l’applicazione, nel
presente caso, del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio
e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in
vigore dal 1.1.2008.
2.4
Tale
Regolamento (tutt’oggi in vigore), stabilisce la tariffa per le prestazioni
dell’avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d’ufficio (art. 1
Rtar). Esso differenzia le prestazioni svolte da avvocati o da praticanti,
tenendo anche conto delle complessità del caso.
All’avvocato
vanno riconosciuti gli onorari per le prestazioni necessarie per lo svolgimento
del patrocinio e il rimborso delle spese. L’onorario dell’avvocato è calcolato
secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.-- / ora (art. 4
cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dalla giurisprudenza federale: sentenza TF
6B_947/2008 del 16.1.2009). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa,
per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato
trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l’onorario può essere
aumentato sino a CHF 250.-- / ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L’onorario del
praticante legale è calcolato sulla base della tariffa di CHF 90.-- / ora (art.
4.
cpv. 3 Rtar).
L’onorario
dell’avvocato per la partecipazione a interrogatori al di fuori dell’orario di
lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali e quello nei
giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.-- / ora; quello del
praticante legale a CHF 110.-- / ora (art. 5a Rtar).
Al
patrocinatore può essere inoltre riconosciuto un importo forfetario in per
cento dell’onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, come quelle di
spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione
dell’incarto (art. 6 Rtar).
2.5
Viste
le tariffe sopraindicate l’autorità cantonale deve, nella determinazione della
retribuzione dell’avvocato d’ufficio, tener conto della natura,
dell’importanza, e delle difficoltà particolari, in fatto ed in diritto, della
vertenza, valutando il tempo dedicato dall’avvocato allo studio dell’incarto,
quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza
e il risultato ottenuto. La prestazione dell’avvocato deve stare in rapporto
ragionevole con la prestazione fornita e con la responsabilità assunta dal
libero professionista (sentenza TF 6B_810/2010 del 25.5.2011).
3.
3.1.
Il reclamante si duole
innanzitutto del fatto che non gli sarebbero stati riconosciuti gli onorari
straordinari per il lavoro da lui svolto fuori orario di lavoro: “(…) è ben
visibile dalla distinta spese e risulta agli atti, il lavoro svolto il 9 aprile
2011.
ed il 10 aprile 2011 era da considerarsi evidentemente ai sensi dell’art.
5a del regolamento citato, essendo stato chiamato lo scrivente legale, che era
di picchetto, il giorno sabato 9 aprile ed il giorno domenica 10 aprile (…)”
(reclamo 10/14.6.2011, p. 2).
Giusta infatti l’art. 5a Rtar
l’onorario del praticante legale per la partecipazione ad interrogatori al di
fuori dell’orario di lavoro usuale (dalle 08.00 alle 20.00 dei giorni feriali)
è fissato a CHF 110.-- / ora (cpv. 1). Dagli atti risulta che il patrocinatore
d’ufficio di PI 1 è stato chiamato il 9.4.2011 (sabato) per presenziare
all’interrogatorio di quest’ultimo presso la sede della polizia cantonale a __________.
L’interrogatorio è iniziato alle ore 17.04 e si è concluso alle ore 20.20 (AI
1, inc. MP __________). Il giorno seguente, domenica 10.4.2011, l’imputato è
stato interrogato dal procuratore pubblico Chiara Borelli, alla presenza del
MLaw RE 1. L’interrogatorio è iniziato alle ore 11.00 e si è concluso alle ore
13.45
(AI 4, inc. MP __________). Nella nota d’onorario presentata dal
reclamante risulta inoltre un colloquio telefonico di 5 minuti con il Ministero
pubblico in data 9.4.2011 e un colloquio, in stessa data, con la sorella
dell’imputato, per altrettanti 5 minuti.
Queste prestazioni del MLaw RE
1.
essendo state svolte al di fuori dell’orario di lavoro usuale (in particolar
modo di sabato e domenica) devono essere retribuite in base alla tariffa
speciale di CHF 110.-- / ora.
Vengono pertanto in questa
sede riconosciuti 570 minuti (pari a 9 ore e 30 minuti) a CHF 110.-- / ora per
complessivi CHF 1’045.-- [vengono in particolare ammessi 310 minuti (dalle
15.40
alle 20.50) per l’interrogatorio 9.4.2011 presso la polizia cantonale di __________
ritenuto che essendo quest’ultimo terminato alle ore 20.20, 30 minuti per il
tragitto __________ (il sabato sera) sembrano sufficienti; vengono inoltre
riconosciuti 250 minuti (dalle 10.10 alle 14.20) per l’interrogatorio 10.4.2011
presso il carcere giudiziario la __________ ritenuto che essendo quest’ultimo
terminato alle ore 13.45, 35 minuti per il tragitto fino a __________ (la
domenica pomeriggio) sembrano sufficienti].
3.2
Il reclamante contesta
inoltre le decurtazioni effettuate dal procuratore pubblico in merito ai tempi
di trasferta __________ e __________ da lui esposti nella nota d’onorario
18.5.2011
Il magistrato inquirente ha infatti affermato di ritenere eccessivi
quest’ultimi “(…) considerato che da __________ a __________ occorre calcolare
60.
minuti per l’andata ed il ritorno, nonché 80 minuti andata e ritorno fino al
__________ (./. 360 min.) (…)” (decisione 7.6.2011, p. 1, inc. MP __________).
A dire del MLaw RE 1 il magistrato inquirente avrebbe tuttavia ignorato “(…)
i problemi relativi al traffico mattutino in entrata dal portale sud della
città di __________, come le relative colonne che si formano sul __________
prima della galleria del __________ (…) nonché, da ultimo, le code che si
formano sul rettilineo di __________, in direzione Nord, all’altezza di __________
e ciò a causa dei lavori attualmente in atto per la posa dei ripari fonici tra
la galleria di __________ e la galleria del __________. Del resto,
inspiegabilmente, è fatto notorio il tempo di circolazione che ci si impiega
nel centro cittadino di __________, durante determinate ore di punta. Tale
situazione, oltre essere un fatto notorio per chiunque abbia anche solo una
volta percorso il tratto in questione nelle ore di punta, è stata più volte
presentata dai vari media ticinesi, giornali in primis (…)” (reclamo 10/14.5.2011,
p. 3).
Questa Corte, pur
condividendo quanto affermato dal reclamante (per quanto concerne i tempi di
percorrenza tra __________ e __________ durante i giorni lavorativi), considera
tuttavia eccessivi alcuni tempi di trasferta esposti nella nota d’onorario
18.5.2011
In particolare, oltre quanto già sopra constatato per gli interrogatori
del 9.4.2011 e del 10.4.2011, anche l’onorario esposto per l’udienza davanti al
giudice dei provvedimenti coercitivi dell’11.4.2011 (AI 9, inc. MP __________) pari
a 220 minuti [“(…) (dalle 15.40 alle 19.20) (…)”] appare inadeguato.
Dagli atti emerge infatti che tale interrogatorio sia iniziato alle ore 17.40 e
si sia concluso alle ore 18.15 (AI 9, inc. MP __________). Ammettere un
onorario pari a 160 minuti per la trasferta __________, l’udienza (35 minuti),
l’esame degli atti ed il colloquio con l’imputato appare tuttavia sufficiente.
3.3
Il MLaw RE 1 contesta inoltre
il fatto che il procuratore pubblico non avrebbe riconosciuto gli onorari
relativi ai contatti con l’avvocato italiano dell’imputato. A mente infatti del
magistrato inquirente, qualora il difensore si avvalga della collaborazione di
altri avvocati non può addebitare il suo onorario per discutere della causa con
i medesimi.
Dagli atti emerge tuttavia che
l’avvocato italiano abbia agito quale portavoce delle sorelle dell’imputato,
alfine di trovare e di recuperare la documentazione atta alla domanda di
scarcerazione e in particolar modo atta a provare l’attività di importazione e
di vendita di agrumi in Svizzera di PI 1. Il contatto con il legale italiano va
dunque riconosciuto, avendo una pertinenza con l’inchiesta ticinese. Il tempo
esposto di 35 minuti neppure può essere considerato eccessivo e va quindi
ammesso.
3.4
Si rileva che il reclamante
non ha contestato le altre decurtazioni effettuate dal procuratore pubblico in
particolare in merito alle spese postali, telefoniche, per fotocopie e
scritturazioni e alle spese di trasferta, accettate per complessivi CHF 493.--
(reclamo 10/14.5.2011, p. 6).
3.5
L’IVA
esposta dal MLaw RE 1 nel suo reclamo 10/14.6.2011 (pari a CHF 273.68) non può
inoltre essere riconosciuta, contrariamente a quanto stabilito dal procuratore
pubblico, essendo PI 1 domiciliato all’estero [art. 8 cpv. 1 legge federale del
12.6.2009
concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); cfr. sentenza CRP
3.9
, inc. __________].
3.6
Da quanto sopra esposto
vengono dunque riconosciuti 570 minuti (pari a 9 ore e 30 minuti) a CHF 110.--
/ ora per complessivi CHF 1’045.-- (cfr. consid. 3.1.) e 1'116 minuti (pari a
18.
ore e 36 minuti) a CHF 90.-- / ora per complessivi CHF 1'674.--. Le spese
ammontano a CHF 493.-- (così come esposte nel reclamo 10/14.6.2011, p. 6) per
un totale di CHF 3'212.--.
4.
Il
gravame è parzialmente accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo
Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al reclamante CHF 250.--
a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 135, 393 ss. CPP, il
Rtar e l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1.Il
reclamo è parzialmente accolto.
§ La nota professionale 18.5.2011 del MLaw RE
1, __________, è approvata per un totale di CHF 3'212.-- (tremiladuecentododici)
a carico dello Stato.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Lo Stato
della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà al MLaw RE 1, __________, CHF
250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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