60.2011.210
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
5 luglio 2011Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2011.210
Data decisione, Autorità:
05.07.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.210
Lugano
5 luglio 2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10/21.06.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere le decisioni in ambito penale
emanate a suo carico negli scorsi anni;
premesso che la richiesta datata 10.06.2011
è giunta al Ministero pubblico il 14.06.2011, che – per il tramite del Ministero pubblico – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte con scritto 20/21.06.2011, comunicando di non opporsi alla richiesta,
producendo parimenti cinque decisioni / decreti emanati a carico dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.
Con la presente
istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS
1 domanda la trasmissione delle decisioni e dei decreti d’accusa emanati a suo
carico negli anni scorsi, essendo stati richiesti dal competente ufficio
nell’ambito della procedura di naturalizzazione per l’ottenimento della
cittadinanza svizzera.
2.
Come esposto in
entrata, il Ministero pubblico non si è opposto alla richiesta, producendo
parimenti le seguenti decisioni / i seguenti decreti (in originale rispettivamente
in copia conforme all’originale) emanati a suo carico:
- decreto di accusa 3.09.2007 (DA __________);
- decreto
di accusa 15.09.2003 (DA __________);
- sentenza
28.11.1996 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________);
- decreto
di accusa 24.01.1994 (DAP __________);
- decreto
di accusa 5.07.1991 (DAP __________).
3.
L’art. 62 cpv. 4
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Nel presente caso, pur essendo
stato l’istante parte (quale accusato) nei procedimenti nel frattempo terminati,
egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un
interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso principio vale oggi
per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
4.
Nella fattispecie
in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere,
in originale rispettivamente in copia conforme all’originale, la sentenza e i
quattro decreti di accusa di cui al considerando 2. della presente decisione emanati
a suo carico, poiché l’hanno interessato personalmente
in veste di parte. A ciò aggiungasi che egli ha bisogno di tali documenti
nell’ambito della procedura di naturalizzazione che lo concerne personalmente.
Fatti
Di conseguenza, il decreto di accusa
3.09.2007 (DA __________), il decreto di accusa 15.09.2003 (DA __________), la
sentenza 28.11.1996 della Corte delle assise correzionali di Lugano (inc. TPC __________),
il decreto di accusa 24.01.1994 (DAP __________) e il decreto di accusa
Considerandi
5.07.1991
(DAP __________), vengono trasmessi, in originale rispettivamente in copia conforme
all’originale, all’istante unitamente alla presente decisione.
5.
L’istanza è accolta
ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia, contenuta al
minimo, e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 55.--, per complessivi CHF
155.-- (centocinquantacinque), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster