60.2011.22
Istanza di ispezione degli atti. dottorando di un'università quale istante
2 marzo 2011Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2011.22
Data decisione, Autorità:
02.03.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. dottorando di un'università quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.22
Lugano
2 marzo 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20.8.2010/3.2.2011
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia
di una decisione ai fini della sua ricerca scientifica inerente alla
responsabilità di utente peer-to-peer (P2P);
premesso che l’istanza datata 20.8.2010 è
stata inviata alla Pretura penale, che l’ha ricevuta il 25.1.2011, che l’ha trasmessa
al Ministero pubblico, al quale è pervenuta il 27.1.2011, che – per il tramite
del procuratore pubblico Amos Pagnamenta – l’ha a sua volta trasmessa, per
competenza, a questa Corte, comunicando di non avere obiezioni all’invio del
decreto di accusa 14.12.2009 in forma anonimizzata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data
14.12.2009 l’allora sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta ha posto in
stato di accusa dinanzi alla Pretura penale del Canton Ticino una diciottenne
siccome ritenuta colpevole di infrazione alla LF sul diritto d’autore e sui
diritti di protezione affini ed ha proposto la sua condanna alla pena
pecuniaria di CHF 900.--, corrispondente a trenta aliquote da CHF 30.-- ciascuna,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF
400.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come
descritto nel decreto di accusa 14.12.2009 (__________).
Il predetto decreto
è cresciuto in giudicato il 18.1.2010.
2. Con
scritto datato 20.8.2010, ricevuto, per competenza, da questa Corte il
3.2.2011, __________ dell’Institut für Wirt-schaftsrecht dell’Università
di __________, chiede di ottenere copia della surriferita decisione in forma
anonimizzata, essendo importante per la sua ricerca scientifica (tesi di
dottorato e progetto di ricerca), facendo dunque valere un interesse scientifico.
Alla sua
richiesta ha allegato copia di un articolo apparso sul sito __________ intitolato
"__________", che fa riferimento alla predetta
decisione di condanna.
Come esposto
in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta.
3. Il previgente art. 27 del Codice di procedura
penale ticinese (CPP TI), in vigore dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabiliva che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice,
la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo
che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente
su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera
dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
Dal 1°.1.2011
l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli
articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4).
Per contro, per quanto concerne l’esame di
procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non
prevede un’espressa norma.
A livello
cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dal 1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del
procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27
CPP TI.
4. L’allora Camera dei ricorsi penali – dal 1°.1.2011
Corte dei reclami penali – aveva già avuto modo di riconoscere un interesse
giuridico legittimo della ricerca scientifica (decisione 23.6.2006, inc. CRP
60.2006.181 e riferimenti).
Anche i lavori preparatori della revisione
del CPP TI ammettevano un interesse giuridico legittimo a chi intendeva
svolgere studi scientifici (Messaggio dell’11.3.1987, n. 3163, p. 10).
Lo stesso
principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
Questa Corte
permette dunque a terzi che giustificano un interesse scientifico di compulsare
(a determinate condizioni) gli atti di un procedimento penale concluso, se non
vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
5. Nella
fattispecie in esame è pacifico l’interesse scientifico di __________, dottorando
presso l’Università di __________, ad ottenere copia del decreto di accusa 14.12.2009 (DA __________) anonimizzato,
poiché il contenuto del medesimo potrebbe essere utile ai fini della sua
ricerca scientifica inerente alla responsabilità di un utente peer-to-peer
(P2P).
Considerato
come il trattamento dei dati sia anonimo, non si pongono problemi riguardo al
diritto all’oblio e non è quindi necessario ottenere il consenso da parte
dell’imputata.
Di
conseguenza copia del decreto di accusa 14.12.2009 (DA __________) – in forma
anonimizzata a tutela degli interessi personali dell’imputata – viene trasmessa
all’istante unitamente alla presente decisione.
6. L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando.
Non si prelevano
tassa di giustizia e spese, in considerazione dello scopo della richiesta.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster