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Decisione

60.2011.224

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

19 agosto 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di istigazione a favoreggiamento (decisione TF __________ del __________);

che con sentenza __________ il Tribunale

federale ha respinto il ricorso presentato dal Ministero pubblico avverso la suddetta

decisione (decisione TF __________ del __________);

che

con scritto 28/30.06.2011 IS 1 chiede a questa Corte di ottenere copia delle

surriferite due sentenze di assoluzione inerenti all’avv. PI 3 per valutare

un’eventuale revisione della sua decisione di condanna, avendo saputo dalla

stampa che quest’ultima è stata assolta, nonostante egli sarebbe stato da lei

istigato a commettere il reato di favoreggiamento (scritto 28/30.06.2011, p.

1);

che evidenzia inoltre che sarebbe

sintomatico il fatto che l’avv. PR 1 (patrocinatore dell’avv. PI 3) abbia

rifiutato di rilasciargli copia delle due sentenze, il fatto che entrambi i

processi non siano avvenuti contemporaneamente e il fatto che nei confronti

della moglie di __________, la quale gli avrebbe dato in consegna l’armadietto

in questione, non sia stato aperto un procedimento penale per titolo di favoreggiamento

(scritto 28/30.06.2011, p. 2);

che con osservazioni 6/7.07.2011 l’avv. PI

3, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, si rimette al giudizio di questa

Corte, rilevando parimenti che la sentenza del Tribunale federale, in forma

Considerandi

anonimizzata, sarebbe direttamente accessibile da internet (osservazioni

6/7.07.2011);

che

l’art. 62 cpv. 4 della Legge

sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso

il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del

Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo

la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi

giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali

delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del

denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che

la sentenza emanata il __________ dal Tribunale federale inerente alla persona

dell’avv. PI 3 (decisione TF __________ del __________) è stata effettivamente

pubblicata, in forma anonimizzata, sul sito www.admin.ch;

che

di conseguenza IS 1 può scaricare la predetta decisione direttamente da

internet;

che

questa Corte ritiene che il contenuto della stessa sia sufficientemente chiaro per

valutare un’eventuale revisione della decisione di condanna emanata a carico

del qui istante;

che di conseguenza non viene trasmessa all’istante

la decisione della Corte di cassazione e di revisione richiesta;

che

vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

evasa ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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