60.2011.224
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
19 agosto 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2011.224
Data decisione, Autorità:
19.08.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.224
Lugano
19 agosto
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28/30.06.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione di una
decisione emanata dall’allora Corte di cassazione e di revisione penale e di una
sentenza emanata dal Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che la fattispecie trae origine da
un’inchiesta penale aperta nei confronti di __________, accusato di aver
esercitato la professione di __________ in modo illegale, il quale, in detenzione
preventiva, aveva domandato al proprio difensore di chiedere a IS 1, suo
conoscente di lunga data, di asportare dalla sua abitazione di __________ un
armadietto in ferro, contenente documentazione probatoria e banconote di varie
valute per un valore di circa CHF 80'000.--, trasportandolo e custodendolo nel
garage della sua abitazione a __________ (sentenza CCRP 13.01.2010, inc. __________);
che il 24.04.2009 il giudice della Pretura
penale ha dichiarato IS 1 autore colpevole di favoreggiamento giusta l’art. 305
cpv. 1 CP riguardo ai fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa 17.03.2008 emanato dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi (DA
__________) ["per avere, il 2 maggio 2007, a __________ e a __________, sottratto ad una persona ad atti di un procedimento penale, e
meglio commesso atti di favoreggiamento in favore di __________, suo conoscente
da lunga data allora detenuto in carcerazione preventiva presso il Carcere
giudiziario Farera, ovvero, seguendo istruzioni telefoniche del di lui difensore
avv. PI 3, preso in consegna, trafugandolo dal domicilio di __________ in __________
ed occultandolo presso la sua abitazione di __________, un armadietto chiuso a
chiave, contenente documentazione probatoria e banconote in varie valute per un
controvalore di ca. CHF 80'000.--, allo scopo di occultare mezzi di prova e
denaro contante, rispettivamente di sottrarli al sequestro degli inquirenti"] e lo ha condannato alla pena pencuniara di CHF
6'000.-- (60 aliquote da CHF 100.-- ciascuna), sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 1'500.-- e al pagamento di
tassa di giustizia e spese (inc. __________);
che adita da IS 1, con giudizio 13.01.2010
– cresciuto in giudicato il 26.03.2010 – l’allora Corte di cassazione e di
revisione penale – ha parzialmente accolto il suo ricorso, annullando, in applicazione
dell’art. 305 cpv. 2 CP, il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata (ossia la
multa inflittagli dal primo giudice) (inc. CCRP __________);
che il 16.09.2009 il giudice della Pretura
penale, a seguito dell’opposizione al decreto di accusa 17.03.2008 presentata
dall’avv. PI 3, l’allora difensore di __________ (mediante il quale il
procuratore pubblico l’ha riconosciuta autrice colpevole di istigazione a
favoreggiamento riguardo ai fatti avvenuti il 2.05.2007 ed ha proposto la sua
condanna alla pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di CHF 350.-- ciascuna,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla multa di
CHF 3'000.--), ha confermato il predetto capo d’imputazione e ha condannato il
legale alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di CHF 350.-- ciascuna,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni e alla multa di
CHF 3'000.-- (decisione TF __________ del __________);
che
con decisione 9.06.2010, l’allora Corte di cassazione e di revisione penale ha
accolto il ricorso inoltrato dall'avv. PI 3 e l'ha prosciolta dall'imputazione
Fatti
di istigazione a favoreggiamento (decisione TF __________ del __________);
che con sentenza __________ il Tribunale
federale ha respinto il ricorso presentato dal Ministero pubblico avverso la suddetta
decisione (decisione TF __________ del __________);
che
con scritto 28/30.06.2011 IS 1 chiede a questa Corte di ottenere copia delle
surriferite due sentenze di assoluzione inerenti all’avv. PI 3 per valutare
un’eventuale revisione della sua decisione di condanna, avendo saputo dalla
stampa che quest’ultima è stata assolta, nonostante egli sarebbe stato da lei
istigato a commettere il reato di favoreggiamento (scritto 28/30.06.2011, p.
1);
che evidenzia inoltre che sarebbe
sintomatico il fatto che l’avv. PR 1 (patrocinatore dell’avv. PI 3) abbia
rifiutato di rilasciargli copia delle due sentenze, il fatto che entrambi i
processi non siano avvenuti contemporaneamente e il fatto che nei confronti
della moglie di __________, la quale gli avrebbe dato in consegna l’armadietto
in questione, non sia stato aperto un procedimento penale per titolo di favoreggiamento
(scritto 28/30.06.2011, p. 2);
che con osservazioni 6/7.07.2011 l’avv. PI
3, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, si rimette al giudizio di questa
Corte, rilevando parimenti che la sentenza del Tribunale federale, in forma
Considerandi
anonimizzata, sarebbe direttamente accessibile da internet (osservazioni
6/7.07.2011);
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso
il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che
la sentenza emanata il __________ dal Tribunale federale inerente alla persona
dell’avv. PI 3 (decisione TF __________ del __________) è stata effettivamente
pubblicata, in forma anonimizzata, sul sito www.admin.ch;
che
di conseguenza IS 1 può scaricare la predetta decisione direttamente da
internet;
che
questa Corte ritiene che il contenuto della stessa sia sufficientemente chiaro per
valutare un’eventuale revisione della decisione di condanna emanata a carico
del qui istante;
che di conseguenza non viene trasmessa all’istante
la decisione della Corte di cassazione e di revisione richiesta;
che
vista la particolarità della fattispecie, si rinuncia al prelievo di tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
evasa ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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