60.2011.225
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
20 luglio 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2011.225
Data decisione, Autorità:
20.07.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.225
Lugano
20 luglio
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele
Guffi, assente)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6.06/1.07.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti dell’incarto
penale MP __________;
premesso che la richiesta datata 6.06.2011
è giunta al Ministero pubblico l’8.06.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Pagani – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte con scritto 28.06./1.07.2011, rimettendosi al prudente giudizio di questa
Corte;
rilevato che la medesima istanza datata
6.06.2011 è stata consegnata brevi manu a questa Corte il 4.07.2011 unitamente
alla copia della dichiarazione di osservanza dell’ordine giuridico datata
25.05.2011 e alla copia del permesso di domicilio (scadente il 30.06.2015)
dell’istante;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una rissa avvenuta il 27.04.2007, a __________,
presso il __________, e all’intervento da parte della polizia, il Ministero
pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), tra l’altro, a
carico di IS 1 sfociato nel decreto di accusa 31.01.2008 emanato dall’allora
sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani [mediante il quale l’ha posto in
stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di rissa
riguardo ai fatti avvenuti quel giorno e lo ha condannato alla pena pecuniaria
Fatti
di CHF 1'600.-- (corrispondente a 20 aliquote da CHF 80.--), sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.--,
al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto
nel DA __________].
Il predetto decreto è cresciuto in
giudicato il 3.03.2008.
2.Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero
pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione degli
atti del surriferito procedimento
penale, precisando di non essere "(…) in chiaro di cosa sono stato
accusato" e di aver bisogno della documentazione per la procedura di
naturalizzazione allo scopo di ottenere la cittadinanza svizzera (istanza
6.06/1.07.2011).
Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al prudente giudizio
di questa Corte.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
Considerandi
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.
Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte
(quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27.
CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,
ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.
Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse
giuridico legittimo dell’istante a poter accedere agli atti dell’incarto MP __________, poiché il procedimento penale l’ha
interessato personalmente in veste di parte. A ciò aggiungasi che egli ha
bisogno della documentazione per la procedura di naturalizzazione che lo
concerne personalmente.
Di
conseguenza, questa Corte autorizza IS 1 a consultare gli atti dell’incarto
penale MP __________ presso il
Ministero pubblico e a fotocopiare esclusivamente gli atti che lo concernono
personalmente (essendo state coinvolte anche altre persone nel procedimento
penale) e/o che sono utili ai fini della procedura di naturalizzazione,
concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Pagani.
6.
L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste
a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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