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Decisione

60.2011.225

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

20 luglio 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di CHF 1'600.-- (corrispondente a 20 aliquote da CHF 80.--), sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.--,

al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto

nel DA __________].

Il predetto decreto è cresciuto in

giudicato il 3.03.2008.

2.Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero

pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 chiede la trasmissione degli

atti del surriferito procedimento

penale, precisando di non essere "(…) in chiaro di cosa sono stato

accusato" e di aver bisogno della documentazione per la procedura di

naturalizzazione allo scopo di ottenere la cittadinanza svizzera (istanza

6.06/1.07.2011).

Come

esposto in entrata, il procuratore pubblico si è rimesso al prudente giudizio

di questa Corte.

3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.

27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione

del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione

degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

Considerandi

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità

dell’ispezione".

4.

Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte

(quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la

procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico

legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art.

27.

CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate

dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987,

ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex

parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era

presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

Lo

stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

5.

Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse

giuridico legittimo dell’istante a poter accedere agli atti dell’incarto MP __________, poiché il procedimento penale l’ha

interessato personalmente in veste di parte. A ciò aggiungasi che egli ha

bisogno della documentazione per la procedura di naturalizzazione che lo

concerne personalmente.

Di

conseguenza, questa Corte autorizza IS 1 a consultare gli atti dell’incarto

penale MP __________ presso il

Ministero pubblico e a fotocopiare esclusivamente gli atti che lo concernono

personalmente (essendo state coinvolte anche altre persone nel procedimento

penale) e/o che sono utili ai fini della procedura di naturalizzazione,

concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Pagani.

6.

L’istanza è accolta ai sensi del surriferito

considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste

a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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