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Decisione

60.2011.233

Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con la quale imponeva al detenuto di consegnare il suo materiale informatico. base legale. proporzionalità. interesse pubblico

8 settembre 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

a. RE

1 (__________) è stato arrestato in data 11.5.2010 siccome accusato di omicidio

intenzionale, sub. di lesioni gravi e di omicidio colposo in relazione al

decesso di __________ (__________) conseguente ai fatti della sera del

22.8.2009 presso un’area di sosta dell’autostrada A2 in direzione sud-nord (inc. MP __________, AI 37).

Il magistrato inquirente, in data 1.2.2011,

ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________

nei confronti di RE 1 per titolo di omicidio intenzionale giusta l’art. 111 CP

[“per avere, a __________, la sera del 22 agosto 2009, verso le ore 21.50,

presso l’area di sosta autostradale __________, intenzionalmente cagionato la

morte di __________ (__________), colpendolo di sorpresa con una gomitata al

viso e quindi, caduto supino al suolo, con due violente pedate, dall’alto verso

il basso, all’addome e al collo, causandogli lesioni tali che ne determinarono

il decesso intervenuto il 23 agosto 2009 alle ore 00.20 presso l’Ospedale __________

di __________ come alla documentazione in atti, ritenuto che l’imputato, dopo

aver ferito __________ e incurante della sorte della vittima a terra, si allontanò

velocemente a bordo della sua automobile a fari spenti nell’intento di non essere

identificato”] (ACC __________).

L’11.7.2011 la Corte delle

assise criminali di __________ ha condannato RE 1 alla pena detentiva di 9

anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (inc. TPC __________). Contro

tale sentenza RE 1 ha annunciato l’appello in data 12.7.2011. Egli si trova

tutt’ora in carcerazione di sicurezza.

b. Il

Consiglio di Stato, con risoluzione 16.11.2010 (n° __________), constatando che

il sistema attuale che consente ai detenuti presso il penitenziario cantonale

di utilizzare apparecchiature informatiche personali per uso privato, non

permette di escludere il rischio di abusi, ha autorizzato il Dipartimento delle

istituzioni, in collaborazione con il Centro dei sistemi informativi, a fornire

ai detenuti i PC che hanno esaurito il loro ciclo di vita all’interno

dell’Amministrazione cantonale. L’Esecutivo cantonale ha in particolare

affermato che “(…) le apparecchiature informatiche al momento dell’entrata

presso le strutture carcerarie sono controllate da parte del personale al fine

di evitare abusi, in particolare la comunicazione con l’esterno e l’accesso alla

rete internet (…)”, tuttavia “(…) a seguito dell’evoluzione tecnologica,

i controlli sono sempre più difficili e non permettono di escludere il rischio

di abusi (…)”, tant’è che un rapporto del Centro sistemi informativi ha

evidenziato l’esistenza di abusi da parte di detenuti nell’utilizzo delle

apparecchiature informatiche (risoluzione __________ del 16.11.2010, p. 1). Il

Consiglio di Stato ha così deciso di intervenire, con la risoluzione

16.11.2010, “(…) in modo da permettere ai detenuti di continuare ad utilizzare

i PC escludendo però un utilizzo illecito degli stessi (…)” fornendo a

ciascun detenuto del materiale informatico di proprietà dello Stato escludendo

ai detenuti l’uso del PC personale (risoluzione __________ del 16.11.2010, p.

1). Nella risoluzione sopraindicata ha inoltre delegato alla Direzione delle

strutture carcerarie l’allestimento di un regolamento interno per la gestione

del materiale informatico e il recupero dei costi nei confronti dei detenuti.

c. Sulla

base della risoluzione sopraindicata la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali

ha adottato, il 6.12.2010, il regolamento interno sull’impiego dei mezzi informatici

secondo il quale “(…) la persona incarcerata può disporre unicamente di un

PC noleggiato dalle SC; non è possibile l’acquisizione dall’esterno (…)” (regolamento

6.12.2010, p. 1). Nell’allegato 2 a tale regolamento si stabiliva inoltre che “(…)

la persona incarcerata può tenere ed utilizzare il materiale annunciato al più

tardi fino al 30.6.2011 (…)” (allegato 2 del 3.12.2010).

d. L’8.3.2011 la Direzione delle Strutture

carcerarie cantonali ha emanato, nei confronti di RE 1, una decisione con la

quale gli ha ordinato di consegnare il suo materiale informatico entro il

30.6.2011 (scritto 8.3.2011).

e. Contro tale decisione RE 1 ha presentato, in data 14.3.2011, reclamo alla Divisione della giustizia. Quest’ultima ha respinto

il gravame con decisione 28.6.2011 accogliendo tuttavia la domanda di

assistenza giudiziaria e concedendo “(…) il gratuito patrocinio ad opera

dell’avv. PR 1 di __________ (…)” (decisione 28.6.2011, p. 4). L’autorità

giudicante ha affermato che il provvedimento poggerebbe su una valida base

legale (art. 59 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino),

sarebbe dettato da importanti ragioni di sicurezza e rispetterebbe il principio

di proporzionalità [“(…) solamente la consegna delle apparecchiature

informatiche in possesso dei detenuti consente di raggiungere pienamente

l’obiettivo di evitare rischi per la sicurezza del carcere, poiché le eventuali

misure di controllo sui PC privati, oltre ad essere dispendiose, non avrebbero

la medesima efficacia e non impedirebbero di prevenire con certezza ogni abuso,

tanto più che l’evoluzione della tecnologia (…) rende molto più difficile

scoprire i casi di utilizzazione abusiva dell’informatica (…)” (decisione

28.6.2011, p. 2 s.)].

f.

Con il presente

gravame RE 1 postula l’annullamento della decisione sopraindicata e la nullità

del regolamento 6.12.2010 “(…) perché privo di base legale, rispettivamente

annullato per carenza di interesse pubblico e violazione del principio di

proporzionalità (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 7). Egli afferma, in

particolare, che “(…) la decisione qui impugnata si limita (…) a torto a

sostenere che l’art. 59 del Regolamento delle Strutture carcerarie del Cantone Ticino,

norma di carattere generale e astratto, sia una valida base legale per adottare

il provvedimento in questione. In realtà però, la medesima poggia su di una

risoluzione governativa n. __________ che risulta essere priva di ogni e

qualsivoglia fondamento legale formale. Pertanto, la base legale sulla quale

poggia il regolamento di impiego dei mezzi informatici è insufficiente per

giustificare una limitazione della libertà personale di tale portata. Ciò che

implica un’assenza di base legale sufficiente a giustificare il ritiro del

materiale informatico di proprietà del signor RE 1 (…)” (reclamo

11/12.7.2011, p. 4). A mente del reclamante non vi sarebbe neppure un interesse

pubblico preponderante [“(…) nella decisione qui reclamata si sottolinea

come siano stati riscontrati degli abusi da parte dei detenuti. La medesima si

limita però a riferire di come siano stati sequestrati due PC di proprietà di

due detenuti i quali avevano acceduto ad internet. (…). Due semplici casi

isolati non sono infatti assolutamente atti a giustificare una così importante

limitazione della libertà personale dei detenuti (…)” (reclamo

11/12.7.2011, p. 4)] ed il provvedimento violerebbe il principio di

proporzionalità [“(…) vi sono altre misure ugualmente efficaci e al contempo

molto più rispettose della libertà personale dei detenuti e di conseguenza

dunque maggiormente proporzionate, quali ad esempio l’incentivazione dei controlli

effettuati sui PC portatili personali. Si tratterebbe in effetti semplicemente

di inasprire maggiormente le misure di controllo, in modo da assicurarsi che

più nessuno possa fare un uso abusivo dei mezzi informatici a sua disposizione.

Ciò permetterebbe così di raggiungere il risultato voluto limitando le

ingerenze nella libertà personale dei detenuti (…)” (reclamo 11/12.7.2011,

p. 5)].

g. Delle ulteriori motivazioni, così come

delle osservazioni e della duplica della Divisione della giustizia, si dirà, se

necessario, in corso di motivazione.

Considerandi

1.

1.1.

Giusta l’art. 12 cpv. 2 della Legge

sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, tutte le decisioni in

materia di esecuzione delle pene e delle misure [non emanate dal giudice

dell’applicazione della pena (art. 12 cpv. 1)] sono direttamente impugnabili

con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia

la procedura prevista negli art. 379 ss. CPP.

Con

il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e

l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il reclamo deve essere presentato per

iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare

all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.

In particolare il reclamo deve indicare i

punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa

decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il gravame, inoltrato l’11.7.2011 alla

Corte dei reclami penali contro la decisione 28.6.2011 della Divisione della

giustizia, è tempestivo.

Le esigenze di forma e di motivazione sono

rispettate.

Esso è, di conseguenza, ricevibile in

ordine.

2.2.1

Secondo l’articolo 123 della Costituzione federale

(Cost.), la legislazione in materia di diritto penale compete alla Confederazione,

mentre l’esecuzione delle pene e delle misure spetta ai Cantoni, salvo diversa

disposizione della legge (cfr. anche art. 439 CPP). Il Codice penale svizzero

(CP) contiene disposizioni-quadro per l’esecuzione delle pene e delle misure.

Il legislatore svizzero ha rinunciato a emanare una legge in materia.

Il Codice penale sancisce due

principi costituzionali: il rispetto della dignità umana e il libero esercizio

dei diritti da parte del detenuto, i cui diritti possono essere limitati

soltanto nella misura richiesta dalla privazione della libertà e dalla

convivenza nell’istituto (art. 74 CP). Inoltre, il Codice penale formula altri

principi generali per l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 75 cpv. 1

CP): la prevenzione della recidiva dopo la fine dell’esecuzione, la

normalizzazione, la lotta contro le conseguenze nocive della privazione della

libertà, l’obbligo di assistenza necessaria e la prevenzione della recidiva

durante la privazione della libertà. Nell’ambito della prevenzione della

recidiva, la Svizzera ritiene molto importante che i condannati mantengano legami

con il mondo esterno. A tal fine sono garantiti l’accesso ai prodotti della stampa

e la ricezione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché i contatti

personali (lettere, telefonate, visite). Vengono particolarmente incoraggiate

le relazioni con la famiglia e le persone più vicine (art. 84 CP). Lo scopo

dell’esecuzione, il regolamento penitenziario e motivi di sicurezza impongono

tuttavia limiti a tali contatti.

2.2

In base dunque ai principi e

alla legislazione sopraindicata, in Ticino è stata adottata la legge

sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 20.4.2010) che

delega al Consiglio di Stato l’emanazione di norme di applicazione, in

particolare per l’esecuzione di sanzioni privative di libertà in stabilimenti

statali, con particolare riferimento ai diritti ed ai doveri delle persone

condannate e di quelle in carcerazione preventiva o di sicurezza (art. 2 lit.

d).

Il regolamento

sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 6.3.2007)

disciplina infatti l’esecuzione delle sanzioni penali e l’assistenza relativa

(art. 1) delegando tuttavia al Dipartimento l’emanazione di un regolamento

delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (art. 10 cpv. 4).

Il regolamento delle

strutture carcerarie del Cantone Ticino (entrato in vigore l’1.1.2011) fissa le

norme e l’organizzazione delle strutture carcerarie del Cantone, delegando “(…)

ove necessario” alla Direzione la competenza per emanare disposizioni di

dettaglio (art. 1 cpv. 1). Spetta infatti a quest’ultima promuovere, coordinare

e gestire l’organizzazione e le attività delle strutture essendo dunque

competente ad emanare tutte le disposizioni di ordine generale per

l’applicazione del regolamento (art. 6 cpv. 3).

2.3

Per quanto qui d’interesse si

rileva che l’art. 59 del regolamento delle strutture carcerarie vieta l’accesso

o lo scambio di dati e informazioni sulla rete informatica, così come il

possesso di apparecchi atti ad accedere alla rete. Eccezioni sono previste per

le persone condannate che adempiono le condizioni definite in una disposizione

della Direzione che possono effettuare delle video conferenze tramite

apparecchi delle strutture carcerarie, secondo le modalità indicate; per le

persone autorizzate per motivi di formazione; per le persone condannate

collocate allo Stampino e al Naravazz che possono utilizzare i propri

apparecchi informatici per accedere alla rete, a proprie spese (art. 59 cpv.

1). Altre eccezioni possono tuttavia essere previste dalla Direzione (art. 59

cpv. 2).

Giusta inoltre l’art. 12 del

regolamento delle strutture carcerarie gli oggetti di uso personale o di valore

affettivo e il necessario per l’abbigliamento, la cura e l’igiene rimangono a

disposizione della persona incarcerata, salvo eccezioni per motivi di sicurezza.

2.4

I detenuti presso il

penitenziario cantonale erano, nei limiti dell’art. 59 del surriferito

regolamento, autorizzati ad utilizzare apparecchiature informatiche personali

per uso privato. Il materiale informatico era acquistato direttamente dai

detenuti, per il tramite del personale di custodia addetto allo spaccio interno,

o da loro familiari e conoscenti.

Il Centro sistemi informativi

ha evidenziato, nel proprio rapporto 3.8.2010, l’esistenza di abusi da parte

dei detenuti nell’utilizzo di apparecchiature informatiche. Cosicché, alfine di

intervenire in modo da comunque permettere ai detenuti di continuare ad utilizzare

il PC, escludendone però l’utilizzo illecito, con risoluzione 16.11.2010 il

Consiglio di Stato ha autorizzato il Dipartimento delle istituzioni, in

collaborazione con il Centro dei sistemi informativi, a fornire ai detenuti dei

PC che hanno esaurito il loro ciclo di vita all’interno dell’amministrazione

cantonale in luogo di quelli personali. Ha inoltre delegato alla Direzione

delle Strutture carcerarie l’allestimento di un regolamento interno per la

gestione del materiale informatico e il recupero dei costi nei confronti dei

detenuti (risoluzione CdS 16.11.2010 n° __________).

2.5

Il 6.12.2010 è entrato in

vigore il regolamento sull’impiego dei mezzi informatici, adottato dalla

Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, secondo il quale la persona incarcerata

può disporre unicamente di un PC noleggiato dalle strutture carcerarie

cantonali. Nello stesso si stabilisce inoltre che “(…) apparecchiature

informatiche e/o d’intrattenimento in possesso del detenuto al momento

dell’entrata in vigore del Regolamento possono essere tenuti ed usati fino al

30.06.2011

(…)” (regolamento sull’impiego dei mezzi informatici del

6.12

, p. 2).

2.6

In applicazione di detto

regolamento il direttore aggiunto delle strutture carcerarie cantonali ha così

imposto a RE 1, con decisione 8.3.2011 qui impugnata, di consegnare il suo

materiale informatico entro il 30.6.2011.

3.

3.1.

RE

1, nel suo reclamo 11/12.7.2011, afferma innanzitutto che “(…) la decisione

8.

marzo 2011 trova fondamento nel regolamento sull’impiego dei mezzi informatici,

il quale trova fondamento sull’art. 59 del Regolamento delle strutture carcerarie

del Cantone Ticino e nella risoluzione __________ del 16.11.2010 del Consiglio

di Stato il quale non richiama né si fonda su nessuna base legale di alcun

tipo. Tale risoluzione governativa non è dunque base legale sufficiente per

permettere l’adozione di un regolamento di impiego dei mezzi informatici che

comporti una così grande limitazione della libertà personale dei detenuti della

Stampa (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 1 s.).

3.2

Per costante giurisprudenza la libertà

personale è un diritto costituzionale previsto all’art. 10 cpv. 2 Cost.,

inalienabile e imprescrittibile, che garantisce le facoltà proprie alla natura

stessa dell'uomo di andare, venire e muoversi liberamente, il cui corollario è

costituito dalla proibizione di essere arrestato o internato arbitrariamente e

dal diritto di ogni persona di essere tutelata nella sua integrità fisica,

intellettuale, morale e spirituale: principio fondamentale del diritto

costituzionale, essa protegge inoltre, a titolo sussidiario, tutte le libertà

che si caratterizzano come una manifestazione elementare dello sviluppo e

dell'affermazione della personalità umana. Il diritto alla libertà personale

non è assoluto: restrizioni sono ammissibili se si fondano su di una base

legale, se sono sorrette da motivi preminenti d'interesse pubblico e non ledono

il principio della proporzionalità (art. 36 Cost.); comunque la libertà

personale non può essere soppressa completamente o privata del suo contenuto di

istituzione giuridica (DTF 114 Ia 357 consid. 5 con rimandi).

Per quanto compatibile con il loro stato di

detenzione, i detenuti beneficiano dei diritti fondamentali, incluso quello

della libertà personale, che è intangibile nella sua essenza, senza tuttavia il

diritto di avvalersi di tutte le forme di questo diritto costituzionale. I

detenuti non devono dunque essere limitati nella loro libertà individuale oltre

le esigenze del fine dell'istruttoria penale e dell'ordine dell'istituto di

detenzione. Ma, una volta in prigione, essi sottostanno alle restrizioni

imposte dalla loro condizione di detenuto e dal rapporto speciale che li lega

allo Stato (Sonderstatusverhältnis) (DTF 106 Ia 277, consid. 3). Per questo

motivo, per quanto

concerne la base legale, si applicano requisiti meno rigidi, ma le disposizioni

devono essere formulate in maniera sufficientemente chiara e univoca. Eventuali restrizioni delle condizioni

detentive, devono pertanto trovare riscontro in una base legale che le

definisca nelle grandi linee [“allgemeinen Erlass” (cfr. DTF 99 Ia 262,

consid. III)] ed essere rispettose del principio di proporzionalità. Il regime

di detenzione non può essere infatti lasciato al libero apprezzamento

dell’amministrazione del penitenziario. Tale regime a cui sottostanno i

detenuti deve essere almeno regolato “dans les grandes lignes” (e non in

dettaglio) da un decreto di

portata generale, che la

direzione del penitenziario sarà tenuta a rispettare. Le restrizioni alla

libertà dei detenuti derivanti dal regime di detenzione (le visite, le

passeggiate, i pasti o il controllo della corrispondenza) possono dunque

figurare in una legge materiale quale il regolamento della prigione, e non necessitano

una legge formale (cfr. DTF 106 Ia 277, consid. 3; U. HÄFELIN, W. HALLER, H. KELLER, Schweizerisches

Bundesstaatsrecht, 7. ed., n. 371; A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit

constitutionnel suisse, volume I, n. 1760).

3.3

Nel caso in esame il provvedimento qui

contestato poggia su una valida base legale materiale: il regolamento delle

strutture carcerarie del Cantone Ticino, allestito dal Dipartimento delle istituzioni

su delega del Consiglio di Stato (delega prevista dall’art. 10 cpv. 4 del

regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del

6.3

), esclude, come già sopraindicato, al suo art. 59 l’accesso o lo

scambio di dati e informazioni sulla rete informatica da parte dei detenuti,

così come il possesso di apparecchi atti ad accedere alla rete.

Per attuare quest’ultimo divieto, ed in

ragione degli abusi constatati, il Consiglio di Stato ha adottato la risoluzione

del 16.11.2011 n° __________. Il successivo regolamento sull’impiego di mezzi

informatici del 6.12.2010, concretizza la risoluzione governativa del

16.11.2010

Il regolamento del Dipartimento (agente su delega del governo

cantonale) e la risoluzione del Consiglio di Stato, attuati tramite il regolamento

della Direzione, rappresentano pertanto delle basi legali materiali sufficienti.

4.

4.1.

A mente del reclamante

inoltre non vi sarebbe neppure un interesse pubblico preponderante atto a

giustificare un tale provvedimento: “(…) nella decisione qui reclamata si

sottolinea come siano stati riscontrati degli abusi da parte dei detenuti. La

medesima si limita però a riferire di come siano stati sequestrati due PC di

proprietà di due detenuti i quali avevano acceduto ad internet. (…). Due

semplici casi isolati non sono infatti assolutamente atti a giustificare una

così importante limitazione della libertà personale dei detenuti (…)”

(reclamo 11/12.7.2011, p. 4).

4.2

Possono costituire un

interesse pubblico atte a limitare la libertà personale le misure di polizia.

Quest’ultime sono restrizioni con lo scopo di tutelare il cittadino contro minacce

che mettono in pericolo l’ordine pubblico. Secondo la definizione classica del

Tribunale federale l’ordine pubblico comprende l’ordine pubblico propriamente

detto, la salute, la sicurezza, la moralità pubblica e la buona fede negli

affari (cfr. DTF 110 Ia 99). Per ordine pubblico propriamente detto si deve

intendere l’assenza di disordine, di atti di violenza contro le persone, i beni

o lo Stato stesso (cfr. A. AUER, G.

MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, n. 209 ss.).

4.3

Nel caso in esame è chiaro

come la misura adottata, e pertanto l’obbligo di consegna dei mezzi informatici

personali dei detenuti, è giustificata da un interesse pubblico rilevante e preponderante,

e dettata, in particolare, da motivi di sicurezza pubblica. Infatti evitare che

i detenuti possano avere contatti con l’esterno non controllati è essenziale in

una struttura carceraria dove la sicurezza deve essere garantita, accanto alla

certezza della pena. È dato quindi un evidente interesse pubblico.

5.5.1

RE 1 afferma, da ultimo, che “(…)

l’adozione di tale misura è totalmente disproporzionata, in quanto vi sono

altre misure meno incisive con le quali è possibile ottenere il medesimo risultato

(…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 3).

5.2

Ogni restrizione della libertà

personale deve rispettare, come già sopraindicato, il principio della

proporzionalità. Una delle componenti del principio della proporzionalità vuole

che la misura restrittiva scelta appaia come un mezzo necessario, efficace ed

adeguato per realizzare lo scopo d’interesse pubblico ricercato, senza eccedere

quanto è indispensabile per conseguirlo e tutelando il più possibile la libertà

del singolo (cfr. A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel

suisse, volume II, n. 217 ss.). Pertanto, secondo

quanto stabilito dal Tribunale federale, la restrizione delle libertà dei

detenuti non può andare oltre ciò che è ritenuto necessario al fine di

perseguire lo scopo della detenzione, garantire la gestione regolare e non eccessivamente

dispendiosa della struttura penitenziaria e attuare il potere punitivo dello

Stato e l'ordinanza disciplinare (U. HÄFELIN, W. HALLER, H. KELLER, op.

cit., n. 374 s.).

5.3

Contrariamente a quanto asserito dal reclamante il

provvedimento adottato non viola il principio di proporzionalità. In effetti la

consegna del materiale informatico privato da parte dei detenuti è una misura

atta e necessaria ad evitare abusi all’interno del carcere, oltre ad essere

l’unico modo per garantire la sicurezza del penitenziario: controlli più

approfonditi dei PC di proprietà dei detenuti sarebbero tutt’altro che semplici

ed arrecherebbero costi supplementari all’amministrazione pubblica, non

garantendo risultati ugualmente efficaci (vista l’evoluzione della tecnologia

che, come affermato dalla Divisione della giustizia, rende molto più difficile

scoprire i casi di utilizzazione abusiva dell’informatica). Con la soluzione

adottata dal Consiglio di Stato ed attuata dalla Direzione i detenuti non sono privati

completamente della loro possibilità di utilizzare del materiale informatico: è

data loro l’opportunità di utilizzare dei PC, forniti dallo Stato, e dotati dei

programmi necessari per lo svolgimento delle loro attività professionali, formative

e d’intrattenimento. Il principio della proporzionalità, ed anche il postulato

della sussidiarietà, sono in concreto ottemperati.

6.

Si può dunque giungere alla conclusione

che la decisione della Divisione della giustizia qui impugnata, che obbliga RE 1 a consegnare il suo materiale informatico, è da tutelare in quanto fondata su una valida base

legale, sorretta da motivi preminenti di interesse pubblico e non lesiva del

principio di proporzionalità.

7.

RE 1 nel suo reclamo, rileva di trovarsi in stato di

indigenza. Postula quindi di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio

in relazione al presente gravame: “(…) nella presente fattispecie la

situazione finanziaria del ricorrente è notoriamente precaria, in quanto il

medesimo si trova attualmente in detenzione. È pertanto evidente come egli non sia

in grado di sopperire alle spese ricorsuali, per cui il presente gravame

risulta necessario (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 6).

Tuttavia, per quanto riguarda la richiesta di gratuito

patrocinio del reclamante, la stessa è infondata in quanto una difesa, nel caso

concreto, non si impone per la tutela dei suoi interessi. La tassa di giustizia

e le spese sono ridotte al minimo.

8.

Il

gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese, ridotte, sono poste a carico

dell’insorgente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 10, 36 e 123 Cost.

fed., 74 s. e 84 CP, 393 ss. e 439 CPP, la legge sull’esecuzione delle pene e

delle misure per gli adulti, il regolamento sull’esecuzione delle pene e delle

misure per gli adulti, il regolamento delle strutture carcerarie del Cantone

Ticino, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a

carico di RE 1.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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