60.2011.233
Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con la quale imponeva al detenuto di consegnare il suo materiale informatico. base legale. proporzionalità. interesse pubblico
8 settembre 2011Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2011.233
Data decisione, Autorità:
08.09.2011, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia con la quale imponeva al detenuto di consegnare il suo materiale informatico. base legale. proporzionalità. interesse pubblico
ESECUZIONE DELLE PENE
INCARCERAZIONE
RECLAMO
art. 10 cpv. 2 COST
art. 393 CPP
art. 74 CPS
art. 75 CPS
art. 84 CPS
art. 1 LEPMS
art. 2 let. d LEPMS
art. 12 cpv. 2 LEPMS
art. 10 cpv. 4 REPMS
Incarto n.
60.2011.233
Lugano
8 settembre
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 11/12.7.2011 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 28.6.2011 della Divisione della
giustizia con la quale gli viene imposto di consegnare il suo materiale
informatico (inc. __________);
richiamate le osservazioni 22/25.7.2011 e
la duplica 5/8.8.2011 della Divisione della giustizia, entrambe concludenti per
la reiezione del gravame;
vista la replica 27/29.7.2011 di RE 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. RE
1 (__________) è stato arrestato in data 11.5.2010 siccome accusato di omicidio
intenzionale, sub. di lesioni gravi e di omicidio colposo in relazione al
decesso di __________ (__________) conseguente ai fatti della sera del
22.8.2009 presso un’area di sosta dell’autostrada A2 in direzione sud-nord (inc. MP __________, AI 37).
Il magistrato inquirente, in data 1.2.2011,
ha promosso l’accusa davanti alla Corte delle assise criminali di __________
nei confronti di RE 1 per titolo di omicidio intenzionale giusta l’art. 111 CP
[“per avere, a __________, la sera del 22 agosto 2009, verso le ore 21.50,
presso l’area di sosta autostradale __________, intenzionalmente cagionato la
morte di __________ (__________), colpendolo di sorpresa con una gomitata al
viso e quindi, caduto supino al suolo, con due violente pedate, dall’alto verso
il basso, all’addome e al collo, causandogli lesioni tali che ne determinarono
il decesso intervenuto il 23 agosto 2009 alle ore 00.20 presso l’Ospedale __________
di __________ come alla documentazione in atti, ritenuto che l’imputato, dopo
aver ferito __________ e incurante della sorte della vittima a terra, si allontanò
velocemente a bordo della sua automobile a fari spenti nell’intento di non essere
identificato”] (ACC __________).
L’11.7.2011 la Corte delle
assise criminali di __________ ha condannato RE 1 alla pena detentiva di 9
anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto (inc. TPC __________). Contro
tale sentenza RE 1 ha annunciato l’appello in data 12.7.2011. Egli si trova
tutt’ora in carcerazione di sicurezza.
b. Il
Consiglio di Stato, con risoluzione 16.11.2010 (n° __________), constatando che
il sistema attuale che consente ai detenuti presso il penitenziario cantonale
di utilizzare apparecchiature informatiche personali per uso privato, non
permette di escludere il rischio di abusi, ha autorizzato il Dipartimento delle
istituzioni, in collaborazione con il Centro dei sistemi informativi, a fornire
ai detenuti i PC che hanno esaurito il loro ciclo di vita all’interno
dell’Amministrazione cantonale. L’Esecutivo cantonale ha in particolare
affermato che “(…) le apparecchiature informatiche al momento dell’entrata
presso le strutture carcerarie sono controllate da parte del personale al fine
di evitare abusi, in particolare la comunicazione con l’esterno e l’accesso alla
rete internet (…)”, tuttavia “(…) a seguito dell’evoluzione tecnologica,
i controlli sono sempre più difficili e non permettono di escludere il rischio
di abusi (…)”, tant’è che un rapporto del Centro sistemi informativi ha
evidenziato l’esistenza di abusi da parte di detenuti nell’utilizzo delle
apparecchiature informatiche (risoluzione __________ del 16.11.2010, p. 1). Il
Consiglio di Stato ha così deciso di intervenire, con la risoluzione
16.11.2010, “(…) in modo da permettere ai detenuti di continuare ad utilizzare
i PC escludendo però un utilizzo illecito degli stessi (…)” fornendo a
ciascun detenuto del materiale informatico di proprietà dello Stato escludendo
ai detenuti l’uso del PC personale (risoluzione __________ del 16.11.2010, p.
1). Nella risoluzione sopraindicata ha inoltre delegato alla Direzione delle
strutture carcerarie l’allestimento di un regolamento interno per la gestione
del materiale informatico e il recupero dei costi nei confronti dei detenuti.
c. Sulla
base della risoluzione sopraindicata la Direzione delle Strutture carcerarie cantonali
ha adottato, il 6.12.2010, il regolamento interno sull’impiego dei mezzi informatici
secondo il quale “(…) la persona incarcerata può disporre unicamente di un
PC noleggiato dalle SC; non è possibile l’acquisizione dall’esterno (…)” (regolamento
6.12.2010, p. 1). Nell’allegato 2 a tale regolamento si stabiliva inoltre che “(…)
la persona incarcerata può tenere ed utilizzare il materiale annunciato al più
tardi fino al 30.6.2011 (…)” (allegato 2 del 3.12.2010).
d. L’8.3.2011 la Direzione delle Strutture
carcerarie cantonali ha emanato, nei confronti di RE 1, una decisione con la
quale gli ha ordinato di consegnare il suo materiale informatico entro il
30.6.2011 (scritto 8.3.2011).
e. Contro tale decisione RE 1 ha presentato, in data 14.3.2011, reclamo alla Divisione della giustizia. Quest’ultima ha respinto
il gravame con decisione 28.6.2011 accogliendo tuttavia la domanda di
assistenza giudiziaria e concedendo “(…) il gratuito patrocinio ad opera
dell’avv. PR 1 di __________ (…)” (decisione 28.6.2011, p. 4). L’autorità
giudicante ha affermato che il provvedimento poggerebbe su una valida base
legale (art. 59 del Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino),
sarebbe dettato da importanti ragioni di sicurezza e rispetterebbe il principio
di proporzionalità [“(…) solamente la consegna delle apparecchiature
informatiche in possesso dei detenuti consente di raggiungere pienamente
l’obiettivo di evitare rischi per la sicurezza del carcere, poiché le eventuali
misure di controllo sui PC privati, oltre ad essere dispendiose, non avrebbero
la medesima efficacia e non impedirebbero di prevenire con certezza ogni abuso,
tanto più che l’evoluzione della tecnologia (…) rende molto più difficile
scoprire i casi di utilizzazione abusiva dell’informatica (…)” (decisione
28.6.2011, p. 2 s.)].
f.
Con il presente
gravame RE 1 postula l’annullamento della decisione sopraindicata e la nullità
del regolamento 6.12.2010 “(…) perché privo di base legale, rispettivamente
annullato per carenza di interesse pubblico e violazione del principio di
proporzionalità (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 7). Egli afferma, in
particolare, che “(…) la decisione qui impugnata si limita (…) a torto a
sostenere che l’art. 59 del Regolamento delle Strutture carcerarie del Cantone Ticino,
norma di carattere generale e astratto, sia una valida base legale per adottare
il provvedimento in questione. In realtà però, la medesima poggia su di una
risoluzione governativa n. __________ che risulta essere priva di ogni e
qualsivoglia fondamento legale formale. Pertanto, la base legale sulla quale
poggia il regolamento di impiego dei mezzi informatici è insufficiente per
giustificare una limitazione della libertà personale di tale portata. Ciò che
implica un’assenza di base legale sufficiente a giustificare il ritiro del
materiale informatico di proprietà del signor RE 1 (…)” (reclamo
11/12.7.2011, p. 4). A mente del reclamante non vi sarebbe neppure un interesse
pubblico preponderante [“(…) nella decisione qui reclamata si sottolinea
come siano stati riscontrati degli abusi da parte dei detenuti. La medesima si
limita però a riferire di come siano stati sequestrati due PC di proprietà di
due detenuti i quali avevano acceduto ad internet. (…). Due semplici casi
isolati non sono infatti assolutamente atti a giustificare una così importante
limitazione della libertà personale dei detenuti (…)” (reclamo
11/12.7.2011, p. 4)] ed il provvedimento violerebbe il principio di
proporzionalità [“(…) vi sono altre misure ugualmente efficaci e al contempo
molto più rispettose della libertà personale dei detenuti e di conseguenza
dunque maggiormente proporzionate, quali ad esempio l’incentivazione dei controlli
effettuati sui PC portatili personali. Si tratterebbe in effetti semplicemente
di inasprire maggiormente le misure di controllo, in modo da assicurarsi che
più nessuno possa fare un uso abusivo dei mezzi informatici a sua disposizione.
Ciò permetterebbe così di raggiungere il risultato voluto limitando le
ingerenze nella libertà personale dei detenuti (…)” (reclamo 11/12.7.2011,
p. 5)].
g. Delle ulteriori motivazioni, così come
delle osservazioni e della duplica della Divisione della giustizia, si dirà, se
necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta l’art. 12 cpv. 2 della Legge
sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, tutte le decisioni in
materia di esecuzione delle pene e delle misure [non emanate dal giudice
dell’applicazione della pena (art. 12 cpv. 1)] sono direttamente impugnabili
con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia
la procedura prevista negli art. 379 ss. CPP.
Con
il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e
l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il reclamo deve essere presentato per
iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare il reclamo deve indicare i
punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa
decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato l’11.7.2011 alla
Corte dei reclami penali contro la decisione 28.6.2011 della Divisione della
giustizia, è tempestivo.
Le esigenze di forma e di motivazione sono
rispettate.
Esso è, di conseguenza, ricevibile in
ordine.
2.2.1
Secondo l’articolo 123 della Costituzione federale
(Cost.), la legislazione in materia di diritto penale compete alla Confederazione,
mentre l’esecuzione delle pene e delle misure spetta ai Cantoni, salvo diversa
disposizione della legge (cfr. anche art. 439 CPP). Il Codice penale svizzero
(CP) contiene disposizioni-quadro per l’esecuzione delle pene e delle misure.
Il legislatore svizzero ha rinunciato a emanare una legge in materia.
Il Codice penale sancisce due
principi costituzionali: il rispetto della dignità umana e il libero esercizio
dei diritti da parte del detenuto, i cui diritti possono essere limitati
soltanto nella misura richiesta dalla privazione della libertà e dalla
convivenza nell’istituto (art. 74 CP). Inoltre, il Codice penale formula altri
principi generali per l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 75 cpv. 1
CP): la prevenzione della recidiva dopo la fine dell’esecuzione, la
normalizzazione, la lotta contro le conseguenze nocive della privazione della
libertà, l’obbligo di assistenza necessaria e la prevenzione della recidiva
durante la privazione della libertà. Nell’ambito della prevenzione della
recidiva, la Svizzera ritiene molto importante che i condannati mantengano legami
con il mondo esterno. A tal fine sono garantiti l’accesso ai prodotti della stampa
e la ricezione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché i contatti
personali (lettere, telefonate, visite). Vengono particolarmente incoraggiate
le relazioni con la famiglia e le persone più vicine (art. 84 CP). Lo scopo
dell’esecuzione, il regolamento penitenziario e motivi di sicurezza impongono
tuttavia limiti a tali contatti.
2.2
In base dunque ai principi e
alla legislazione sopraindicata, in Ticino è stata adottata la legge
sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 20.4.2010) che
delega al Consiglio di Stato l’emanazione di norme di applicazione, in
particolare per l’esecuzione di sanzioni privative di libertà in stabilimenti
statali, con particolare riferimento ai diritti ed ai doveri delle persone
condannate e di quelle in carcerazione preventiva o di sicurezza (art. 2 lit.
d).
Il regolamento
sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (del 6.3.2007)
disciplina infatti l’esecuzione delle sanzioni penali e l’assistenza relativa
(art. 1) delegando tuttavia al Dipartimento l’emanazione di un regolamento
delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (art. 10 cpv. 4).
Il regolamento delle
strutture carcerarie del Cantone Ticino (entrato in vigore l’1.1.2011) fissa le
norme e l’organizzazione delle strutture carcerarie del Cantone, delegando “(…)
ove necessario” alla Direzione la competenza per emanare disposizioni di
dettaglio (art. 1 cpv. 1). Spetta infatti a quest’ultima promuovere, coordinare
e gestire l’organizzazione e le attività delle strutture essendo dunque
competente ad emanare tutte le disposizioni di ordine generale per
l’applicazione del regolamento (art. 6 cpv. 3).
2.3
Per quanto qui d’interesse si
rileva che l’art. 59 del regolamento delle strutture carcerarie vieta l’accesso
o lo scambio di dati e informazioni sulla rete informatica, così come il
possesso di apparecchi atti ad accedere alla rete. Eccezioni sono previste per
le persone condannate che adempiono le condizioni definite in una disposizione
della Direzione che possono effettuare delle video conferenze tramite
apparecchi delle strutture carcerarie, secondo le modalità indicate; per le
persone autorizzate per motivi di formazione; per le persone condannate
collocate allo Stampino e al Naravazz che possono utilizzare i propri
apparecchi informatici per accedere alla rete, a proprie spese (art. 59 cpv.
1). Altre eccezioni possono tuttavia essere previste dalla Direzione (art. 59
cpv. 2).
Giusta inoltre l’art. 12 del
regolamento delle strutture carcerarie gli oggetti di uso personale o di valore
affettivo e il necessario per l’abbigliamento, la cura e l’igiene rimangono a
disposizione della persona incarcerata, salvo eccezioni per motivi di sicurezza.
2.4
I detenuti presso il
penitenziario cantonale erano, nei limiti dell’art. 59 del surriferito
regolamento, autorizzati ad utilizzare apparecchiature informatiche personali
per uso privato. Il materiale informatico era acquistato direttamente dai
detenuti, per il tramite del personale di custodia addetto allo spaccio interno,
o da loro familiari e conoscenti.
Il Centro sistemi informativi
ha evidenziato, nel proprio rapporto 3.8.2010, l’esistenza di abusi da parte
dei detenuti nell’utilizzo di apparecchiature informatiche. Cosicché, alfine di
intervenire in modo da comunque permettere ai detenuti di continuare ad utilizzare
il PC, escludendone però l’utilizzo illecito, con risoluzione 16.11.2010 il
Consiglio di Stato ha autorizzato il Dipartimento delle istituzioni, in
collaborazione con il Centro dei sistemi informativi, a fornire ai detenuti dei
PC che hanno esaurito il loro ciclo di vita all’interno dell’amministrazione
cantonale in luogo di quelli personali. Ha inoltre delegato alla Direzione
delle Strutture carcerarie l’allestimento di un regolamento interno per la
gestione del materiale informatico e il recupero dei costi nei confronti dei
detenuti (risoluzione CdS 16.11.2010 n° __________).
2.5
Il 6.12.2010 è entrato in
vigore il regolamento sull’impiego dei mezzi informatici, adottato dalla
Direzione delle Strutture carcerarie cantonali, secondo il quale la persona incarcerata
può disporre unicamente di un PC noleggiato dalle strutture carcerarie
cantonali. Nello stesso si stabilisce inoltre che “(…) apparecchiature
informatiche e/o d’intrattenimento in possesso del detenuto al momento
dell’entrata in vigore del Regolamento possono essere tenuti ed usati fino al
30.06.2011
(…)” (regolamento sull’impiego dei mezzi informatici del
6.12
, p. 2).
2.6
In applicazione di detto
regolamento il direttore aggiunto delle strutture carcerarie cantonali ha così
imposto a RE 1, con decisione 8.3.2011 qui impugnata, di consegnare il suo
materiale informatico entro il 30.6.2011.
3.
3.1.
RE
1, nel suo reclamo 11/12.7.2011, afferma innanzitutto che “(…) la decisione
8.
marzo 2011 trova fondamento nel regolamento sull’impiego dei mezzi informatici,
il quale trova fondamento sull’art. 59 del Regolamento delle strutture carcerarie
del Cantone Ticino e nella risoluzione __________ del 16.11.2010 del Consiglio
di Stato il quale non richiama né si fonda su nessuna base legale di alcun
tipo. Tale risoluzione governativa non è dunque base legale sufficiente per
permettere l’adozione di un regolamento di impiego dei mezzi informatici che
comporti una così grande limitazione della libertà personale dei detenuti della
Stampa (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 1 s.).
3.2
Per costante giurisprudenza la libertà
personale è un diritto costituzionale previsto all’art. 10 cpv. 2 Cost.,
inalienabile e imprescrittibile, che garantisce le facoltà proprie alla natura
stessa dell'uomo di andare, venire e muoversi liberamente, il cui corollario è
costituito dalla proibizione di essere arrestato o internato arbitrariamente e
dal diritto di ogni persona di essere tutelata nella sua integrità fisica,
intellettuale, morale e spirituale: principio fondamentale del diritto
costituzionale, essa protegge inoltre, a titolo sussidiario, tutte le libertà
che si caratterizzano come una manifestazione elementare dello sviluppo e
dell'affermazione della personalità umana. Il diritto alla libertà personale
non è assoluto: restrizioni sono ammissibili se si fondano su di una base
legale, se sono sorrette da motivi preminenti d'interesse pubblico e non ledono
il principio della proporzionalità (art. 36 Cost.); comunque la libertà
personale non può essere soppressa completamente o privata del suo contenuto di
istituzione giuridica (DTF 114 Ia 357 consid. 5 con rimandi).
Per quanto compatibile con il loro stato di
detenzione, i detenuti beneficiano dei diritti fondamentali, incluso quello
della libertà personale, che è intangibile nella sua essenza, senza tuttavia il
diritto di avvalersi di tutte le forme di questo diritto costituzionale. I
detenuti non devono dunque essere limitati nella loro libertà individuale oltre
le esigenze del fine dell'istruttoria penale e dell'ordine dell'istituto di
detenzione. Ma, una volta in prigione, essi sottostanno alle restrizioni
imposte dalla loro condizione di detenuto e dal rapporto speciale che li lega
allo Stato (Sonderstatusverhältnis) (DTF 106 Ia 277, consid. 3). Per questo
motivo, per quanto
concerne la base legale, si applicano requisiti meno rigidi, ma le disposizioni
devono essere formulate in maniera sufficientemente chiara e univoca. Eventuali restrizioni delle condizioni
detentive, devono pertanto trovare riscontro in una base legale che le
definisca nelle grandi linee [“allgemeinen Erlass” (cfr. DTF 99 Ia 262,
consid. III)] ed essere rispettose del principio di proporzionalità. Il regime
di detenzione non può essere infatti lasciato al libero apprezzamento
dell’amministrazione del penitenziario. Tale regime a cui sottostanno i
detenuti deve essere almeno regolato “dans les grandes lignes” (e non in
dettaglio) da un decreto di
portata generale, che la
direzione del penitenziario sarà tenuta a rispettare. Le restrizioni alla
libertà dei detenuti derivanti dal regime di detenzione (le visite, le
passeggiate, i pasti o il controllo della corrispondenza) possono dunque
figurare in una legge materiale quale il regolamento della prigione, e non necessitano
una legge formale (cfr. DTF 106 Ia 277, consid. 3; U. HÄFELIN, W. HALLER, H. KELLER, Schweizerisches
Bundesstaatsrecht, 7. ed., n. 371; A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, volume I, n. 1760).
3.3
Nel caso in esame il provvedimento qui
contestato poggia su una valida base legale materiale: il regolamento delle
strutture carcerarie del Cantone Ticino, allestito dal Dipartimento delle istituzioni
su delega del Consiglio di Stato (delega prevista dall’art. 10 cpv. 4 del
regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del
6.3
), esclude, come già sopraindicato, al suo art. 59 l’accesso o lo
scambio di dati e informazioni sulla rete informatica da parte dei detenuti,
così come il possesso di apparecchi atti ad accedere alla rete.
Per attuare quest’ultimo divieto, ed in
ragione degli abusi constatati, il Consiglio di Stato ha adottato la risoluzione
del 16.11.2011 n° __________. Il successivo regolamento sull’impiego di mezzi
informatici del 6.12.2010, concretizza la risoluzione governativa del
16.11.2010
Il regolamento del Dipartimento (agente su delega del governo
cantonale) e la risoluzione del Consiglio di Stato, attuati tramite il regolamento
della Direzione, rappresentano pertanto delle basi legali materiali sufficienti.
4.
4.1.
A mente del reclamante
inoltre non vi sarebbe neppure un interesse pubblico preponderante atto a
giustificare un tale provvedimento: “(…) nella decisione qui reclamata si
sottolinea come siano stati riscontrati degli abusi da parte dei detenuti. La
medesima si limita però a riferire di come siano stati sequestrati due PC di
proprietà di due detenuti i quali avevano acceduto ad internet. (…). Due
semplici casi isolati non sono infatti assolutamente atti a giustificare una
così importante limitazione della libertà personale dei detenuti (…)”
(reclamo 11/12.7.2011, p. 4).
4.2
Possono costituire un
interesse pubblico atte a limitare la libertà personale le misure di polizia.
Quest’ultime sono restrizioni con lo scopo di tutelare il cittadino contro minacce
che mettono in pericolo l’ordine pubblico. Secondo la definizione classica del
Tribunale federale l’ordine pubblico comprende l’ordine pubblico propriamente
detto, la salute, la sicurezza, la moralità pubblica e la buona fede negli
affari (cfr. DTF 110 Ia 99). Per ordine pubblico propriamente detto si deve
intendere l’assenza di disordine, di atti di violenza contro le persone, i beni
o lo Stato stesso (cfr. A. AUER, G.
MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, n. 209 ss.).
4.3
Nel caso in esame è chiaro
come la misura adottata, e pertanto l’obbligo di consegna dei mezzi informatici
personali dei detenuti, è giustificata da un interesse pubblico rilevante e preponderante,
e dettata, in particolare, da motivi di sicurezza pubblica. Infatti evitare che
i detenuti possano avere contatti con l’esterno non controllati è essenziale in
una struttura carceraria dove la sicurezza deve essere garantita, accanto alla
certezza della pena. È dato quindi un evidente interesse pubblico.
5.5.1
RE 1 afferma, da ultimo, che “(…)
l’adozione di tale misura è totalmente disproporzionata, in quanto vi sono
altre misure meno incisive con le quali è possibile ottenere il medesimo risultato
(…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 3).
5.2
Ogni restrizione della libertà
personale deve rispettare, come già sopraindicato, il principio della
proporzionalità. Una delle componenti del principio della proporzionalità vuole
che la misura restrittiva scelta appaia come un mezzo necessario, efficace ed
adeguato per realizzare lo scopo d’interesse pubblico ricercato, senza eccedere
quanto è indispensabile per conseguirlo e tutelando il più possibile la libertà
del singolo (cfr. A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, volume II, n. 217 ss.). Pertanto, secondo
quanto stabilito dal Tribunale federale, la restrizione delle libertà dei
detenuti non può andare oltre ciò che è ritenuto necessario al fine di
perseguire lo scopo della detenzione, garantire la gestione regolare e non eccessivamente
dispendiosa della struttura penitenziaria e attuare il potere punitivo dello
Stato e l'ordinanza disciplinare (U. HÄFELIN, W. HALLER, H. KELLER, op.
cit., n. 374 s.).
5.3
Contrariamente a quanto asserito dal reclamante il
provvedimento adottato non viola il principio di proporzionalità. In effetti la
consegna del materiale informatico privato da parte dei detenuti è una misura
atta e necessaria ad evitare abusi all’interno del carcere, oltre ad essere
l’unico modo per garantire la sicurezza del penitenziario: controlli più
approfonditi dei PC di proprietà dei detenuti sarebbero tutt’altro che semplici
ed arrecherebbero costi supplementari all’amministrazione pubblica, non
garantendo risultati ugualmente efficaci (vista l’evoluzione della tecnologia
che, come affermato dalla Divisione della giustizia, rende molto più difficile
scoprire i casi di utilizzazione abusiva dell’informatica). Con la soluzione
adottata dal Consiglio di Stato ed attuata dalla Direzione i detenuti non sono privati
completamente della loro possibilità di utilizzare del materiale informatico: è
data loro l’opportunità di utilizzare dei PC, forniti dallo Stato, e dotati dei
programmi necessari per lo svolgimento delle loro attività professionali, formative
e d’intrattenimento. Il principio della proporzionalità, ed anche il postulato
della sussidiarietà, sono in concreto ottemperati.
6.
Si può dunque giungere alla conclusione
che la decisione della Divisione della giustizia qui impugnata, che obbliga RE 1 a consegnare il suo materiale informatico, è da tutelare in quanto fondata su una valida base
legale, sorretta da motivi preminenti di interesse pubblico e non lesiva del
principio di proporzionalità.
7.
RE 1 nel suo reclamo, rileva di trovarsi in stato di
indigenza. Postula quindi di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio
in relazione al presente gravame: “(…) nella presente fattispecie la
situazione finanziaria del ricorrente è notoriamente precaria, in quanto il
medesimo si trova attualmente in detenzione. È pertanto evidente come egli non sia
in grado di sopperire alle spese ricorsuali, per cui il presente gravame
risulta necessario (…)” (reclamo 11/12.7.2011, p. 6).
Tuttavia, per quanto riguarda la richiesta di gratuito
patrocinio del reclamante, la stessa è infondata in quanto una difesa, nel caso
concreto, non si impone per la tutela dei suoi interessi. La tassa di giustizia
e le spese sono ridotte al minimo.
8.
Il
gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese, ridotte, sono poste a carico
dell’insorgente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 10, 36 e 123 Cost.
fed., 74 s. e 84 CP, 393 ss. e 439 CPP, la legge sull’esecuzione delle pene e
delle misure per gli adulti, il regolamento sull’esecuzione delle pene e delle
misure per gli adulti, il regolamento delle strutture carcerarie del Cantone
Ticino, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a
carico di RE 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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