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Decisione

60.2011.237

Istanza di ispezione degli atti. Università quale istante (interesse scientifico e pubblico)

8 agosto 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i casi di suicidio utili per la ricerca, invitando contestualmente i suoi

collaboratori a prendere direttamente contatto con l’Istituto cantonale di

patologia (doc. 1.a).

In

data 20/21.07.2011 il procuratore generale ha trasmesso a questa Corte, per

competenza, l’istanza datata 12.01.2011, preavvisando favorevolmente la

richiesta, comunicando parimenti che "(…) il Ministero pubblico è in possesso dell’elenco dei casi a

partire dal 1999 che corrispondono a circa 450 eventi di suicidio. Da questi

casi la signora __________ dovrà estrapolare quelli che interessano la ricerca,

compulsando i relativi dossier" (scritto 20/21.07.2011, doc. 1).

2.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.

27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione

del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione

degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità

dell’ispezione".

3. Nella fattispecie in esame – ritenuti i

motivi addotti dall’__________ nella sua istanza e la finalità perseguita – si

deve senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai

sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, essendo alla presenza di un interesse sia

scientifico sia pubblico (analisi dei metodi di suicidio a scopo di prevenzione)

entrambi prevalenti sui diritti personali delle vittime del suicidio.

Considerandi

A

ciò aggiungasi che con decisione 5.10.2005 l’allora Camera dei ricorsi penali aveva

già riconosciuto all’IS 1 un interesse scientifico giusta l’art. 27 CPP TI (ora

art. 62 cpv. 4 LOG) in relazione al progetto di ricerca denominato "Prevenzione suicidio dai ponti"

(cfr. decisione 5.10.2005, inc. CRP 60.2005.211).

Di

conseguenza, questa Corte autorizza l’__________, rispettivamente i collaboratori

del PD Dr. med. __________ che si occupano del progetto di ricerca in questione,

a compulsare presso il Ministero pubblico (concordando i tempi di accesso con

il procuratore generale) gli incarti riguardanti i casi di suicidio del Canton

Ticino inerenti agli anni 1990 – 2010 e a raccogliere i dati disponibili e utili

per le loro incombenze.

Per

quanto attiene al segreto professionale/d’ufficio va rilevato che, in relazione

al progetto "Suizidmethoden

in der Schweiz: Eine detaillierte Erfassung" e a seguito dell’istanza

10.09.2010

dell’IS 1, l’11.10.2010

il presidente della Commissione federale di esperti per il segreto

professionale nella ricerca medica, richiamando la sua precedente decisione del

16.07

, ha emanato un’autorizzazione speciale ("Sonderbewilligung") ai sensi dell’art. 321bis CP (inerente al

segreto professionale in materia di ricerca medica) e dell’art. 2 Ordinanza

concernente l’autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di

ricerca medica (OATSP) [secondo cui le autorizzazioni particolari devono essere

limitate al progetto di ricerca cui si riferisce la domanda (cpv. 1); ogni

modifica del progetto di ricerca, in particolare dello scopo, deve essere

oggetto di una nuova domanda di autorizzazione (cpv. 2)] a favore del PD Dr. __________

(capo progetto), di __________, di __________, di __________ e di __________

(tutti collaboratori dell’IS 1), alla

quale gli stessi dovranno evidentemente attenersi (cfr., al proposito, copia decisioni 11.10.2010 e

16.07

, entrambe annesse all’istanza 12.01./21.07.2011, doc. 1.b).

4.

L’istanza è

accolta ai sensi del surriferito considerando. Ritenuta la finalità della richiesta,

si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustiza e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il vicepresidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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