60.2011.237
Istanza di ispezione degli atti. Università quale istante (interesse scientifico e pubblico)
8 agosto 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2011.237
Data decisione, Autorità:
08.08.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Università quale istante (interesse scientifico e pubblico)
ACCESSO AGLI ATTI
art. 64 cpv. 2 LOG
Incarto n.
60.2011.237
Lugano
8 agosto 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 12.01./21.07.2011 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere
agli incarti penali inerenti ai suicidi avvenuti tra gli anni 2000-2010 e ai
suicidi messi in atto dai ponti avvenuti tra gli anni 1990-2009 per uno studio
nazionale;
premesso che la richiesta datata 12.01.2011
è giunta al Ministero pubblico il 17.01.2011, che – per il tramite del procuratore generale John Noseda – l’ha, tra l’altro, trasmessa, per competenza,
a questa Corte il 20/21.07.2011, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Nell’ambito di un progetto di ricerca denominato "Suizidmethoden in der Schweiz:
Eine detaillierte Erfassung", in particolare in relazione al progetto
"Suizidprävention bei Brücken: Follow-up" su incarico dell’Ufficio federale delle
strade (USTRA), l’IS 1 (di seguito IS 1), per il tramite della psicologa __________,
con scritto intitolato "Studio
Nazionale Astra" e datato
12.01.2011 (ricevuto dal Ministero pubblico il 17.01.2011), ha domandato al
procuratore generale di poter ottenere l’autorizzazione alla raccolta di dati
sui suicidi avvenuti nel Canton Ticino inerenti al periodo 2000-2010 e sui
suicidi messi in atto dai ponti inerenti al periodo 1990-2009, rilevando
parimenti che l’Istituto cantonale di patologia ha già assicurato la sua
collaborazione al riguardo (scritto 12.01.2011 e documentazione ivi annessa,
doc. 1.b).
Con scritto 15.02.2011 il procuratore generale ha
comunicato all’IS 1 di concedere l’autorizzazione per la raccolta dei dati riguardanti
Fatti
i casi di suicidio utili per la ricerca, invitando contestualmente i suoi
collaboratori a prendere direttamente contatto con l’Istituto cantonale di
patologia (doc. 1.a).
In
data 20/21.07.2011 il procuratore generale ha trasmesso a questa Corte, per
competenza, l’istanza datata 12.01.2011, preavvisando favorevolmente la
richiesta, comunicando parimenti che "(…) il Ministero pubblico è in possesso dell’elenco dei casi a
partire dal 1999 che corrispondono a circa 450 eventi di suicidio. Da questi
casi la signora __________ dovrà estrapolare quelli che interessano la ricerca,
compulsando i relativi dossier" (scritto 20/21.07.2011, doc. 1).
2.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
3. Nella fattispecie in esame – ritenuti i
motivi addotti dall’__________ nella sua istanza e la finalità perseguita – si
deve senz’altro ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, essendo alla presenza di un interesse sia
scientifico sia pubblico (analisi dei metodi di suicidio a scopo di prevenzione)
entrambi prevalenti sui diritti personali delle vittime del suicidio.
Considerandi
A
ciò aggiungasi che con decisione 5.10.2005 l’allora Camera dei ricorsi penali aveva
già riconosciuto all’IS 1 un interesse scientifico giusta l’art. 27 CPP TI (ora
art. 62 cpv. 4 LOG) in relazione al progetto di ricerca denominato "Prevenzione suicidio dai ponti"
(cfr. decisione 5.10.2005, inc. CRP 60.2005.211).
Di
conseguenza, questa Corte autorizza l’__________, rispettivamente i collaboratori
del PD Dr. med. __________ che si occupano del progetto di ricerca in questione,
a compulsare presso il Ministero pubblico (concordando i tempi di accesso con
il procuratore generale) gli incarti riguardanti i casi di suicidio del Canton
Ticino inerenti agli anni 1990 – 2010 e a raccogliere i dati disponibili e utili
per le loro incombenze.
Per
quanto attiene al segreto professionale/d’ufficio va rilevato che, in relazione
al progetto "Suizidmethoden
in der Schweiz: Eine detaillierte Erfassung" e a seguito dell’istanza
10.09.2010
dell’IS 1, l’11.10.2010
il presidente della Commissione federale di esperti per il segreto
professionale nella ricerca medica, richiamando la sua precedente decisione del
16.07
, ha emanato un’autorizzazione speciale ("Sonderbewilligung") ai sensi dell’art. 321bis CP (inerente al
segreto professionale in materia di ricerca medica) e dell’art. 2 Ordinanza
concernente l’autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di
ricerca medica (OATSP) [secondo cui le autorizzazioni particolari devono essere
limitate al progetto di ricerca cui si riferisce la domanda (cpv. 1); ogni
modifica del progetto di ricerca, in particolare dello scopo, deve essere
oggetto di una nuova domanda di autorizzazione (cpv. 2)] a favore del PD Dr. __________
(capo progetto), di __________, di __________, di __________ e di __________
(tutti collaboratori dell’IS 1), alla
quale gli stessi dovranno evidentemente attenersi (cfr., al proposito, copia decisioni 11.10.2010 e
16.07
, entrambe annesse all’istanza 12.01./21.07.2011, doc. 1.b).
4.
L’istanza è
accolta ai sensi del surriferito considerando. Ritenuta la finalità della richiesta,
si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustiza e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il vicepresidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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