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Decisione

60.2011.24

Reclamo contro la decisione del GPC in materia di liberazione condizionale. Negata per pericolo di recidiva (prognosi sfavorevole) in quanto straniero senza permesso di dimora, senza documenti di legi

1 marzo 2011Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

sentenza 10.11.2010 (cresciuta in giudicato) il presidente della Corte delle assise

correzionali di Mendrisio in Lugano ha condannato il sedicente RE 1 alla pena

detentiva di nove mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto dall'11.8.2010 al 10.11.2010), siccome ritenuto colpevole di ripetuta infrazione e

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per fatti commessi tra l'aprile e

l'agosto 2010 (inc. TPC __________).

b. Ritenuto

che il qui reclamante si trova in espiazione di pena dal 10.11.2010, dedotto il carcere preventivo, egli ha raggiunto i 2/3, per la liberazione condizionale,

l'8.2.2011, mentre che il fine pena cadrà il 10.5.2011.

c. Nell'ambito

della procedura inerente l'esame della liberazione condizionale il giudice dei

provvedimenti coercitivi ha proceduto a raccogliere i preavvisi delle autorità

interessate.

L'Ufficio

di patronato in data 13.1.2011 ha espresso preavviso negativo in punto alla

liberazione condizionale del qui reclamante "fintanto che non possa

essere chiarita la sua identità e origine" (cfr. scritto 13.1.2011 dell'Ufficio di patronato, AI 2). In particolare quest'ufficio ha formulato una

prognosi negativa sulla base del fatto che RE 1 dovrà immediatamente lasciare

la Svizzera una volta scarcerato - siccome l'Ufficio federale della migrazione

non è entrato nel merito della sua domanda d'asilo -, e che per lui non è stato

possibile allestire un piano d'uscita, stante che egli è privo di un documento

di riconoscimento e che, pur sostenendo di essere cittadino del Ghana, ha dichiarato

di non volervi più far rientro bensì di volersi trasferire in Italia.

Pure

il direttore aggiunto delle strutture carcerarie cantonali, dir. __________, in

data 17.1.2011 ha formulato preavviso negativo "fintanto non sarà

possibile ottenere un documento per il suo rimpatrio" (cfr. scritto 17.1.2011, AI 5). Ciò in considerazione del fatto che RE 1, pur avendo tenuto in carcere

un comportamento considerato in generale corretto (malgrado un'ammonizione per

colluttazione con un altro detenuto), è privo di un documento di legittimazione

valido per il suo rimpatrio (previsto al momento della sua scarcerazione), al

quale egli non intende sottoporsi.

e. Il

1°.2.2011 il GPC ha sentito in udienza il sedicente RE 1. Egli ha confermato il

contenuto dei preavvisi delle suddette autorità, dichiarando in particolare che

"quello che c'è scritto nei rapporti che mi sono stati comunicati è

sostanzialmente giusto, io non voglio ritornare nel mio paese d'origine (che ho

lasciato quando avevo 14 anni) e quindi non faccio nulla perché mi si possa rimandare

lì. E' vero che a metà gennaio sono stato sentito e ho ribadito che non voglio

tornare al mio paese d'origine. E' pure vero che non ho documenti"

(cfr. verbale udienza 1°.2.2011 p. 1, AI 9). Egli ha altresì riconosciuto di

essere entrato in Svizzera, proveniente dall'Italia, per depositare domanda

d'asilo (domanda che non è stata presa in considerazione dall'autorità federale

competente) e di aver, poco dopo il suo arrivo nel nostro paese, "fatto

quanto risulta dalla sentenza di condanna e cioè trafficato con gli stupefacenti.

L'ho fatto perché era l'unico modo per guadagnare qualcosa non avendo la

possibilità di lavorare. Voglio comunque dire che era la prima volta che facevo

qualcosa del genere". Egli ha dipoi confermato che le sue vere

generalità sarebbero quelle da lui indicate alle autorità penali e quindi di

essere originario del Ghana. Egli ha concluso ribadendo nuovamente "che

non voglio tornare in Ghana, non ho più niente lì e se vi tornassi dovrei fare

una vita da schiavo" (cfr. verbale udienza 1°.2.2011 p. 2, AI 9).

f. Con

decisione 1°.2.2011, il GPC ha rifiutato di porre il qui reclamante al

beneficio della liberazione condizionale. Il giudice, dopo aver esposto un

breve istoriato personale e penale del qui reclamante ed aver ricordato il

diritto applicabile, ha valutato i preavvisi negativi espressi dalla Direzione

delle strutture carcerarie cantonali e del Patronato così come le dichiarazioni

rilasciate da RE 1 nell'udienza del 1°.2.2011, che fanno stato della di lui volontà

di non rientrare al proprio paese di origine e di sostanzialmente non

collaborare al ritrovamento rispettivamente alla formazione di un documento di

viaggio. In tali circostanze il giudice ha ritenuto concreto il rischio che il

reclamante, se posto al beneficio della liberazione condizionale, possa commettere

nuovamente reati (oltre che a permanere illegalmente sul nostro territorio),

stante che egli si verrebbe a trovare nella medesima situazione precedente il

di lui arresto.

g. Con

tempestivo gravame RE 1, sedicente, insorge contro la decisione del GPC postulando

la propria liberazione condizionale. Egli rileva, in sostanza, di essere pentito

per quanto da lui commesso ed assicura essersi trattato di "my first

and last time. I promis

I am going to start good life and work hard" (cfr. reclamo 3.2.2011, doc. 1a).

Considerandi

1.

1.1.

Il

1°.1.2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP), che ha portato all'abrogazione del Codice di

procedura penale ticinese (CPP TI) e alla riforma di diverse altre leggi

cantonali.

1.2

L'art. 439 cpv. 1 CPP ha lasciato ai Cantoni la

facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle

misure e di stabilire la relativa procedura.

A

livello cantonale il 1°.1.2011 è quindi entrata in vigore la nuova Legge sull'esecuzione

delle pene e delle misure per gli adulti del 20.4.2010 (nel seguito LEPM) che all'art. 10 lit. j conferisce al giudice dell'applicazione della pena (funzione

che dal 1°.1.2011 viene attribuita, giusta l'art. 73 LOG, al nuovo giudice dei

provvedimenti coercitivi) la competenza ad adottare le decisioni relative alla

liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e

95.

cpv. 3-5 CP). Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al

Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti

CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM).

Ciò,

in buona sostanza, valeva già mutatis mutandis nel diritto previgente giusta

i combinati disposti degli art. 339 cpv. 1 lit. j CPP TI e 7 della Legge

sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 27.11.2006 in vigore sino al 31.12.2010.

Ne

consegue che il presente gravame - tempestivo - è ricevibile in ordine, essendo

presentato dal destinatario della decisione qui impugnata.

2.

2.1.

L'art.

86.

cpv. 1 CP stabilisce che quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena,

ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente

se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si

debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP). Se non concede la liberazione condizionale,

l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno (art. 86

cpv. 3 CP).

2.2

La

liberazione condizionale non costituisce né un diritto, né un favore, né un

atto di clemenza o di grazia che il detenuto è libero di accettare o di

rifiutare (DTF 101 Ib 452 cons. 1). Si tratta di una modalità d'esecuzione

della pena detentiva, ossia della quarta ed ultima fase del regime progressivo

d'espiazione della condanna, precedente la liberazione definitiva. Come tale

essa costituisce la regola da cui conviene scostarsi solo se sussistono valide

ragioni per ritenere che essa non sarà efficace. Ove l'autorità vi si discosti,

è tenuta ad indicare i motivi che giustificano la sua decisione (DTF 133 IV 201

cons. 2.3; 124 IV 193 cons. 4d; 119 IV 5 cons. 2; PRA 6/2000, p. 534).

2.3

Dal

punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal

precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802). Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP c'è stata tuttavia una

modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto "se si può

presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà" (art. 38 cifra 1

vCP) con la nuova disposizione la liberazione va concessa se "non si

debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti". Si passa in altre

parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro

del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010

del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 cons. 2.2), ciò che è rilevante nei casi

intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la

nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che

la giurisprudenza sviluppata con l'art. 38 vCP rimane applicabile (decisione TF

6B_428/2009 del 9.7.2009; DTF 133 IV 201 cons. 2.2).

La

prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva,

che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del

suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della

commissione dei reati che sono alla base della condanna, e, soprattutto, il

grado del suo eventuale ravvedimento così come le condizioni nelle quali ci si

può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisione 6B_714/2010 del

4.1.2011

cons. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.7.2009 cons. 1.1.; DTF 133 IV 201 cons. 2.3). Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata

limitata, vanno esaminate la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà,

rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente

scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da

regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla sua

risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193

cons. 4).

La

natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene

giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è

determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le

circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui

permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza

sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3). Per quanto riguarda la

condotta tenuta durante l'esecuzione della pena solo comportamenti che hanno

gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé

l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la

liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere

esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119

IV 6 cons. 1a con rif.).

3.

Dagli

atti emerge che RE 1 ha pacificamente espiato i 2/3 della condanna e che il

comportamento da lui tenuto in carcere, occupandosi di lavori manuali e di

lavori nel laboratorio di meccanica, è da considerare in ordine, malgrado

un'ammonizione per colluttazione con un altro detenuto (cfr. scritto 17.1.2011 della Direzione del penitenziario, AI 5).

È

la prognosi sfavorevole in punto al rischio che il reclamante commetta nuovi

reati se posto in libertà anticipata, ad essere, nel caso concreto,

determinante per il rifiuto della liberazione condizionale. Prognosi negativa che

anche in questa sede deve essere confermata sulla base della valutazione

complessiva delle seguenti circostanze.

RE

1, sedicente, originario del Ghana nato il __________, avrebbe, a suo dire__________

il 19.4.2010 (all'età di 21 anni) per depositare una domanda d'asilo, a seguito

della quale ha ottenuto il permesso N (scaduto il 18.10.2010) ed è stato collocato presso il Centro della Croce Rossa a Paradiso. Subito si è inserito nell'illecito

traffico degli stupefacenti e, avendo venduto al dettaglio, sull'arco di quasi

quattro mesi (dal 19.4.2010 all'11.8.2010), all'incirca 70 grammi di cocaina (pura al 18 %) in ovuli e avendone altresì consumata personalmente per un

breve periodo prima del suo arresto (avvenuto l'11.8.2010), è incorso nella condanna pronunciata il 10.11.2010 dal presidente della Corte delle assise

correzionali, di cui egli sta tuttora espiando la pena.

Sprovvisto

di qualsiasi documento di legittimazione e non essendosi premurato per cercare

di ottenerlo onde permettere l'accertamento delle sue generalità e della sua

origine, nel novembre 2010 l'Ufficio federale della migrazione non è entrato in

materia della domanda d'asilo deposta dal qui reclamante e ne ha ordinato

l'immediato allontanamento dalla Svizzera dopo la sua scarcerazione.

RE

1, come da lui stesso dichiarato a varie riprese, è determinato nel non voler far

rientro nel di lui asserito paese d'origine. Ancora davanti al GPC nell'udienza

del 1°.2.2011 egli ha ribadito "io non voglio ritornare nel mio paese d'origine

(che ho lasciato quando avevo 14 anni) e quindi non faccio nulla perché mi si

possa rimandare lì" (cfr. verbale di udienza 1°.2.2011, p. 1, AI 9). In

questo senso, nel periodo di carcerazione, egli non ha fornito la minima collaborazione

alle preposte autorità e, malgrado gli sforzi profusi dalle stesse, a tutt'oggi

egli non possiede documenti d'identità e nemmeno documenti di viaggio, atti a permetterne

il rimpatrio o l'allontanamento verso un altro paese al termine dell'espiazione

della pena.

L'Ufficio

di patronato si è di fatto trovato nell'impossibilità di allestire per lui un

piano d'uscita; nello scritto 17.1.2011 esso ha altresì precisato che "per quanto di nostra competenza, abbiamo tentato di coinvolgere l'interessato

nella collaborazione per il recupero dei documenti d'identità. Egli ha

ripetutamente dichiarato di essere nella più totale impossibilità di farsi in

qualsiasi modo aiutare per l'invio di un documento" (cfr. scritto 17.1.2011 dell'Ufficio di patronato, AI 4).

Miglior

successo non è pertoccato alla Sezione della popolazione di Bellinzona, la

quale, dopo aver sentito RE 1 in punto alle sue vere generalità nonché alla sua

volontà di dare seguito all'ingiunzione di abbandono del territorio svizzero,

ha riferito come quest'ultimo "si è rifiutato di collaborare,

dichiarando espressamente di non essere disposto a rientrare nel suo paese

d'origine" (cfr. scritto 31.1.2011 della Sezione della popolazione, AI 8).

Il

reclamante, pur conscio dell'ordine di allontanamento emanato a suo carico e

quindi dell'impossibilità di ottenere un permesso di soggiorno nel nostro

paese, non ha in vista altro progetto se non quello di comunque permanere in

Svizzera, o quantomeno in Europa, e dunque quello di venire a trovarsi in una

situazione d'illegalità dal profilo del diritto degli stranieri, senza alcuna

prospettiva di inserimento professionale. Ciò che lo espone, inevitabilmente,

alla clandestinità nonché al rischio che egli si dia alla latitanza per

sottrarsi al rimpatrio legale, al quale si oppone con ogni mezzo. In tali

circostanze se si pon mente alla facilità con cui egli, poco più che ventenne, giunto

per la prima volta in un paese per lui estraneo, pendente ancora la sua domanda

d'asilo, si è subito inserito nel commercio illecito degli stupefacenti vendendo

al dettaglio ovuli di cocaina, il rischio che egli, una volta posto in libertà

anticipata, ricada nella commissione di nuovi reati è altamente probabile e

concreto, posto altresì come egli non possa far capo ad alcun sostegno

familiare ed economico.

Egli

stesso ha riconosciuto che "E' vero che poco dopo il mio arrivo in

Svizzera ho fatto quanto risulta dalla sentenza di condanna e cioè che ho

trafficato con gli stupefacenti. L'ho fatto perché era l'unico modo per

guadagnare qualcosa non avendo la possibilità di lavorare". (cfr.

verbale di udienza 1°.2.2011 davanti al GPC, p. 1, AI 9).

Nel

caso in esame data l'esistenza del pericolo di recidiva viene a mancare un presupposto

per la concessione della liberazione condizionale ex art. 86 cpv. 1 CP, così

che la decisione impugnata ha da essere tutelata.

4.

Il

reclamo va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al

minimo per tener conto delle verosimili possibilità finanziarie del reclamante,

gli devono essere poste a carico.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 12 LEPM, 86 CP, 38 vCP,

25 LTG, ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1, attualmente c/o PCT La

Stampa, Lugano.

3. Rimedio di diritto:

Contro il presente giudizio è dato ricorso

in materia penale al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni

dall'intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

-

;

-

per conoscenza:

-

.

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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