60.2011.248
Istanza di ispezione degli atti. erede di un defunto quale istante
9 agosto 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2011.248
Data decisione, Autorità:
09.08.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. erede di un defunto quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.248
Lugano
9 agosto 2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/29.07.2011 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia del referto autoptico
inerente al suo defunto zio;
premesso che la richiesta datata 20.07.2011
è giunta al Ministero pubblico il 22.07.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Margherita
Lanzillo – l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte il 28/29.07.2011, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.La mattina del __________, verso le ore 09:30, a __________,
il nipote di †__________ (__________) ha rinvenuto nell’appartamento
di quest’ultimo il suo corpo esanime (cfr. rapporto di costatazione 14.01.2009,
inc. MP __________). A seguito di quanto accaduto, l’allora sostituto
procuratore pubblico Margherita Lanzillo ha ordinato l’autopsia sulla salma
della vittima allo scopo di verificare l’esatta causa del decesso (scritto
27.12.2008, inc. MP __________). Il 9.03.2009 è stato allestito il relativo
rapporto (ricevuto dal Ministero pubblico il 16.03.2009): i periti sono giunti
alla conclusione che la causa del decesso di †__________ sia da ricondurre ad un impiccamento (referto autoptico 9/16.03.2009,
p. 8, inc. MP __________). L’incarto penale è stato archiviato il 18.03.2009
(scritto 18.03.2009, inc. MP __________).
2.Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero
pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 (quale unico erede del defunto †__________), per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, chiede
copia degli atti del
surriferito procedimento penale, segnatamente del referto autoptico, richiamando contestualmente lo scritto
18.03.2009 dell’allora procuratore pubblico (in cui aveva, tra l’altro,
avvertito gli eredi della defunta vittima che gli atti potevano essere
consultati, previo appuntamento, presso il Ministero pubblico) e il certificato
ereditario 8.06.2011 della __________ (attestante che egli è effettivamente l’unico
erede di †__________) (doc. 1.a).
Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico non ha formulato osservazioni in
merito.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.Nella fattispecie in esame è adempiuto un interesse
giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte dell’erede istante
a conoscere l’esatta causa del decesso di suo zio.
Di conseguenza il referto
autoptico 9/16.03.2009 viene trasmesso, in copia, al patrocinatore dell’istante
unitamente alla presente decisione (come richiesto).
Questa Corte autorizza
inoltre l’avv. PR 1, rispettivamente IS 1, ad esaminare e, se del caso, a fotocopiare
gli altri atti dell’incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico,
concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Margherita Lanzillo.
5.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste
a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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