Lexipedia

Decisione

60.2011.25

Istanza di ispezione degli atti. già parte al procedimento quale istante

9 febbraio 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i medesimi principi dell’art. 27 CPP TI, pur essendo stata la qui istante parte

(nonostante non abbia inoltrato formale querela nei confronti di __________ ha

dato avvio all’apertura di un procedimento penale) nel procedimento nel

frattempo terminato (archiviato), essa deve seguire la procedura allora prevista

dall’art. 27 CPP TI (ed ora art. 62 cpv. 4 LOG) e dimostrare un interesse

giuridico legittimo.

Giusta i

lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava, infatti, anche alle

richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era

terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Giusta i

successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,

l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione

speciale dell’8.11.1994 p. 19).

Lo stesso

principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

Considerandi

6.

Nella fattispecie in esame è pacifico

l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia della corrispondenza intercorsa tra il

Ministero pubblico e quest’ultima inerenti all’incarto penale NLP __________ - MP __________, poiché l’ha interessata personalmente in veste di

parte. La stessa ha dato avvio all’apertura del procedimento penale mediante il

suo scritto 21/24.8.2010 (AI

1, NLP __________ - MP __________).

Il medesimo è stato archiviato il 24.9.2010, poiché la qui istante non ha

voluto presentare formale querela penale nei confronti di __________.

A ciò va

aggiunto che essa ha bisogno della documentazione richiesta, in quanto il

15.2.2011

si deve presentare in polizia.

Di

conseguenza, copia di tutti gli atti dell’incarto penale NLP __________ - MP __________ [scritto 21/24.8.2010 (AI 1); scritto SPP

24.8.2010

(AI 2); scritto 25/26.8.2010 (AI 3); scritto SPP 27.8.2010 (AI 4);

scritto 16/17.9.2010 (AI 5); citazione 20.9.2010 (AI 6); scritto 21/21.9.2010

(AI 7) e scritto SPP 24.9.2010 (AI 8)], vengono trasmessi all’istante

unitamente alla presente decisione.

7.

L’istanza

è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia e le

spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, sulle spese

l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La tassa di

giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 55.--, per complessivi CHF 155.--

(centocinquantacinque), sono poste a carico di IS 1, c/o __________, __________.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster