60.2011.25
Istanza di ispezione degli atti. già parte al procedimento quale istante
9 febbraio 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2011.25
Data decisione, Autorità:
09.02.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte al procedimento quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.25
Lugano
9 febbraio
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20.1./4.2.2011 –
completata l’8.2.2011 – presentata da
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione
della corrispondenza intercorsa tra il Ministero pubblico e l’istante in
relazione all’incarto NLP __________ - MP __________;
premesso che la richiesta datata 20.1.2011
è giunta al Ministero pubblico il 24.1.2011, che – per il tramite del
procuratore pubblico Marisa Alfier – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte il 4.2.2011, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito dello scritto 21/24.8.2010 inviato da IS 1 al Ministero pubblico [mediante
il quale ha chiesto di inoltrare una diffida a __________, allegando parimenti,
per conoscenza, copia dello scritto 21.8.2010 intitolato "Denuncia per
la Polizia di __________ __________ " inviato al Comando di Polizia di
__________ (AI 1, inc. NLP __________ - MP __________)], l’allora sostituto
procuratore pubblico Marisa Alfier ha aperto un procedimento penale / incarto
penale (inc. NLP ____________________).
Tra le parti
(unicamente tra IS 1 e il magistrato inquirente) è susseguito uno scambio
epistolare (AI 2 – AI 8, inc. NLP __________ - MP __________). L’ultimo scritto
che figura agli atti, trasmesso dal magistrato inquirente a IS 1, è datato
24.9.2010 ["(…) come già le avevo comunicato in data 24 agosto 2010 non
spetta al Ministero pubblico inviare diffide. Prendo atto della sua volontà di
non voler inoltrare formale querela penale nei confronti del signor __________.
La citazione per il verbale di interrogatorio fissato per il 07 ottobre 2010
viene annullata e l’incarto verrà pertanto archiviato senza ulteriori
comunicazioni" (AI 8, inc. NLP __________ - MP __________)].
2. Con la
presente istanza – completata l’8.2.2010 su richiesta 7.2.2010 di questa Corte
– IS 1 chiede la trasmissione dell’intera corrispondenza intercorsa tra il
Ministero pubblico e lei inerenti a __________ e dello scritto inviato al Comando
di polizia di __________, trasmesso, per conoscenza al Ministero pubblico,
poiché "(…) mi devo presentare il 15 febbraio 2011 in polizia e ho bisogno della corrispondenza sopra citata"
(scritto 8.2.2011, doc. 3).
3. Il
previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI), in vigore
dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera
dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente
su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera
dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
Dal 1°.1.2011
l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli
articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4).
Per contro, per quanto concerne l’esame di
procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), a livello
cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dall’1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del
procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27
CPP TI.
4. Valendo
Fatti
i medesimi principi dell’art. 27 CPP TI, pur essendo stata la qui istante parte
(nonostante non abbia inoltrato formale querela nei confronti di __________ ha
dato avvio all’apertura di un procedimento penale) nel procedimento nel
frattempo terminato (archiviato), essa deve seguire la procedura allora prevista
dall’art. 27 CPP TI (ed ora art. 62 cpv. 4 LOG) e dimostrare un interesse
giuridico legittimo.
Giusta i
lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava, infatti, anche alle
richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era
terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Giusta i
successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso
principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
Considerandi
6.
Nella fattispecie in esame è pacifico
l’interesse giuridico legittimo dell’istante ad ottenere copia della corrispondenza intercorsa tra il
Ministero pubblico e quest’ultima inerenti all’incarto penale NLP __________ - MP __________, poiché l’ha interessata personalmente in veste di
parte. La stessa ha dato avvio all’apertura del procedimento penale mediante il
suo scritto 21/24.8.2010 (AI
1, NLP __________ - MP __________).
Il medesimo è stato archiviato il 24.9.2010, poiché la qui istante non ha
voluto presentare formale querela penale nei confronti di __________.
A ciò va
aggiunto che essa ha bisogno della documentazione richiesta, in quanto il
15.2.2011
si deve presentare in polizia.
Di
conseguenza, copia di tutti gli atti dell’incarto penale NLP __________ - MP __________ [scritto 21/24.8.2010 (AI 1); scritto SPP
24.8.2010
(AI 2); scritto 25/26.8.2010 (AI 3); scritto SPP 27.8.2010 (AI 4);
scritto 16/17.9.2010 (AI 5); citazione 20.9.2010 (AI 6); scritto 21/21.9.2010
(AI 7) e scritto SPP 24.9.2010 (AI 8)], vengono trasmessi all’istante
unitamente alla presente decisione.
7.
L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. La tassa di giustizia e le
spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, sulle spese
l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di
giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 55.--, per complessivi CHF 155.--
(centocinquantacinque), sono poste a carico di IS 1, c/o __________, __________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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