60.2011.257
Reclamo contro la decisione del Divisione della giustizia che ha negato l'accesso agli atti e ha confermato la sanzione disciplinare di 3 giorni in cella di rigore. Legittimazione: interesse attuale.
31 ottobre 2011Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2011.257
Data decisione, Autorità:
31.10.2011, CRP
Titolo:
Reclamo contro la decisione del Divisione della giustizia che ha negato l'accesso agli atti e ha confermato la sanzione disciplinare di 3 giorni in cella di rigore. Legittimazione: interesse attuale. Ricevibilità. Violazione del diritto di essere sentito
COGNIZIONE DELL'AUTORITÀ DI RICORSO
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
ESECUZIONE DELLE PENE
LEGITTIMAZIONE
OBBLIGO DI DENUNCIA
PROCEDURA DISCIPLINARE
RICEVIBILITÀ
art. 29 agg. 2 COST
art. 302 CPP
art. 382 agg. 1 CPP
art. 393 CPP
art. 91 CPS
art. 12 agg. 2 LEPMS
art. 48 REPMS
art. 49 REPMS
art. 50 REPMS
art. 57 REPMS
Incarto n.
60.2011.257
Lugano
31 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 5/8.08.2011 presentato da
RE 1
contro
la decisione 26.07.2011 della Divisione della giustizia, con cui ha confermato la decisione della Direzione del PCT che gli ha inflitto
la sanzione disciplinare dell'isolamento in cella di rigore della durata di 3
giorni;
richiamate le osservazioni 13/14.09.2011 e 27/28.09.2011 (duplica) della Divisione della giustizia, concludenti per la
reiezione del reclamo;
richiamate altresì le osservazioni di
replica 19/20.09.2011 di RE 1, nonché preso atto del di lui ulteriore scritto
30.09/3.10.2011;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. RE
1 (1978) si trova in detenzione presso il Penitenziario cantonale "La
Stampa", dove sta espiando la pena detentiva di sei anni inflittagli in
data 23.02.2010 dalla Corte delle assise criminali siccome riconosciuto autore
colpevole dei reati di coazione sessuale e violenza carnale nonché atti
sessuali con fanciulli in danno di una bambina minorenne.
Dedotto
il carcere preventivo sofferto dal 24.06.2009 al 23.02.2010, la fine della pena è prevista per il 23.06.2015.
b. La
mattina del 19.04.2011, presso il laboratorio della Sezione B del penitenziario,
sarebbe sorto un diverbio tra RE 1 ed un altro detenuto, __________, nel corso
del quale si sarebbero scambiati degli epiteti e per finire il primo avrebbe
lanciato contro il secondo una pinza taglialamiera e altri oggetti di lavoro.
c. Dopo
aver sentito RE 1 il 21 e 22.04.2011 e __________ il 21.04.2011 in relazione al suddetto episodio, la Direzione del Penitenziario con decisione
26.04.2011 ha inflitto al qui reclamante una sanzione disciplinare di tre
giorni di isolamento in cella di rigore, che egli ha scontato dal 26.04.2011 ore 14.30 al 29.04.2011 ore 14.30.
d. Preso
atto di tale sanzione disciplinare RE 1, con scritto del 26.04.2011, ha chiesto
alla Direzione delle strutture carcerarie di essere informato sulle
dichiarazioni rilasciate dal Capoarte e dal codetenuto circa i fatti accaduti
il 19.04.2011 al fine di inoltrare reclamo alla Divisione della giustizia
contro la decisione del 26.04.2011. Nel contempo egli ha iniziato uno sciopero
della fame, che nel seguito ha interrotto.
Il
27.04.2011 il Direttore aggiunto delle Strutture carcerarie cantonali, insieme
a un caposorvegliante, lo ha visitato in cella di rigore, e gli ha comunicato
verbalmente, fra l'altro, che i "rapporti redatti dai CArte, dovrà
menzionarli nel reclamo alla Divisione, la quale ci darà eventualmente indicazioni
sul da farsi" (scritto 27.04.2011, sub doc. 2 allegato alla lettera 10.08.2011
della Divisione della giustizia). In altri termini, egli avrebbe dovuto sollevare
il problema nel gravame da introdurre davanti alla Divisione della giustizia e
richiedere in quella sede i documenti che lo interessavano.
e. RE
1, con lettera del 28.04.2011, ha comunque nuovamente chiesto alla Direzione
delle strutture carcerarie di ottenere le dichiarazioni dei Capiarte e del
co-detenuto coinvolto, sollecitando una risposta scritta al proposito.
Conseguentemente,
in calce a tale lettera, il Direttore aggiunto delle Strutture carcerarie il 2.05.2011
ha replicato di avergli già dato una risposta in occasione della sua visita in
cella di rigore e di voler attendere, "qualora (Camyurdu) avesse
inoltrato reclamo alla Divisione, eventuali indicazioni del caso" da
parte di detta autorità (scritto 2.05.2011, sub doc. 2 allegato alla lettera 10.08.2011
della Divisione della giustizia).
f. Con
scritto 2.05.2011 - consegnato in busta chiusa al Direttore delle strutture
carcerarie che il 4.05.2011 ha, a sua volta, trasmesso alla Divisione della
giustizia - RE 1 ha presentato reclamo sostenendo che "il 26.04.2011
sono stato sanzionato 3(tre) giorno cella di rigore. Ho avvisato il direzione
di carcere sulla mio intenzione di fare ricorso(reclamo) sulla tale sanzione. E
ho chiesto anche dichiarazione di altre persone sulla questione. Purtroppo il
direzione ha risposto negativo. Vi mando il decisione di direzione datata 02.05.2011.
Vorrei avere conoscenza su tutti dichiarazione e su tutti altri documenti sulla
questione" (doc. 1, allegato
alla lettera 10.08.2011 della Divisione della giustizia).
g. La
Divisione della giustizia, interpretando lo scritto 2.05.2011 di RE 1 quale
reclamo avverso la decisione 26.04.2011 vertente sulla sanzione disciplinare di
tre giorni di isolamento in cella di rigore, in data 5.07.2011 ha trasmesso
copia dello stesso al Direttore delle strutture carcerarie impartendogli un
termine per formulare le proprie osservazioni, con particolare riferimento alla
censura secondo cui egli non avrebbe avuto la facoltà di esaminare le
dichiarazioni del Capoarte e dell'altro detenuto coinvolto nella colluttazione.
Osservazioni che tale autorità ha inoltrato l'8.07.2011.
h. Con
lettera 25.07.2011 (pervenuta alla Divisione della giustizia il 3.08.2011) RE 1,
riferendosi al suo precedente scritto di data 2.05.2011, ha nuovamente postulato
di avere "tutti documenti particolarmente dichiarazioni di capoarte e
co-detenuto" onde preparare un reclamo contro la sanzione disciplinare
inflittagli nonché per preparare delle asserite denunce contro l'operato della
Direzione del carcere. Nel poscritto della stessa, egli ha ribadito che "sia nella lettera di 2 maggio, sia nella questa
lettera chiedo solamente di avere i documenti. Fino ad ora non ho detto niente
perche decisione di direzione non accetto eccetera. Solo ho scritto che vorrei
fare reclamo e per questo ho bisogno i documenti. vorrei ripetere solo chiedo
di avere i documenti. una volta che ricevo i documenti, piu presto mandero mio
reclamo sul questione, motivato e molto dettagliato" (doc. 7, allegato alla lettera 10.08.2011 della Divisione della
giustizia).
i. Con
decisione 26.07.2011 (intimata lo stesso giorno) la Divisione della giustizia
ha respinto il reclamo 2.05.2011 di RE 1.
In
particolare tale autorità ha ritenuto che, dal profilo giuridico, l'unica
contestazione sollevata dal reclamante sarebbe stata la violazione del suo
diritto di essere sentito. Diritto questo che, a mente della stessa, nel caso
concreto non sarebbe stato leso, da un lato poiché egli sarebbe stato sentito
il 22.04.2011 (dunque prima della decisione che lo ha sanzionato
disciplinarmente) davanti al direttore aggiunto del carcere, che gli avrebbe
spiegato i motivi che avrebbero portato alla sanzione disciplinare nonché riferito
delle scuse (accettate da RE 1) dell'altro detenuto coinvolto nella lite.
Dall'altro lato per tale autorità non vi sarebbe violazione del diritto di
essere sentiti in considerazione della giurisprudenza dell'Alta Corte che
consentirebbe la limitazione dei diritti costituzionali o convenzionali del
detenuto a quanto necessario per il raggiungimento dello scopo della detenzione
o a permettere il funzionamento normale dello stabilimento.
Essa
ha per concludere rilevato che "in ultima analisi, il provvedimento
litigioso è conforme al principio della proporzionalità, cosicché il presente
gravame deve essere respinto" (decisione 26.07.2011, p. 2).
l. Con scritto 5/8.08.2011 RE 1 insorge contro
la decisione 26.07.2011 della Divisione della giustizia chiedendone l'annullamento
e "di ordinare a tale persone di inviare a me i documenti che ho
chiesto".
Sostiene
inoltre che tale decisione sarebbe "fuori di procedura",
"contro procedura", in quanto respingerebbe un reclamo che
egli non avrebbe a tutt'oggi potuto ancora inoltrare per non aver ancora ricevuto
la documentazione da lui postulata.
m. Con
osservazioni 13/14.09.2011 la Divisione della giustizia evidenzia in primo luogo
che "lo scritto, inviato il 2 maggio 2011 dal signor RE 1 alla
Divisione della giustizia, poteva essere legittimamente interpretato come un
reclamo proposto contro la sanzione disciplinare (...), reclamo nel quale
l'interessato ha essenzialmente fatto valere la censura, di natura formale, di
non aver potuto esaminare i documenti relativi alla causa"
(osservazioni 13/14.09.2011, p. 1).
Per
il resto ribadisce come la giurisprudenza permetta di limitare l'esercizio dei
diritti costituzionali dei carcerati, "nella misura in cui ciò sia necessario
per garantire lo scopo della detenzione e il funzionamento normale dello
stabilimento", ciò che sarebbe il caso nella fattispecie esistendo
infatti in concreto "un interesse pubblico preponderante a garantire la
convivenza pacifica e normale all'interno del carcere" vista la
colluttazione sorta tra il qui reclamante e un altro detenuto.
Sostenuta
"nel merito" la conformità della sanzione disciplinare
litigiosa e l'esistenza dei presupposti atti a giustificarla, conferma infine
la richiesta di respingere il gravame.
n. Delle
ulteriori argomentazioni nel reclamo, della replica, così come della duplica della
Divisione della giustizia, si dirà - per quanto necessario - in corso di
motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Il
Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale,
CPP), in vigore dall'1.01.2011, all'art. 439 cpv. 1 CPP lascia ai Cantoni la
facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle
misure e di stabilire la relativa procedura.
L’art.
12.
cpv. 2 della Legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
del 20.04.2010 (LEPM) [RS 4.2.1.1.], entrata in vigore l'1.01.2011, stabilisce
che sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro
10.
giorni le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure
(ovverossia non quelle di cui al cpv. 1 dell'art. 12 LEPM emanate dal giudice
dell’applicazione della pena nei casi elencati all'art. 10 LEPM, bensì le altre
decisioni in materia di esecuzione pene e misure che competono alle autorità
amministrative cantonali); si applica per analogia la procedura prevista negli
art. 379 ss. CPP.
In
questo senso la legislazione cantonale in materia d'esecuzione delle pene e
delle misure - prevedendo un controllo generale da parte di un'autorità
giudiziaria (di reclamo) delle decisioni rese dalle autorità amministrative
cantonali competenti - va oltre quanto richiesto dalla giurisprudenza in relazione
agli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, che impone un controllo da parte di un'autorità
giudiziaria delle sanzioni disciplinari che oltrepassano i venti giorni di
isolamento in cella di rigore, in quanto ritenute assumere, oltre tale soglia,
un carattere penale (sentenza TF 6B_34/2009 del 20.04.2009, consid. 2).
1.2
Con
il reclamo ex art. 393 ss. CPP si possono censurare le violazioni del diritto,
compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o
ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o
incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393
cpv. 2 lit. c CPP).
Il gravame deve essere presentato per
iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare
all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.
In particolare la persona o l'autorità che
lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i
motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.
385.
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.3
Il reclamo, inoltrato il 5/8.08.2011 alla
Corte dei reclami penali contro la decisione 26.07.2011 della Divisione della
giustizia, è tempestivo.
1.4
Giusta
l'art. 382 cpv. 1 CPP sono legittimate a ricorrere contro una decisione le
parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla
modifica della stessa.
1.4.1
Per stabilire se sia dato un interesse
giuridicamente protetto ai sensi della norma testé citata, è necessario
considerare la disposizione violata ed il bene giuridico difeso. Se il bene
giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale,
patrimonio, onore e libertà personale), legittimato è colui che subisce
l’illecito. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi
collettivi, sono da considerare legittimati coloro che sono stati
effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio
patito sia conseguenza diretta dell’azione delittuosa (Commentario CPP – M.
MINI, art. 382 CPP n. 5).
1.4.2
L’interesse
giuridicamente protetto presuppone che il ricorrente sia personalmente,
direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che intende
impugnare: in taluni casi, è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario
CPP – M. MINI, art. 382, n. 5; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n.
2).
La
lesione è personale nel senso che la decisione tocca il ricorrente nei suoi
diritti: non è ammesso in materia penale un ricorso "popolare" (Commentario
CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 6).
La
lesione inoltre è diretta se tocca la persona o il patrimonio del ricorrente
(Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 7); un semplice effetto riflesso
("Reflexwirkung") non è sufficiente (ZK StPO – V. LIEBER, art.
382.
CPP n. 7).
Infine
un interesse è giuridicamente protetto se
la lesione è attuale, ovverossia se la stessa espleta ancora i suoi effetti al
momento della presentazione del gravame (Commentario CPP – M. MINI, art. 382
CPP n. 8).
La
giurisprudenza del Tribunale federale prescinde dall'interesse attuale
allorquando lo stesso farebbe ostacolo al controllo di costituzionalità di un
atto che potrebbe ripresentarsi in ogni momento in circostanze simili e che, in
ragione della sua breve durata o dei suoi effetti limitati nel tempo,
sfuggirebbe così sempre alla censura della Corte suprema nonché allorquando
esiste un interesse pubblico importante a risolvere una pretesa questione di
principio (DTF 127 I 164 consid. 1a; 124 I 231 consid. 1b e sentenze citate; ZK
StPO – V. LIEBER, art. 382 CPP n. 13).
1.4.3
Nel
caso in esame il qui reclamante chiede di poter visionare dei documenti alla base
della decisione della Direzione delle strutture carcerarie con cui gli sono
stati inflitti tre giorni di isolamento in carcere di rigore ormai, in assenza
di effetto sospensivo, subiti, onde poter interporre compiutamente reclamo
contro tale decisione.
Nell'ottica
dell'interesse attuale sorgono due diversi problemi. Anzitutto il fatto che la
sanzione disciplinare inflittagli è nel frattempo già stata eseguita. In
secondo luogo il reclamante con il proprio gravame (e già in precedenza davanti
alla Divisione) chiede i documenti con l'intenzione di utilizzarli per un
ricorso che, a suo dire, non ha ancora presentato ed i cui termini sono ormai
trascorsi da tempo.
Riguardo
al primo problema, per la giurisprudenza più autorevole l'esecuzione del
provvedimento disciplinare non sopprime forzatamente l'interesse giuridico
attuale al trattamento del gravame. Il reclamante può in particolare avere un
interesse a che la sua sanzione disciplinare venga soppressa o ridotta e, se
del caso, a che la sanzione nuovamente determinata risulti nel suo fascicolo
amministrativo. In effetti la rettificazione dell'incarto amministrativo del
detenuto in relazione alla sanzione contestata è importante per la fissazione
di un eventuale nuovo provvedimento qualora fosse commessa un'altra infrazione
disciplinare. Essa gioca inoltre un ruolo nell'ambito della procedura di
liberazione condizionale. Pertanto, per l'Alta Corte costituisce un diniego di
giustizia formale dichiarare privo d'oggetto un gravame interposto contro la
decisione dell'autorità d'esecuzione delle pene ("Vollzugs-behörde")
che infligge un provvedimento disciplinare, per il fatto che tale sanzione è
nel frattempo ormai stata eseguita (sentenza TF 6B_34/2009 del 20.04.2009,
consid. 3.; DTF 135 I 6 consid. 2.1.).
Per
il secondo problema è pacifico che la possibilità di presentare reclamo contro
la sanzione disciplinare sia ormai esclusa, essendo da tempo trascorso il
termine di ricorso. Quale conseguenza, l'interesse all'accesso agli atti non è
più attuale, non essendo più possibile utilizzare i documenti per il gravame.
Resta tuttavia la questione che il gravame solleva il problema del diritto di
essere sentito: esigere al proposito un interesse attuale - come visto più
sopra - farebbe ostacolo al controllo di costituzionalità di un atto che
potrebbe ripresentarsi in futuro in circostanze simili.
In
tali circostanze RE 1, destinatario della decisione qui impugnata e da essa
direttamente e personalmente toccato nei suoi diritti, ha un interesse
giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
1.5
Le
esigenze di forma e di motivazione del reclamo sono solo parzialmente rispettate.
In particolare il gravame è irricevibile laddove - peraltro nel (prolisso)
allegato di replica - RE 1 sembra voler chiedere a questa Corte l'apertura di
un'inchiesta sull'operato (asseritamente illecito) della Direzione delle
strutture carcerarie.
Questa
Corte può in tale ambito essere adita con reclamo soltanto contro una determinata
decisione della Divisione della giustizia, che a sua volta ha statuito a seguito
di reclamo interposto da un detenuto contro l'operato della Direzione delle
strutture carcerarie, nel rispetto dell'iter procedurale e del doppio grado di
giurisdizione previsto dagli art. 12 cpv. 2 LEPM, 56 e 57 REPM e 81 del
Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino.
Inoltre
la Corte dei reclami penali è una giurisdizione di reclamo ex art. 13 lit. c
CPP, davanti alla quale possono essere fatte valere le censure di cui all'art.
393.
cpv. 2 CPP; essa non rientra fra le autorità del perseguimento penale
esaustivamente elencate all'art. 12 CPP, pertanto non è l'autorità preposta a
ricevere segnalazioni rispettivamente denunce di eventuali comportamenti di
rilevanza penale. Nemmeno giova al qui reclamante richiamare l'applicazione
dell'art. 302 CPP, stante che le sue asserzioni sono approssimative e generali e
non riportano fatti sufficientemente precisi atti a fondare indizi di
(eventuali) reati ("Anfangsverdacht" o "qualifizierter
Verdacht") - di rilevanza tale da obbligare questa Corte - così come
richiesto dalla testé citata norma procedurale - a segnalarli alle preposte
autorità del perseguimento penale. L'obbligo di denuncia di cui all'art. 302
CPP presuppone che fatti determinati fondino il sospetto concreto e rilevante
che un reato penale possa essere stato realizzato (BSK StPO – N. HAGENSTEIN,
art. 302 CPP n. 23 ss.; ZK StPO – N. LANDSHUT, art. 302 CPP n. 11).
Nei
limiti testé esposti e per tutto quanto visto sopra il gravame è ricevibile in ordine.
2.
Con
la revisione della parte generale del Codice penale (CP), entrata in vigore l'1.01.2007,
sono state introdotte a livello federale diverse norme(-quadro) che regolano
l'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà (art.
74.
ss. CP).
Fra
queste, l'art. 91 CP stabilisce al cpv. 1 che soltanto una violazione colpevole
di una prescrizione dell'esecuzione penale o del piano d'esecuzione costituisce
un'infrazione disciplinare. Il cpv. 2 di detta norma precisa la natura delle
sanzioni disciplinari mentre il cpv. 3 delega ai Cantoni il compito di
regolamentare dettagliatamente il diritto disciplinare, tra cui anche la
procedura (Messaggio concernente la modifica del CP del 21.09.1998, pubblicato
in FF 1999 p. 1669 ss., p. 1805).
Nel
Cantone Ticino in base all'art. 50 cpv. 1 del Regolamento sull'esecuzione delle
pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (REPM) [4.2.1.1.1.] la
Direzione delle strutture carcerarie - subordinata alla Divisione della
giustizia (art. 7 REPM) - è l'autorità competente a pronunciare le sanzioni
disciplinari previste dall'art. 49 REPM, fra le quali si annovera l'isolamento
in cella di rigore fino a cinque giorni (lit. g). Provvedimento questo che può essere inflitto, tra
l'altro, in caso di minacce pronunciate nei confronti del personale dello
stabilimento o dei codetenuti e di lesioni portate alla loro integrità
corporale, conformemente all'art. 47 cpv. 3 lit. e REPM.
Per
quanto riguarda la procedura disciplinare l'art. 48 REPM dispone che, nell'applicazione
della sanzione, l'autorità competente deve tener conto del comportamento e
delle condizioni personali del carcerato. La persona interessata è informata
sui fatti che le sono imputati ed è invitata a pronunciarsi oralmente o per
iscritto (cpv. 1). La Direzione delle strutture carcerarie procede, se del
caso, ad effettuare gli accertamenti ed i confronti necessari (cpv. 2). Ogni
sanzione deve essere motivata (cpv. 3). La decisione è comunicata verbalmente
all'interessato con l'indicazione della possibilità di reclamo; la decisione
scritta deve essergli intimata entro 24 ore e copia ne deve essere data al GIAP
(cpv. 4).
Il Regolamento delle strutture carcerarie
del Cantone Ticino (emanato il 15.12.2010 dal Dipartimento delle istituzioni ed
entrato in vigore l’1.01.2011), che fissa le norme e l’organizzazione delle
strutture carcerarie del Cantone, all'art. 85 riprende (e precisa) il contenuto
degli art. 91 CP, 49 e 50 REPM.
L'art.
84.
di detto regolamento - relativo alla procedura disciplinare - dispone che se
una persona incarcerata, intenzionalmente o per grave negligenza, commette un'infrazione
disciplinare, è soggetta ad una sanzione proporzionata alla natura e alla
gravità dell'infrazione (cpv. 1). Prima di procedere alla sanzione, la persona
incarcerata è informata e sentita sui fatti a lei imputati. Ha la facoltà di
esprimersi verbalmente o per iscritto (cpv. 2). La sanzione è commisurata
tenendo conto del comportamento e delle condizioni particolari della persona
incarcerata, in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di
autocontrollo. È riservata la sanzione penale (cpv. 3). La sanzione è
notificata nella forma scritta. Deve essere motivata e contenere i rimedi di
diritto. Il ricorso non ha effetto sospensivo (cpv. 4). Tutte le infrazioni
disciplinari commesse da una persona in detenzione preventiva sono segnalate
all'autorità competente (cpv. 6).
Al
carcerato è riconosciuto il diritto di reclamo, che, a tenore dell'art. 57
REPM, dev'essere presentato al Direttore delle strutture carcerarie (cpv. 1)
rispettivamente alla Divisione della giustizia, qualora diretto contro
l'operato del primo (cpv. 1), nel termine di cinque giorni dal momento della
pretesa infrazione; non espleta effetto sospensivo (cpv. 2), tranne se, su
istanza, lo stesso venga concesso dalla Divisione (cpv. 3).
Ciò
è ripreso, con l'aggiunta di alcune precisazioni, all'art. 81 del Regolamento
delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, che assicura alla persona
incarcerata il diritto di reclamo (cpv. 1), e dispone, tra l'altro, che detto
reclamo, formalmente indicato come tale e debitamente motivato, è da
indirizzare, in busta chiusa entro cinque giorni dalla decisione o dall'atto
contestati (cpv. 2), alla Direzione delle strutture carcerarie, se rivolto
contro l'operato di un membro del personale o contro altra persona incarcerata
(lit. a); alla Divisione della giustizia, se rivolto contro l'operato della Direzione
(lit. c). La decisione è intimata all'interessato nella forma scritta (cpv. 3).
Infine
l'art. 78 del medesimo regolamento ricorda che la persona incarcerata gode di
tutti i diritti riservati all'individuo ed al cittadino e protetti dalla legge,
ad eccezione di: quelli espressamente esclusi o limitati dalla legge o dal
presente regolamento (lit. a) quelli il cui esercizio è incompatibile con lo
stato di privazione della libertà (lit. b).
3.
3.1.
Il
qui ricorrente in buona sostanza censura la decisione della Divisione della
giustizia lamentando che non gli sarebbe stato dato accesso ai rapporti dei Capiarte
e alle dichiarazioni rilasciate dal co-detenuto in relazione ai fatti accaduti
la mattina del 19.04.2011, a lui necessari per poter impugnare, con cognizione
di causa, la decisione della Direzione delle strutture carcerarie con cui gli
sono stati inflitti tre giorni di isolamento in cella di rigore. Il diritto di
accesso agli atti fa parte del concetto più generale del diritto di essere
sentito, tutelato convenzionalmente e costituzionalmente.
L'autorità
amministrativa dal canto suo sostiene che la giurisprudenza permetterebbe di
limitare l'esercizio dei diritti costituzionali dei carcerati - persone queste
che si troverebbero in un rapporto giuridico particolare con lo Stato - nella
misura in cui ciò sarebbe necessario per garantire lo scopo della detenzione e
il funzionamento normale dello stabilimento. Facendo riferimento ad una
sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Ginevra e osservato che la
sanzione disciplinare comminata a carico del qui reclamante è avvenuta a
seguito di una colluttazione avvenuta con un co-detenuto, asserisce inoltre che
nella fattispecie "vi è un interesse pubblico preponderante a garantire
la convivenza pacifica e normale all'interno del carcere, il che giustifica,
allo scopo di evitare che gli animi si esasperino di nuovo o che insorgano
nuove tensioni, la restrizione del diritto del signor RE 1 di esaminare gli
atti" (osservazioni 13/14.09.2011, p. 2). Stante dipoi l'intervenuta
riappacificazione fra i due protagonisti - viste le dichiarazioni di RE 1
nell'interrogatorio del 22.04.2011 secondo cui sarebbe stato disposto ad
accettare le scuse del co-detenuto e non avrebbe avuto alcuna intenzione di
rivalsa verso di lui - "nell'ottica di non alimentare nuove
contrapposizioni" sarebbe parso "adeguato alle circostanze
(...) negare al signor RE 1 la facoltà di consultare i documenti concernenti le
dichiarazioni del capoarte e dell'altro codetenuto" (osservazioni 13/14.09.2011,
p. 2).
3.2
Il
diritto di essere sentiti - che
vale pure nelle procedure amministrative (sentenza TF 6B_69/2010 dell'11.03.2010,
consid. 2.2.) - sancito dall'art.
29.
cpv. 2 Cost. rappresenta un aspetto della garanzia generale dell'equo
processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza TF
1B_427/2010 del 21.01.2011 consid. 3.3.) e comprende il diritto di esprimersi su tutti i punti
essenziali di un procedimento prima che una decisione sia presa, di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito,
di farsi rappresentare o assistere, di ottenere una decisione motivata come
pure di poter consultare gli atti di causa.
Esso
costituisce una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l'annullamento
della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di successo del
gravame nel merito. La giurisprudenza ammette la possibilità di sanare il vizio
- in via eccezionale nei casi in cui quest'ultimo non costituisce una grave
violazione della procedura - nell'ambito di una procedura di ricorso, qualora
l'autorità di ricorso goda di pieno potere d'esame (esame del fatto e del
diritto) e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell'esercizio dei diritti che
le erano stati negati (sentenza TF 6B_968/2010 del 29.03.2011, consid. 2.2.; sentenza
TAF C-6981/2010 del 18.05.2011, consid. 3.2.; DTF 135 I 187 consid. 2.2.; 132 V
387.
consid. 5.1.; BSK StPO - H. VEST / S. HORBER, art. 107 CPP n. 6).
La
natura ed i limiti del diritto di essere sentiti sono determinati,
innanzitutto, dalla normativa procedurale cantonale. Se essa risulta
insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 Cost.,
come testè esposto.
3.3
L'Alta
Corte ritiene i detenuti essere sottomessi alle restrizioni imposte dalla loro
condizione di detenuto e dal rapporto speciale che li lega allo Stato (DTF 106 Ia 277, consid. 3.), con riferimento
a dei diritti e a dei doveri particolari (A. BAECHTOLD, Exécution des peines,
p. 203 n. 170). Nondimeno i diritti fondamentali di cui godono i detenuti
possono essere limitati soltanto nella misura richiesta dalla pena o dal buon
funzionamento dello stabilimento. Inoltre, in ogni caso concreto, la
restrizione dovrà essere proporzionata allo scopo perseguito, essere giustificata
da un interesse pubblico e non ledere l'essenza dei diritti fondamentali (A.
BAECHTOLD, Exécution des peines, p. 203 n. 172; DTF 124 I 203 consid. 2b). Principi
questi ripresi all'art. 74 CP, che permette tali restrizioni laddove sono necessarie
e sensate, sono volte a garantire una convivenza ordinata nell'istituto, tengono
sufficientemente conto dell'esigenza di protezione della sicurezza pubblica e
non sono sproporzionate (BSK StPO - B. F. BRÄGGER, art. 74 CPP n. 9). L'art. 75
cpv. 1 2a. frase in fine CP dispone che l'esecuzione della pena deve, fra
l'altro, tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale
incaricato dell'esecuzione e degli altri detenuti.
3.4
Nel
Cantone Ticino, come visto ai precedenti considerandi, il diritto di essere
sentiti nell'ambito della procedura disciplinare prevista in materia di
esecuzione pene e misure, è regolato dagli art. 48 REPM e 84 del Regolamento
delle strutture carcerarie del Cantone Ticino, che stabiliscono, in sostanza,
che prima che l'autorità amministrativa statuisca su un provvedimento disciplinare
deve informare l'interessato sui fatti e offrirgli la possibilità di pronunciarsi
(oralmente o per iscritto) al proposito.
Le
norme in oggetto non precisano come l'informazione dei fatti rilevanti al detenuto
deve avvenire.
Considerato
che i diritti del detenuto non possono essere limitati se non per garantire
l'esecuzione normale della pena privativa della libertà e per esigenze di convivenza
ordinata nell'istituto, conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. è corretto interpretare
le suddette norme cantonali (che costituiscono una valida base legale
materiale) nel senso che concedono all'interessato il diritto di esaminare gli
atti del procedimento disciplinare prima che l'autorità amministrativa renda la
propria decisione e di prendere eventuali note personali, ma non gli consentono
invece il diritto di estrarne copia. In un ambiente notoriamente teso come
quello carcerario, che raggruppa in spazi rigorosamente delimitati (numerose)
persone per vissuto penale, etnia e cultura molto diversi con conseguenti
problemi di coesistenza e di inserimento sociale, l'ottenere copia di documenti,
aventi un contenuto potenzialmente atto a suscitare sentimenti di ritorsione
e/o di rancore e che potrebbero circolare all'interno del carcere, costituisce
un pericolo concreto per la sicurezza interna dell'istituto penale, che va
salvaguardata in modo prioritario. Occorre infatti reprimere sul nascere ogni
possibile focolaio che potrebbe svilupparsi in atti di violenza nei confronti
del personale del penitenziario e/o della popolazione carceraria, onde evitare
la realizzazione di nuovi reati durante la fase dell'espiazione della pena.
Ove
poi, nel singolo caso, l'autorità amministrativa dovesse constatare che dall'esercizio
della facoltà di esaminare gli atti potrebbe derivare il rischio concreto ed
imminente di successivi comportamenti di rilevanza penale, essa non incorrerebbe
in una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. qualora limitasse l'accesso agli
atti dell'interessato ad un sunto da parte di detta autorità sui fatti
rilevanti, atto a mettere quest'ultimo in condizione di comunque poter prendere
posizione sugli stessi con sufficiente cognizione di causa. Anche in questo
caso infatti, nella misura in cui è giustificata da un interesse pubblico
(sicurezza interna), rispetta il principio di proporzionalità e non svuota il
diritto di essere sentito del suo contenuto (stante la possibilità di pronunciarsi
sui fatti rilevanti, opportunamente riassunti all'interessato, alla base della
decisione che l'autorità competente dovrà rendere) la limitazione della facoltà
di esaminare gli atti è lecita e non lede le garanzie di cui all'art. 29 cpv. 2
Cost.
Situazione
questa che si apparenta con quella prevista dall'art. 108 CPP che permette - in
ambito di procedura penale - di restringere il diritto di esaminare gli atti
previsto all'art. 101 CPP (quale aspetto del diritto di essere sentiti sancito
dall'art. 107 CPP) quando tale restrizione è, fra l'altro, necessaria per
garantire la sicurezza di persone (art. 108 cpv. 1 lit. b CPP).
3.5
Stante
la regolamentazione riportata ai considerandi che precedono, si osserva in
questa sede che, confrontata con la richiesta di un detenuto di esaminare gli
atti in un procedimento disciplinare, la Direzione delle strutture carcerarie
non può limitarsi a segnalare all'interessato di sollevare le proprie censure
nell'ambito dell'(eventuale) gravame nel merito all'autorità amministrativa
superiore. Essa deve rendere una decisione in cui motiva il proprio rifiuto,
indicando i mezzi di ricorso. Ciò ove più si considera che ci si trova in
presenza di persone in genere non cognite di nozioni di diritto e non
patrocinate da un legale. In questo modo si evita il rischio di confondere e/o
di mal interpretare l'oggetto dell'impugnativa.
3.6
Ora,
nel caso in esame, i fatti accaduti la mattina del 19.04.2011 riguardano un diverbio
sorto, sostanzialmente per ragioni futili, tra due detenuti subito degenerato
in atti che fortunatamente, grazie al pronto intervento del personale dell'istituto
carcerario, così come di alcuni altri detenuti, non hanno avuto conseguenze nefaste
per la salute di alcuno, stante che sarebbe stato fatto un uso improprio di
oggetti pericolosi quali una pinza taglialamiera e altri attrezzi da lavoro.
A RE 1 è stata data la possibilità di
esprimersi su quanto accaduto la mattina del 19.04.2011 una prima volta il 21.04.2011
(in tale audizione egli non ha voluto prendere posizione dichiarando
semplicemente di non avere nulla da dire e si è rifiutato di firmare il
relativo verbale) ed una seconda volta il 22.04.2011 davanti al direttore
aggiunto, __________ e ad un capo-sorvegliante (in occasione di questo interrogatorio
egli ha preso posizione sui fatti, firmando il conseguente verbale).
In
entrambe le occasioni egli è stato, in modo particolare, sentito "in
merito ai fatti così come descritti nel rapporto di servizio redatto il 19.04.2011
dal personale". Nel corso della seconda audizione egli ha dichiarato
che "io RE 1 vengo messo al corrente dei fatti e del motivo per cui
vengo sentito"; inoltre è stato reso edotto della disponibilità del
co-detenuto a scusarsi per il proprio comportamento, scuse che il qui
reclamante ha per finire accettato; infine egli ha potuto contestare alcuni
fatti. E meglio: "Da parte mia ho ben compreso il tutto e accetto le
scuse del carc __________, sono cosciente che quanto accaduto non è positivo,
ma ribadisco che non ho lanciato oggetti tali da potere essere considerati
pericolosi o per ferire persone altrui (in particolare il cacciavite e la pinza
taglia lamiera). Faccio notare che gli insulti ricevuti dal carc __________ mi
hanno provocato e di conseguenza ho reagito, perché ciò mi ha fatto rivivere
fatti molto gravi che ho subito in passato. Specifico che sono disponibile ad accettare
le scuse del carc __________, non ho nessuna rivalsa nei suoi confronti e per
quanto mi concerne la «questione è chiusa». Vengo messo al corrente che posso essere sanzionato
per quanto accaduto. In futuro in casi simile mi impegno a non reagire e a
segnalare per tempo alla Direzione la problematica" (verbale 22.04.2011 di RE 1).
Ne
è quindi seguita la decisione 26.04.2011 con cui la Direzione delle strutture
carcerarie ha inflitto al qui reclamante la sanzione disciplinare di tre giorni
di isolamento in cella di rigore. A partire dal giorno stesso RE 1 ha reiteratamente
per iscritto e verbalmente chiesto a tale autorità dapprima e alla Divisione
della giustizia nel seguito la possibilità di avere accesso al rapporto dei Capiarte
così come alle dichiarazioni del co-detenuto, a cui però non è stato dato seguito.
Da
quanto verbalizzato nell'interrogatorio del 22.04.2011 ed in special modo dal tenore
delle risposte date da RE 1 è corretto concludere che (sebbene egli non li abbia
potuti consultare direttamente) egli è stato con sufficienti dettagli informato
sul contenuto del rapporto 19.04.2011 dei Capiarte in merito ai fatti svoltisi
quel giorno così come delle dichiarazioni rese dal co-detenuto (in particolare
sulla dinamica dei fatti con scambio di insulti e lancio di oggetti
pericolosi), stante che il qui reclamante ha infatti potuto contestare il
lancio da parte sua di "oggetti tali da potere essere considerati
pericolosi o per ferire persone altrui (in particolare il cacciavie e la pinza
taglia lamiera) e di giustificare il suo comportamento asserendo che "gli
insulti ricevuti dal carc __________ mi hanno provocato e di conseguenza ho
reagito (...)" (verbale 22.04.2011 di RE 1).
Con
tutta evidenza egli disponeva già a quel momento di tutti gli elementi necessari
e atti per potersi validamente aggravare nei termini e nelle forme richieste contro
la sanzione disciplinare da lui contestata [Egli stesso nelle osservazioni di
replica 16.09.2011 (p. 3) ha asserito: "Io sono stato sanzionato per
una cosa che in realta non è successo come hanno scritto capiarte e come ha
riferito codetenuto"]. Ciò che egli tuttavia non ha fatto.
L'autorità
amministrativa, che si è trovata nella fattispecie (litigio tra due detenuti degenerato
in colluttazione con uso improprio di pericolosi strumenti di lavoro che per essere
sedata ha reso necessario l'intervento di più persone) confrontata con il concreto
pericolo (a fronte della caparbietà, animosità fino a difficoltà di
autocontrollo di RE 1) che l'ulteriore concessione del diritto di esaminare gli
atti (al di là dell'esaustivo riassunto dei fatti rilevanti così come esposti
nel rapporto 19.04.2011 dei Capiarte e secondo la versione del co-detenuto
coinvolto, che ha permesso al qui reclamante di esprimersi al proposito con
sufficiente cognizione di causa) avrebbe potuto attizzare rancori e sentimenti
di ritorsione non solo tra le persone direttamente coinvolte bensì addirittura estendersi
ad altri detenuti - che RE 1 sembrerebbe voler coinvolgere nella propria
questione personale -, non è incorsa nella violazione delle garanzie di cui all'art.
29.
cpv. 2 Cost., risultando il provvedimento litigioso sufficientemente
giustificato da un interesse pubblico preponderante e in concreto proporzionato
alle circostanze.
A
tutt'oggi, dal tenore acceso delle rimostranze [in (buona) parte non
censurabili davanti a questa Corte] esternate dal qui reclamante - che si
ritiene vittima di "giochi non puliti di politica internazionale"
(lettera 16.09.2011 allegata alla replica 16.09.2011) - nei suoi numerosi e
prolissi scritti, egli sembra voler cogliere il pretesto della propria personale
impugnativa (l'esame di atti di cui già conosce il contenuto e che già in
precedenza avrebbe validamente avuto la possibilità di introdurre un gravame
contro la di lui contestata sanzione disciplinare) per fomentare il proprio
malcontento verso l'operato di alcuni agenti di custodia/Capiarte così come di
membri della Direzione delle strutture carcerarie estendendolo ad altri
detenuti (a suo dire coinvolti quali testimoni di presunte minacce di morte da
parte di RE 1 nei confronti del detenuto __________ rispettivamente quali
autori di una presunta loro richiesta di trasferimento di RE 1 ad altro penitenziario
per problemi sorti con quest'ultimo) così da rendere concreto il rischio di
creare disordini interni che potrebbero, se non prontamente arginati, facilmente
degenerare fino a mettere in serio pericolo la sicurezza interna dell'istituto.
In
tali circostanze egli non può censurare con successo una violazione del suo
diritto di essere sentito, così che, per tutto quanto sin qui visto, il gravame
non merita accoglimento.
4.
Il
reclamo, per quanto ricevibile, è respinto. La tassa di giustizia e le spese,
contenute al minimo per tener conto della particolarità della fattispecie, sono
poste a carico del qui reclamante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. CPP, 29
cpv. 2 Cost., 74 ss. CP, la LEPM, il REPM, il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone
Ticino del 15.12.2010, l'art. 25
LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di RE 1 c/o PCT La Stampa, Lugano.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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