60.2011.26
Istanza di ispezione degli atti. tutore (di un condannato tossicodipendente) quale istante
2 marzo 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2011.26
Data decisione, Autorità:
02.03.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. tutore (di un condannato tossicodipendente) quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.26
Lugano
2 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/9.2.2011
presentata da
PR 1,
tendente ad ottenere, copia
del decreto di accusa emanato a carico del suo tutelato;
premesso che la richiesta 4.2.2011 è
pervenuta al Ministero pubblico il medesimo giorno, che l’ha trasmessa – per il
tramite del procuratore pubblico Zaccaria Akbas –, per competenza, a questa
Corte, con scritto 8/9.2.2011, osservando di non avere obiezioni all’invio
della decisione richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data
13.2.2007 la __________ (di seguito __________) ha istituito a favore di IS 1
una tutela volontaria ai sensi dell’art. 372 CC, confermando quale tutrice PR 1,
revocando parimenti la curatela istituita a suo favore giusta l’art. 393 cifra
2 CC (copia decisione 13.2.2007, Ris. CTR 6.2.2007, annessa all’istanza 4/9.2.2011).
2. In data
7.10.2010 l’allora sostituto procuratore pubblico Zaccaria Akbas ha posto in
stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di
contravvenzione alla LStup ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF
300.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto
nel decreto di accusa 7.10.2010 (DA __________).
Il predetto
decreto è cresciuto in giudicato il 15.11.2010.
3. Con la
presente istanza PR 1, attiva presso il Servizio __________ __________ e
tutrice di IS 1, chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del surriferito
decreto di accusa, allegando tra l’altro copia della diffida di pagamento
31.1.2011 di CHF 400.-- inerente al medesimo.
Come esposto
in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta.
4. Il
previgente art. 27 del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI), in vigore
dall’1.1.1996 fino al 31.12.2010, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabiliva che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera
dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente
su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera
dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
Dal 1°.1.2011
l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli
articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4).
Per contro, per quanto concerne l’esame di
procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), a livello
cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dal 1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del
procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27
CPP TI.
5. Nel caso in esame – ritenuti le mansioni
attribuite alla tutrice e i motivi alla base della sua richiesta – è pacifica
l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4
LOG.
La diffida di
pagamento pari a CHF 400.-- (CHF 300.-- per la multa, CHF 50.-- per la tassa di
giustizia e CHF 50.-- per le spese diverse) deriva, in effetti, dal decreto di
accusa 7.10.2010 emanato a carico di IS 1, tutelato della qui istante (DA __________).
Di
conseguenza copia del decreto di accusa 7.10.2010 (DA __________) – da cui
emerge la distinta di pagamento inerente all’importo di CHF 400.-- –
viene trasmessa alla tutrice istante unitamente alla presente decisione.
6. L’istanza è accolta ai sensi del
surriferito considerando.
Considerata
la natura dell’istanza, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di
spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Considerandi
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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