60.2011.262
Istanza di ispezione degli atti. OCST rispettivamente già imputato quale istante
17 agosto 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2011.262
Data decisione, Autorità:
17.08.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. OCST rispettivamente già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.262
Lugano
17 agosto
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.07./16.08.2011 presentata da
rappr. da: IS 1
tendente ad ottenere copia degli atti dell’incarto
penale MP __________;
premesso che la richiesta datata 28.07.2011
è giunta al Ministero pubblico il 3.08.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte con scritto 12/16.08.2011, comunicando che nulla osta da parte del
Ministero pubblico a che l’istante possa visionare gli atti del procedimento
penale in questione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito dello scritto 2/4.05.2011 di PI 2, inviato
al Ministero pubblico e per conoscenza a PI 1 [mediante il quale PI 2, quale gerente
e titolare del Bar __________, __________, ha in sostanza sostenuto che il
27.04.2011 PI 1, in quel periodo cameriera e già gerente del predetto esercizio
pubblico, l’avrebbe minacciata, chiedendo parimenti di diffidarla a non
presentarsi presso il locale fuori dall’orario di lavoro e dopo la fine del
rapporto di lavoro (31.05.2011)] è stato aperto un procedimento penale a carico
di PI 1 per l’ipotesi di reato di minaccia sfociato nel decreto di non luogo a
procedere 4.07.2011 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni in applicazione
dell’art. 310 cpv. 1 lit. a CPP (NLP __________ – inc. MP __________).
Avverso
il predetto decreto non è stato presentato reclamo a questa Corte.
2.Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa
Corte – l’IS 1, __________ (di
seguito IS 1) chiede, in nome e per conto di PI 1, di ottenere la trasmissione,
in copia, degli atti del surriferito incarto penale, avendo bisogno di tale
documentazione nell’ambito dell’istanza di conciliazione da lei presentata in
nome e per conto di PI 1 contro __________, __________, di cui __________ è
socia e gerente, precisando parimenti che l’udienza è prevista il 24.08.2011
alle ore 11:00 presso la Giudicatura di pace di __________ (cfr. istanza 28.07./16.08.2011
e documentazione ivi annessa).
Come esposto in entrata, il
Ministero pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
Questa Corte non ha ritenuto
necessario interpellare PI 2, poiché le parti del procedimento di conciliazione
corrispondono a quelle del procedimento penale.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.Giusta l’articolo 68 capoverso 2 lit. d CPC in relazione all’art. 12 cpv. 1 lit. b
LACPC (RL 3.3.2.1.), all’IS 1 è riconosciuta la rappresentanza processuale
professionale in materia di contratto di lavoro [a condizione che abbia una
procura scritta del loro rappresentato, che abbia l’esercizio dei diritti
civili e che sia ritenuta dal giudice capace di proporre e discutere la causa
con la necessaria chiarezza (art. 12 cpv. 2 LACPC)].
Il Codice di diritto processuale penale svizzero (entrato
in vigore l’1.01.2011) prevede all’art. 127 cpv. 4 CPP che le parti possono
designare quale patrocinatore qualsiasi persona avente l’esercizio dei diritti
civili, di buona reputazione e degna di fiducia; sono fatte salve le
restrizioni stabilite dal diritto sull’avvocatura, in particolare dall’art. 2
cpv. 1 LLCA, secondo cui la rappresentanza in giudizio / dinanzi alle autorità
giudiziarie è riservata agli avvocati (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, art. 127 CPP n.
15; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 127 CPP n. 5).
Tenuto conto di quanto sopra esposto, all’IS
1 non può essere di principio riconosciuta la rappresentanza processuale
professionale dinanzi alle autorità penali.
Occorre
quindi esaminare la natura dell’istanza in discussione per verificarne la ricevibilità.
In altri termini va analizzato se una domanda di compulsazione atti in una
procedura conclusa – come in concreto – vada considerata una procedura di
natura penale. Va ribadito che, in simili situazioni, l’attività di questa
Corte sia sostanzialmente limitata all’esame ed alla ponderazione degli (opposti)
interessi in gioco ed alla valutazione della loro prevalenza (cfr. considerando
precedente). Si tratta di valutazione che apparenta la procedura in causa maggiormente
a quelle di natura amministrativa rispetto alle procedure di natura penale (cfr.
decisione del Tribunale federale 28 luglio 2008 pubblicata in DTF 134 II 318
con riferimento a decisione dell’allora competente Camera dei ricorsi penali,
sulla scorta dell’art. 27 CPP). Ritenuto ciò che precede e considerata la
competenza dell’associazione rappresentante l’istante di patrocinare la stessa
in ambito civile, l’istanza deve essere ritenuta ricevibile. Una decisione
contraria costituirebbe un formalismo eccessivo inammissibile.
Fatti
5.Nel presente caso, pur essendo stata PI 1 parte (quale
imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
Considerandi
6.
Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse
giuridico legittimo di PI 1 ad ottenere copia degli atti dell’incarto penale MP __________ sfociato
nel decreto di non luogo a procedere 4.07.2011 (NLP __________), poiché l’ha interessata personalmente in
veste di parte. A ciò aggiungasi che tali atti potrebbero essere utili in vista
dell’udienza di conciliazione che si terrà il 24.08.2011 dinanzi alla
Giudicatura di pace del circolo di __________ inerente alle problematiche sorte
riguardo al rapporto di lavoro instauratosi tra le parti e nel frattempo terminato.
Di
conseguenza gli atti dell’incarto penale MP __________ [AI 1 (1 pagina), AI 2 (1 pagina), AI 3 (8 pagine), AI 4 (1 pagina) e
AI 5 (2 pagine)], vengono trasmessi, in copia, direttamente all’IS 1 unitamente
alla presente decisione.
7.
L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione
della particolarità della fattispecie.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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