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Decisione

60.2011.264

Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante

1 settembre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

20.06.2011 (doc. 11 – inc. __________ della Pretura penale).

2.Con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo

patrocinatore avv. PR 1, chiede la trasmissione, in copia, dei verbali del

teste __________, essendo necessari a tutela dei suoi interessi dal punto di

vista civile.

Come

esposto in entrata, la Pretura penale non ha presentato osservazioni in merito

alla richiesta.

Questa

Corte non ha ritenuto necessario interpellare il teste __________ per formulare

eventuali osservazioni, poiché IS 1 è stato parte al procedimento di contravvenzione

di cui all’incarto __________ della Pretura penale nel frattempo archiviato.

3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.

27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione

del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione

degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità

dell’ispezione".

4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte

Considerandi

(quale imputato prosciolto) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve

seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse

giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art.

27.

CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate

dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex

parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era

presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

Lo

stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

5.

Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse

giuridico legittimo dell’istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del verbale d’interrogatorio 4.10.2010 del

teste __________ (annesso al rapporto di constatazione incidente della

circolazione con ferimento 11.10.2010, doc. 2 dell’incarto dell’Ufficio

giuridico inerente a IS 1) e del verbale di audizione 17.05.2011 (annesso al

verbale del dibattimento 17.05.2011, doc. 10 –

inc. __________) entrambi allestiti nell’ambito del procedimento di contravvenzione

inerente a IS 1 sfociato nella sentenza di assoluzione 17.05.2011, poiché l’ha interessato personalmente in

veste di parte.

A ciò aggiungasi che IS 1 ha bisogno di questi verbali per far valere le sue pretese nei confronti della Compagnia di

assicurazione __________ riguardo a quanto accaduto il 6.09.2010 (cfr. copia

procura 12.07.2011 annessa all’istanza 29.7./17.08.2011, doc. 1.a).

Di

conseguenza, il verbale d’interrogatorio 4.10.2010 (2 pagine) e il verbale

di audizione 17.05.2011 (2 pagine) di __________, vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente

decisione.

6.

L’istanza è accolta ai sensi del surriferito

considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste

a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed

ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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