60.2011.264
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
1 settembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2011.264
Data decisione, Autorità:
01.09.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già imputato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.264
Lugano
1 settembre
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.07./17.08.2011 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia dei verbali
d’interrogatorio di un teste allestiti nell’ambito del procedimento di
contravvenzione di cui all’incarto __________ della Pretura penale nel
frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 29.07.2011
è giunta alla Pretura penale il 2.08.2011, che l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte con scritto 16/17.08.2011, senza formulare osservazioni in
merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito dell’incidente della circolazione avvenuto
il 6.09.2010, verso le ore 15.35, in territorio di __________, l’11.02.2011
l’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione di Camorino, richiamando
gli art. 31 cpv. 1, art. 90 cifra 1 LCStr e art. 3 cpv. 1 ONC, ha proposto la
condanna di IS 1 al pagamento di una multa di CHF 100.-- e della tassa di
giustizia e delle spese, ritenendo che, a seguito di una brusca frenata, lo
stesso abbia perso la padronanza di guida in sella al motoveicolo targato TI __________
e sia poi caduto a terra unitamente alla passeggera (cfr. decreto di accusa no.
__________, doc. 5, dell’incarto dell’Ufficio giuridico inerente a IS 1).
A
seguito dell’opposizione presentata il 18.02.2011 da IS 1, il 28.03.2011 il
predetto ufficio ha confermato il surriferito decreto di accusa, trasmettendo
contestualmente gli atti alla Pretura penale per procedere al dibattimento
(conferma decreto di accusa 28.03.2011, doc. 8 dell’incarto dell’Ufficio
giuridico inerente a IS 1).
Con sentenza 17.05.2011 il presidente della
Pretura penale Marco Kraushaar ha prosciolto IS 1 dall’imputazione di
infrazione delle norme di circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa
no. __________ dell’11.02.2011. La decisione è divenuta definitiva il
Fatti
20.06.2011 (doc. 11 – inc. __________ della Pretura penale).
2.Con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo
patrocinatore avv. PR 1, chiede la trasmissione, in copia, dei verbali del
teste __________, essendo necessari a tutela dei suoi interessi dal punto di
vista civile.
Come
esposto in entrata, la Pretura penale non ha presentato osservazioni in merito
alla richiesta.
Questa
Corte non ha ritenuto necessario interpellare il teste __________ per formulare
eventuali osservazioni, poiché IS 1 è stato parte al procedimento di contravvenzione
di cui all’incarto __________ della Pretura penale nel frattempo archiviato.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte
Considerandi
(quale imputato prosciolto) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve
seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27.
CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.
Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse
giuridico legittimo dell’istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del verbale d’interrogatorio 4.10.2010 del
teste __________ (annesso al rapporto di constatazione incidente della
circolazione con ferimento 11.10.2010, doc. 2 dell’incarto dell’Ufficio
giuridico inerente a IS 1) e del verbale di audizione 17.05.2011 (annesso al
verbale del dibattimento 17.05.2011, doc. 10 –
inc. __________) entrambi allestiti nell’ambito del procedimento di contravvenzione
inerente a IS 1 sfociato nella sentenza di assoluzione 17.05.2011, poiché l’ha interessato personalmente in
veste di parte.
A ciò aggiungasi che IS 1 ha bisogno di questi verbali per far valere le sue pretese nei confronti della Compagnia di
assicurazione __________ riguardo a quanto accaduto il 6.09.2010 (cfr. copia
procura 12.07.2011 annessa all’istanza 29.7./17.08.2011, doc. 1.a).
Di
conseguenza, il verbale d’interrogatorio 4.10.2010 (2 pagine) e il verbale
di audizione 17.05.2011 (2 pagine) di __________, vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente
decisione.
6.
L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste
a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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