60.2011.267
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del veterinario cantonale
26 settembre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2011.267
Data decisione, Autorità:
26.09.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del veterinario cantonale
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.267
Lugano
26 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/19.08.2011
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in
copia, di un decreto di accusa cresciuto in giudicato;
premesso che
l’istanza datata 11.08.2011 è giunta al Ministero pubblico il 17.08.2011, che –
per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza,
a questa Corte con scritto 18/19.08.2011, comunicando che nulla osta da parte
del Ministero pubblico a che l’istante possa visionare gli atti del procedimento
penale e in particolare ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di accusa
richiesto;
richiamate le osservazioni 13/15.09.2011 di PI 1, di
cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito della denuncia 4/9.05.2011 sporta da __________ nei confronti di PI 1
per presunti maltrattamenti sul cane di razza Shih Tzu di proprietà della
denunciante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico
del denunciato per l’ipotesi di reato di maltrattamento di animali giusta
l’art. 26 LPAn sfociato nel decreto di accusa 28.06.2011, mediante il quale il
procuratore pubblico Arturo Garzoni ha posto in stato di accusa dinanzi alla
Pretura penale PI 1 siccome ritenuto colpevole di ripetuto maltrattamento di
animali giusta l’art. 26 LPAn ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria
di venti aliquote giornaliere da CHF 30.-- ciascuna, per complessivi CHF
600.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla
multa di CHF 500.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando
l’accusatore privato al competente foro per le pretese di natura civile, e
meglio come descritto nel DA __________ (cfr., nel dettaglio, AI 6 - inc. MP __________).
Il predetto
decreto di accusa è cresciuto in giudicato il 4.08.2011.
2. Il
28.07./5.08.2011 l’IS 1 ha, a sua volta, sporto denuncia penale nei confronti
di __________ riguardo ai medesimi fatti descritti nel surriferito decreto di
accusa, ipotizzando a suo carico il reato di cui all’art. 26 LPAn (AI 1 – inc.
MP __________).
In data
9.08.2011 il procuratore pubblico ha in particolare informato il predetto Ufficio
che PI 1 è già stato condannato per gli stessi fatti dal Ministero pubblico su
denuncia di __________, con l’emanazione del decreto di accusa 28.06.2011 nel
frattempo cresciuto in giudicato (AI 2 – inc. MP __________).
3. Con
scritto 11/17.08.2011 – trasmesso dal Ministero pubblico, per competenza, a
questa Corte quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – l’IS 1 ha comunicato al magistrato inquirente di concordare con l’archiviazione della denuncia 28.07./5.08.2011
poiché a carico di IS 1 è stato emanato un decreto di accusa. Ha inoltre
domandato di poter ottenere la trasmissione in copia della predetta decisione,
essendo intenzionato ad emanare a carico di quest’ultimo, vista la gravità dei
fatti accaduti, una decisione di divieto di tenuta di animali.
Come esposto
in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
Nelle sue osservazioni
13/15.09.2011 PI 1 ha esposto la sua versione dei fatti accaduti, senza però opporsi
alla richiesta dell’Ufficio istante.
4. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 vCPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nella fattispecie in esame – visti i motivi
addotti dall’Ufficio istante nella presente istanza e la finalità della sua
richiesta, ritenute inoltre le sue competenze giusta l’art. 23 LPAn (divieto di
tenere gli animali) in relazione all’art. 3 della relativa Legge d’applicazione
e considerati infine il contenuto e l’esito del procedimento penale a carico di
PI 1 di cui all’inc. MP __________ sfociato nel decreto di accusa 28.06.2011
(DA __________) cresciuto in
giudicato il 4.08.2011 – è
pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG
ad ottenere copia del citato decreto.
Di
conseguenza, copia del decreto di accusa 28.06.2011 (DA __________) emanato a
carico di PI 1 viene trasmessa all’Ufficio istante unitamente alla presente decisione.
Questa Corte
autorizza inoltre un rappresentante dell’IS 1 a compulsare gli atti dell’incarto penale MP __________ (DA __________) presso il Ministero pubblico, e a fotocopiare
Fatti
i documenti utili ai fini delle sue incombenze, concordando i tempi di accesso
con il procuratore pubblico Arturo Garzoni.
Considerandi
6.
L’istanza è accolta ai sensi del precedente
considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione
della natura dell’istante e della finalità della richiesta.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LPAn, la
Legge d’applicazione della LPAn ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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