60.2011.281
Istanza di ispezione degli atti. già parte (denunciato) quale istante
5 ottobre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2011.281
Data decisione, Autorità:
05.10.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte (denunciato) quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.281
Lugano
5 ottobre
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.08./01.09.2011 presentata da
RE 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad ispezionare
gli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ aperto, tra
l’altro, a suo carico e nel frattempo archiviato a seguito della richiesta di
assistenza giudiziaria da parte della Procura __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In data 12.10.1998 l’allora procuratore pubblico Maria
Galliani, in applicazione dell’art. 184 cpv. 2 CPP TI, ha decretato il non luogo
a procedere nei confronti di RE 1 e della sua convivente __________ per le
ipotesi di reato di truffa (art. 146 CP) e di ricettazione (art. 160 CP) in
relazione al procedimento penale avviato a loro carico a seguito di una domanda
di assistenza giudiziaria presentata dalla Staatsanwaltschaft di __________ a
proposito dell’incasso di alcuni assegni bancari risultati rubati in __________
(__________). L’allora magistrato inquirente, unitamente al predetto decreto,
aveva nondimeno deciso di mantenere il sequestro del conto intestato ad __________
presso __________, __________, limitatamente all’importo di CHF 20'000.--
(decreto di non luogo a procedere 12.10.1998, p. 4, __________).
Contro
la predetta decisione non è stata presentata all’allora Camera dei ricorsi penali
un’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 cpv. 1 CPP TI.
Giova inoltre rilevare che in data 10.04.2003 l’allora
procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, subentrato nell’inchiesta, ha comunicato
alla __________, __________, che l’ordine di perquisizione e di sequestro del
3.05.1995 emanato dall’allora procuratore pubblico Luca Marazzi avente quale
oggetto il conto intestato ad __________ presso il loro istituto bancario è
decaduto ex lege, poiché il 7.09.1998 la Staatsanwaltschaft di __________ aveva chiesto di revocare detto ordine (domandato
in via rogatoriale) e che il 5.10.1998 l’allora procuratore pubblico Maria Galliani
aveva decretato il non luogo a procedere nei confronti di quest’ultima e del
qui istante (scritto PP 10.04.2003 – inc. __________).
2.Con la presente istanza RE 1 chiede l’autorizzazione a
questa Corte di poter ispezionare gli atti (con la facoltà di estrarne delle copie)
del suddetto procedimento penale che "(…) POTREBBERO ESSERMI D’AIUTO PRIMA DI SCRIVERE ALLA BANCA IN
QUESTIONE" (istanza 31.08./01.09.2011).
A
suffragio della sua richiesta ha prodotto, in copia, lo scambio epistolare
avuto con il Ministero pubblico in merito alla sua richiesta. Dallo stesso
emerge in particolare che il 2.08.2011 il qui istante ha domandato ragguagli al
Ministero pubblico, e ciò con riferimento ad uno scritto del 20.10.2003 [(inc.
MP __________), in cui l’allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti aveva
in particolare comunicato al qui istante che il procedimento penale nell’ambito
del quale si era proceduto al sequestro dei fondi depositati sul conto
intestato ad __________ presso __________ era ancora pendente e che pertanto la
destinazione dei fondi bloccati sarebbe stata stabilita al momento della
decisione di merito (scritto PP 20.10.2003, doc. 1.c], sulla relazione bancaria
in questione, siccome "(…).
L’11 DI APRILE (GIORNO DELLA NASCITA DI MIO FIGLIO) __________ IL CONTO
ESISTEVA A NOME DI __________ CON PROCURA A MIA MADRE E QUALCHE MESE FA IL
CONTO SI È VOLATILIZZATO (…)" (copia scritto 2.08.2011 di RE 1, p. 3,
doc. 1.d).
Con
risposta 22.08.2011 il procuratore pubblico Andrea Gianini ha, tra l’altro, evidenziato
che "(…). A proposito della relazione bancaria cui lei accenna nel suo
scritto, immagino che la Banca non le abbia dato alcuna informazione poiché lei
non ha mai avuto alcun diritto in merito alla stessa. Nel contesto della procedura
penale già accennata, posso aggiungere che non sussiste alcuna misura di sequestro,
trattandosi invece degli averi in conto, qualsiasi richiesta di informazione
come pure sue eventuali pretese andrebbero semmai rivolte al titolare del conto.
(…)" (scritto PP 22.08.2011, doc. 1.a).
Questa Corte non ha ritenuto necessario
interpellare ulteriormente il procuratore pubblico e __________, titolare del
conto __________ in questione, essendo stato RE 1 parte al procedimento penale
di cui all’incarto MP __________.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI,
con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110
Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento
penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un
processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte
(quale denunciato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire
la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5. Nella
fattispecie in esame è, di principio, adempiuto un interesse giuridico
legittimo dell’istante giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG a compulsare gli atti di cui
all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato, poiché l’ha interessato
personalmente in veste di parte.
Considerato
nondimeno che la presente domanda è volta, in sostanza, a sapere il destino del
conto bancario (oggetto di sequestro domandato, in via rogatoriale, dalla
Procura __________) intestato ad __________ (anch’essa denunciata, unitamente
al qui istante, in quell’ambito), questa Corte ritiene che il contenuto del
decreto di non luogo a procedere 12.10.1998
(__________) e il contenuto dello scritto 10.04.2003 (inc. __________) redatto
dall’allora procuratore pubblico Giuseppe Muschietti siano sufficienti riguardo
a quanto da lui richiesto, poiché dagli stessi emerge in particolare che il
conto in questione è stato dissequestrato. Per il resto, non essendo titolare o
avente diritto economico del conto, non ha un interesse giuridico legittimo ad
esaminare gli altri atti. Non è quindi ammessa la consultazione degli atti
inerenti alla relazione bancaria in questione.
Di
conseguenza, il decreto di non luogo a procedere 12.10.1998 (__________, 4 pagine) e lo scritto
10.04.2003 (inc. __________, 2 pagine), vengono trasmessi, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
6. L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che l’istante
è già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, 25 LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
Fatti
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
Considerandi
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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