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Decisione

60.2011.285

Reclamo dell'imputato contro la decisione del procuratore pubblico che ha respinto l'istanza di indennizzo e di riparazione del torto morale. rinuncia alle pretese

7 ottobre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.

385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP);

che

il gravame – inoltrato il 2/5.9.2011 – contro la decisione 22.8.2011 del procuratore pubblico con cui

ha respinto l’istanza di indennità 18/19.8.2011 di RE 1 è tempestivo e proponibile;

che

le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate;

che

RE 1, quale imputato prosciolto, è pacificamente legittimato a reclamare giusta

l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto

all’annullamento o alla modifica del giudizio;

che

il reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine;

che,

se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti

è abbandonato, l’imputato ha diritto a: a. un’indennità per le spese sostenute

ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; b. un’indennità

per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento

penale; c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi

dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà

(art. 429 cpv. 1 CPP);

che

l’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato; può invitare

l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP);

che

l’imputato può rinunciare a dette pretese (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar,

art. 429 CPP n. 12; CPP Commentario – M. MINI, art. 429 CPP n. 8; BSK StPO – S.

WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 31; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429

CPP n. 8);

che

il doc. G (allegato al reclamo 2/5.9.2011) – scritto 29.8.2011 dell’avv. __________

all’avv. PR 1 – espone come si sarebbero svolti i fatti che avevano portato al

decreto di abbandono 20.8.2010:

“(…)

ero riuscito attraverso due procedure formali a costringere il PP ad emettere

un ultimo atto d’accusa per poter svolgere il processo a carico del signor RE 1.

Considerandi

La prima decisione formale è stata presa dal Presidente della Corte delle

assise correzionali di __________ che ha rinviato gli atti al PP con l’incarico

di rifare l’atto d’accusa. La seconda sentenza l’ha presa la Camera dei ricorsi

penali in data 29 marzo 2010, analizzando il nuovo atto d’accusa e forzando il

PP a tener conto dei casi ormai prescritti. A questo punto la Procuratrice, su

mia insistenza, si è detta disponibile a non fare un ulteriore atto d’accusa ma

ad emettere un decreto d’abbandono basato sulla violazione del principio di

celerità, chiudendo quindi ad integrale soddisfazione del signor RE 1 un caso che

inizialmente sembrava dover portare ad una condanna particolarmente grave. Il

signor RE 1, presumo su insistenza della sua socia, signora __________,

insisteva particolarmente affinché gli fossero risarciti i costi di patrocinio.

La PP poneva invece come condizione che questi costi di patrocinio non fossero

pretesi, invocando il fatto che i reati erano comunque stati commessi, anche se

a quel momento erano in gran parte prescritti. In data 5 agosto 2010 il signor RE

1.

e la signora __________ sono venuti nel mio ufficio e abbiamo discusso del

quesito. Il signor RE 1, a cui anche la signora __________ ha riconosciuto

dovesse competere la decisione, ha per finire acconsentito a rinunciare al

risarcimento per ingiusta carcerazione, (…)”;

che

la discussione tra RE 1 e l’allora suo legale si è concretizzata nello scritto

5.8.2010

di quest’ultimo al procuratore pubblico: “(…)

faccio riferimento al recente colloquio telefonico relativo all’ipotesi di un

proscioglimento direttamente da parte del Ministero pubblico del mio

patrocinato, (…), a seguito della decisione presa dalla Camera dei Ricorsi

penali del Tribunale di appello in data 1.6.2010, considerati i casi prescritti

e il tempo trascorso, per segnalarle che in tale eventualità sia il mio

patrocinato che i coprevenuti rinuncerebbero a formulare istanze miranti

all’ottenimento di una indennità ai sensi degli art. 317 e segg. CPP” (doc. D, allegato al reclamo 2/5.9.2011);

che,

come detto, il 20.8.2010 il magistrato inquirente ha decretato l’abbandono del procedimento

penale (ABB __________);

che

è incompatibile con la buona fede processuale un comportamento contraddittorio

– “venire contra factum proprium” –, come per esempio rinunciare

all’esercizio di un diritto per poi far valere soltanto in una fase successiva

la violazione o il rifiuto di tale diritto (CPP Commentario – P. BERNASCONI,

art. 3 CPP n. 12);

che,

in queste circostanze, il reclamante che, assistito dall’avv. __________, ha esplicitamente

acconsentito a non chiedere indennità per ingiusto procedimento non può, ora,

censurare il modo di procedere del magistrato inquirente, siccome critica abusiva,

contraria alla buona fede processuale alla quale è tenuto;

che

il gravame è respinto, con tassa di giustizia e spese a carico del reclamante,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss., 393 ss. e 429 CPP,

1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 600.-- e le

spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste

a carico di RE 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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