60.2011.289
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento della sanità e della socialità - Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante
17 ottobre 2011Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2011.289
Data decisione, Autorità:
17.10.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento della sanità e della socialità - Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.289
Lugano
17 ottobre
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 6/8.09.2011 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di
due incarti penali sfociati in due decreti di accusa entrambi cresciuti in giudicato
(DA __________ e DA __________);
richiamate le osservazioni 22/23.09.2011 di
PI 1 e 4/5.10.2011 di __________, di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 9.05.2011 il procuratore pubblico
Margherita Lanzillo, visti gli art. 352 ss. CPP e ritenuto che nell’ambito del
procedimento penale di cui all’inc. MP __________ i fatti sono stati sufficientemente
chiariti, ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 1,
cittadino __________, siccome ritenuto colpevole di attività lucrativa senza
autorizzazione giusta gli art. 115 cpv. 1 lit. c LStr e art. 23 LDDS "per
avere, a __________, dall’autunno 2005 all’autunno 2010, e meglio per 10 giorni
all’anno corrispondenti al periodo della vendemmia, esercitato un’attività
lucrativa come dipendente, presso i vigneti del viticoltore __________, senza
essere in possesso del necessario permesso di Polizia degli stranieri",
proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere
da CHF 30.-- cadauna (per complessivi CHF 300.--), sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 50.-- e al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese (DA __________).
Il medesimo giorno il procuratore pubblico,
visti gli art. 352 ss. CPP e
ritenuto che nell’ambito del procedimento penale di cui all’inc. MP __________,
Fatti
i fatti sono stati sufficientemente chiariti, ha inoltre posto in stato di
accusa dinanzi alla Pretura penale __________, siccome ritenuto autore colpevole
di impiego di stranieri sprovvisti di permesso giusta gli art. 117 cpv. 1 LStr
e art. 23 LDDS "per
avere, a __________, dall’autunno 2005 all’autunno 2010, nella sua qualità di
viticoltore nonché di proprietario di alcuni vigneti, impiegato il richiedente
l’asilo PI 1 per il periodo della vendemmia e meglio per circa 10 giorni
all’anno, sapendo che lo stesso non era autorizzato a lavorare in Svizzera,
poiché privo del necessario permesso di Polizia degli stranieri", proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di tre
aliquote giornaliere da CHF 70.-- cadauna (per complessivi CHF 210.--), sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.--
e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).
Entrambi
i decreti sono cresciuti in giudicato il 10.06.2011.
2. Con la presente istanza l’IS 1 chiede anzitutto
di poter accedere agli atti del procedimento penale riguardante PI 1, dovendo
verificare se il medesimo, quale richiedente l’asilo posto al beneficio di
prestazioni assistenziali unitamente a sua moglie, abbia percepito
indebitamente delle prestazioni conseguendo degli introiti non dichiarati.
Postula inoltre di poter accedere agli atti del procedimento penale inerente al
suo presunto datore di lavoro (__________) per compiere una doppia verifica sui
redditi o sostanza dichiarati da entrambi.
Con osservazioni 22/23.09.2011 PI 1 afferma
di aver lavorato presso __________ per la vendemmia, ma di non aver percepito
denaro da lui e di averlo aiutato essendo un suo amico, senza opporsi alla
richiesta.
Con scritto 4/5.10.2011 __________ non si
Considerandi
oppone alla richiesta, fornendo le sue spiegazioni riguardo a quanto accaduto.
3.
L’art.
62.
cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4.
Nel caso in esame – ritenuti i motivi
addotti dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è
domandata la compulsazione degli atti, considerati inoltre l’art. 26 Laps
(restituzione di prestazioni indebitamente percepite), l’art. 36 Las
(prestazioni ottenute indebitamente), l’art. 67 Las (obbligo di informazione) e
gli art. 1 e 2 lit. a del relativo regolamento (competenza) – si deve, di principio,
ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62
cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali di PI 1 e di __________, che peraltro
non si sono opposti all’istanza.
In
particolare il contenuto dei rapporti di polizia allestiti nell’ambito di
entrambi i procedimenti penali potrebbero, in effetti, essere potenzialmente
utili all’autorità istante ai fini delle sue incombenze.
Di
conseguenza, un funzionario dell’IS 1, tenuto al segreto
d’ufficio/professionale, è autorizzato da questa Corte ad esaminare gli incarti
MP __________ e MP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi
di accesso con il procuratore pubblico Margherita Lanzillo, compatibilmente con
i suoi impegni.
Il
funzionario è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai
fini delle sue incombenze.
5.
L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. Viste la natura dell’autorità istante, la finalità della
richiesta, la Laps e la Las, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e
spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la Laps, la
Las ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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