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Decisione

60.2011.289

Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento della sanità e della socialità - Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale istante

17 ottobre 2011Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti sono stati sufficientemente chiariti, ha inoltre posto in stato di

accusa dinanzi alla Pretura penale __________, siccome ritenuto autore colpevole

di impiego di stranieri sprovvisti di permesso giusta gli art. 117 cpv. 1 LStr

e art. 23 LDDS "per

avere, a __________, dall’autunno 2005 all’autunno 2010, nella sua qualità di

viticoltore nonché di proprietario di alcuni vigneti, impiegato il richiedente

l’asilo PI 1 per il periodo della vendemmia e meglio per circa 10 giorni

all’anno, sapendo che lo stesso non era autorizzato a lavorare in Svizzera,

poiché privo del necessario permesso di Polizia degli stranieri", proponendo la sua condanna alla pena pecuniaria di tre

aliquote giornaliere da CHF 70.-- cadauna (per complessivi CHF 210.--), sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.--

e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________).

Entrambi

i decreti sono cresciuti in giudicato il 10.06.2011.

2. Con la presente istanza l’IS 1 chiede anzitutto

di poter accedere agli atti del procedimento penale riguardante PI 1, dovendo

verificare se il medesimo, quale richiedente l’asilo posto al beneficio di

prestazioni assistenziali unitamente a sua moglie, abbia percepito

indebitamente delle prestazioni conseguendo degli introiti non dichiarati.

Postula inoltre di poter accedere agli atti del procedimento penale inerente al

suo presunto datore di lavoro (__________) per compiere una doppia verifica sui

redditi o sostanza dichiarati da entrambi.

Con osservazioni 22/23.09.2011 PI 1 afferma

di aver lavorato presso __________ per la vendemmia, ma di non aver percepito

denaro da lui e di averlo aiutato essendo un suo amico, senza opporsi alla

richiesta.

Con scritto 4/5.10.2011 __________ non si

Considerandi

oppone alla richiesta, fornendo le sue spiegazioni riguardo a quanto accaduto.

3.

L’art.

62.

cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,

che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nel caso in esame – ritenuti i motivi

addotti dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è

domandata la compulsazione degli atti, considerati inoltre l’art. 26 Laps

(restituzione di prestazioni indebitamente percepite), l’art. 36 Las

(prestazioni ottenute indebitamente), l’art. 67 Las (obbligo di informazione) e

gli art. 1 e 2 lit. a del relativo regolamento (competenza) – si deve, di principio,

ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62

cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali di PI 1 e di __________, che peraltro

non si sono opposti all’istanza.

In

particolare il contenuto dei rapporti di polizia allestiti nell’ambito di

entrambi i procedimenti penali potrebbero, in effetti, essere potenzialmente

utili all’autorità istante ai fini delle sue incombenze.

Di

conseguenza, un funzionario dell’IS 1, tenuto al segreto

d’ufficio/professionale, è autorizzato da questa Corte ad esaminare gli incarti

MP __________ e MP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi

di accesso con il procuratore pubblico Margherita Lanzillo, compatibilmente con

i suoi impegni.

Il

funzionario è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai

fini delle sue incombenze.

5.

L’istanza è accolta ai sensi del surriferito

considerando. Viste la natura dell’autorità istante, la finalità della

richiesta, la Laps e la Las, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e

spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, la Laps, la

Las ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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