60.2011.29
Istanza di ispezione degli atti. Sezione della circolazione quale istante
23 marzo 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
60.2011.29
Data decisione, Autorità:
23.03.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Sezione della circolazione quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.29
Lugano
23 marzo 2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/14.2.2011
– completata il 18/21.2.2011 – presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto
di polizia in relazione a quanto accaduto il 18.3.2010 (inc. MP __________);
premesso che l’istanza datata 1.2.2011 è giunta il 3.2.2011 al Ministero pubblico, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte con scritto 9/14.2.2011;
richiamato lo scritto 22/24.2.2011 del procuratore
pubblico, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare,
rimettendosi al giudizio di questa Corte;
rilevato che PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________)
– interpellato da questa Corte – non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di quanto accaduto il __________, verso le ore 17.35, a __________, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 – in
carcere preventivo dal 18.3.2010 al 30.3.2010 – sfociato nel decreto di accusa
6.12.2010 (mediante il quale il procuratore pubblico Chiara Borelli ha posto in
stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cifra 2 LCStr ed
ha, tra l’altro, proposto la prosecuzione del trattamento medico presso il dr. __________,
__________, a valere quale norma di condotta per il periodo di prova, e meglio
come descritto nel DA __________).
Il
surriferito decreto è cresciuto in giudicato il 13.1.2011.
2. Con
la presente istanza, completata il 18/21.2.2011 su richiesta 14.2.2011 di
questa Corte, l’Ufficio giuridico della IS 1 chiede – richiamando il decreto d’accusa
6.12.2010 (DA __________) e gli art. 123 OAC, 6 cpv. 2 LACStr e 47 RLACStr –
copia del rapporto di polizia in relazione ai fatti accaduti il 18.3.2010
"(…) e per il quale è stato imposto un trattamento medico presso il Dr.
__________ di __________ " (istanza 1/14.2.2011 e scritto
18/21.2.2011);
Come esposto in entrata, il procuratore
pubblico, ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare,
rimettendosi al giudizio di PI 2
Fatti
3. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Le
autorità penali notificano alle autorità competenti in materia di circolazione
stradale del Cantone di domicilio del contravventore le denunce per infrazioni
alle norme della circolazione stradale e su richiesta, nei singoli casi, le
condanne per infrazioni alle norme della circolazione stradale (art. 123 cpv. 1
lit. a e lit. b OAC).
Le
autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme del
traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le
contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr e della LTTP
(art. 6 cpv. 1 LACStr); esse informano le competenti autorità di qualsiasi
infrazione che possa giustificare l’adozione di provvedimenti amministrativi
previsti dalla LCStr e dalle relative ordinanze (art. 6 cpv. 2 LACStr).
Giusta
l’art. 47 cpv. 1 RLACStr la polizia trasmette alla Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, i rapporti concernenti gli incidenti, le violazioni alla
Considerandi
legislazione federale sulla circolazione stradale, o infrazioni ad altre leggi
che hanno un’influenza sull’idoneità alla guida.
5.
Va
anzitutto rilevato che l’IS 1 avrebbe potuto chiedere direttamente alla polizia
"(…) copia del rapporto di polizia per i
fatti del 18.03.2010 in territorio di __________ e per il quale è stato imposto
un trattamento medico presso il Dr. __________ di __________ " (scritto 1/3.2.2011), dovendo valutare l’idoneità alla
guida da parte di PI 2, e ciò in applicazione dell’art. 47 cpv. 1 RLACStr.
Ciò
posto, nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’Ufficio
istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la trasmissione (in
copia) dei rapporti di polizia di cui all’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di accusa 6.12.2010 (DA __________) – si deve
ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62
cpv. 4 LOG, poiché questi atti potrebbero essere utili all’Ufficio istante per
esaminare l’idoneità alla guida di PI 2.
Questa
Corte ritiene altresì che per lo scopo alla base del richiamo atti, la perizia
psichiatrica datata 27.4.2010 allestita, su incarico del procuratore pubblico, dal
dr. med. __________ (AI 65), possa essere maggiormente utile (rispetto ai soli
rapporti) all’Ufficio istante ai fini delle sue incombenze.
In
siffatte circostanze – dopo la crescita in giudicato della presente decisione –
questa Corte trasmetterà direttamente all’IS 1, copia della perizia
psichiatrica datata 27.4.2010 allestita dal dr. med. __________ (AI 65), copia
del rapporto d’arresto 18.3.2010 (AI 3) e copia del rapporto d’inchiesta di
polizia giudiziaria 21.5.2010 (AI 69) di cui all’incarto MP __________.
6.
L’istanza
è accolta ai sensi del precedente considerando. Non si prelevano tassa di
giustizia e spese, in considerazione della natura dell’Ufficio istante e della
finalità della richiesta.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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