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Decisione

60.2011.29

Istanza di ispezione degli atti. Sezione della circolazione quale istante

23 marzo 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

3. L’art.

62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione

di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui

diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli

delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".

4. Le

autorità penali notificano alle autorità competenti in materia di circolazione

stradale del Cantone di domicilio del contravventore le denunce per infrazioni

alle norme della circolazione stradale e su richiesta, nei singoli casi, le

condanne per infrazioni alle norme della circolazione stradale (art. 123 cpv. 1

lit. a e lit. b OAC).

Le

autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme del

traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le

contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr e della LTTP

(art. 6 cpv. 1 LACStr); esse informano le competenti autorità di qualsiasi

infrazione che possa giustificare l’adozione di provvedimenti amministrativi

previsti dalla LCStr e dalle relative ordinanze (art. 6 cpv. 2 LACStr).

Giusta

l’art. 47 cpv. 1 RLACStr la polizia trasmette alla Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, i rapporti concernenti gli incidenti, le violazioni alla

Considerandi

legislazione federale sulla circolazione stradale, o infrazioni ad altre leggi

che hanno un’influenza sull’idoneità alla guida.

5.

Va

anzitutto rilevato che l’IS 1 avrebbe potuto chiedere direttamente alla polizia

"(…) copia del rapporto di polizia per i

fatti del 18.03.2010 in territorio di __________ e per il quale è stato imposto

un trattamento medico presso il Dr. __________ di __________ " (scritto 1/3.2.2011), dovendo valutare l’idoneità alla

guida da parte di PI 2, e ciò in applicazione dell’art. 47 cpv. 1 RLACStr.

Ciò

posto, nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’Ufficio

istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la trasmissione (in

copia) dei rapporti di polizia di cui all’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di accusa 6.12.2010 (DA __________) – si deve

ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62

cpv. 4 LOG, poiché questi atti potrebbero essere utili all’Ufficio istante per

esaminare l’idoneità alla guida di PI 2.

Questa

Corte ritiene altresì che per lo scopo alla base del richiamo atti, la perizia

psichiatrica datata 27.4.2010 allestita, su incarico del procuratore pubblico, dal

dr. med. __________ (AI 65), possa essere maggiormente utile (rispetto ai soli

rapporti) all’Ufficio istante ai fini delle sue incombenze.

In

siffatte circostanze – dopo la crescita in giudicato della presente decisione –

questa Corte trasmetterà direttamente all’IS 1, copia della perizia

psichiatrica datata 27.4.2010 allestita dal dr. med. __________ (AI 65), copia

del rapporto d’arresto 18.3.2010 (AI 3) e copia del rapporto d’inchiesta di

polizia giudiziaria 21.5.2010 (AI 69) di cui all’incarto MP __________.

6.

L’istanza

è accolta ai sensi del precedente considerando. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese, in considerazione della natura dell’Ufficio istante e della

finalità della richiesta.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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