60.2011.291
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile / accusatore privato quale istante
26 settembre 2011Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2011.291
Data decisione, Autorità:
26.09.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile / accusatore privato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.291
Lugano
26 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/9.09.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto di accusa;
premesso che la richiesta datata 5.09.2011
è giunta al Ministero pubblico il 6.09.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte con scritto 8/9.09.2011, precisando in particolare che nulla osta da
parte del Ministero pubblico affinché le sia trasmessa copia del decreto di
accusa richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito della denuncia 17.09.2010 sporta da IS 1 nei
confronti di ignoti riguardo al furto della sua carta di credito __________, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale contro __________ sfociato
nel decreto di accusa 13.04.2011 emanato dal procuratore pubblico Arturo
Garzoni a carico di quest’ultimo (DA __________).
Il predetto decreto è cresciuto in
giudicato il 19.05.2011 (AI 8 – inc. MP __________).
2.Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa
Corte – IS 1 chiede di
ottenere la trasmissione, in copia, del surriferito decreto d’accusa, avendolo
smarrito e avendo bisogno dello stesso, senza indicare per quale motivo.
Come
esposto in entrata, il magistrato inquirente non si oppone alla richiesta.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte
(quale parte civile ai sensi del CPP TI rispettivamente accusatrice privata ai
sensi nel nuovo CPP) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve
seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse
giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso
di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – è pacifico
l’interesse giuridico legittimo dell’istante ex art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere
copia del decreto di accusa 13.04.2011
(DA __________), poiché l’ha
interessata personalmente in veste di parte. Del resto il predetto decreto le
era già stato intimato al momento della sua emanazione.
Di
conseguenza, il decreto d’accusa 13.04.2011
(DA __________) viene trasmesso,
in copia, all’istante unitamente alla presente decisione.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. Vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa
Fatti
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster