60.2011.295
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
26 settembre 2011Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2011.295
Data decisione, Autorità:
26.09.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.295
Lugano
26 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 5/15.09.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del decreto di accusa
16.01.2006 emanato a suo carico (DA __________);
premesso che la richiesta datata 5.09.2011
è giunta al Ministero pubblico il 6.09.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa
Corte con scritto 12/15.09.2011, comunicando
parimenti che nulla osta da parte del Ministero pubblico affinché le sia trasmesso
copia del decreto d’accusa richiesto;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In data 16.01.2006 l’allora procuratore pubblico
Giuseppe Muschietti ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS
1 siccome ritenuta colpevole di furto di poca entità, ripetuta truffa mancata e
ripetuta falsità in documenti ed ha proposto la sua condanna alla pena di
quindici giorni di detenzione sospesa per un periodo di prova di due anni, al
pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando parimenti la
confisca e la distruzione di un assegno sequestrato in precedenza, e meglio
come descritto nel decreto di accusa DA __________ (inc. MP __________). Il
citato decreto è cresciuto in giudicato il 21.02.2006.
2.Con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a
questa Corte – IS 1 chiede la
trasmissione, in copia, del surriferito decreto, essendole stato richiesto
dall’Ufficio di naturalizzazione.
Come
esposto in entrata, il magistrato inquirente non si è opposto alla domanda.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte
(quale accusata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.Nella fattispecie in esame è pacifico l’interesse
giuridico legittimo dell’istante in applicazione dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad
ottenere copia del decreto
d’accusa 16.01.2006 (DA __________), poiché l’ha interessata personalmente in veste di parte.
A
ciò aggiungasi che IS 1 ha bisogno di tale documento, essendole stato richiesto
dall’Ufficio di naturalizzazione.
Di
conseguenza, il decreto di accusa 16.01.2006 (DA __________) viene trasmesso, in originale, all’istante unitamente
alla presente decisione.
6.L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. Vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa
Fatti
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster