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Decisione

60.2011.296

Reclamo per ritardata giustizia

23 novembre 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

a. Con

scritto 22/24.10.2008 __________ e __________ hanno segnalato al Ministero

pubblico che il 13.7.2008, a seguito di abbondanti precipitazioni, il riale __________

era straripato a __________, causando gravi danni materiali e mettendo in pericolo

la vita di alcune persone. Hanno chiesto l’apertura di un’indagine.

b. Con decisione 21.11.2008 l’allora sostituto

procuratore pubblico Margherita Lanzillo ha decretato il non luogo a procedere

in ordine al procedimento penale promosso in seguito alla segnalazione in

difetto dei presupposti di reati (NLP __________).

c. L’allora

Camera dei ricorsi penali, con giudizio 10.3.2009, ha parzialmente accolto

l’istanza di completazione delle informazioni preliminari 4/5.12.2008 introdotta

da una parte civile contro il predetto decreto, ordinando al magistrato

inquirente di procedere alla completazione delle informazioni preliminari per

l’ipotesi accusatoria di inondazione per negligenza (inc. CRP __________).

d. Il

sostituto procuratore pubblico ha quindi di seguito interrogato diverse persone

ed assunto agli atti svariata documentazione.

La

qui reclamante, con scritto 18.1.2010 (AI 24), si è costituita parte civile.

Dall’incarto

risulta che l’ultimo atto di inchiesta effettuato dal magistrato inquirente è

l’interrogatorio 22.9.2010 di un testimone.

e. Con

gravame 15/19.9.2011 RE 1, quale parte civile (ora accusatrice privata), ha invocato

ritardata giustizia nel contesto del citato procedimento penale rilevando che,

dal mese di aprile 2010, più nessuna comunicazione le sarebbe stata trasmessa.

Ha sottolineato che l’inchiesta si sarebbe trascinata da quasi tre anni;

l’accertamento di tutte le responsabilità avrebbe rivestito notevole importanza

per le persone danneggiate.

f. Con

osservazioni 28.9.2011 il procuratore pubblico ha comunicato a questa Corte che

aveva emanato un decreto di non luogo a procedere a conclusione del procedimento

penale sopra indicato.

g. Il

menzionato decreto di non luogo a procedere, prolato il 28.9.2011, dopo esposizione

degli atti acquisiti all’incarto e degli interrogatori eseguiti, ha dato atto

dell’intervenuta prescrizione dell’azione penale del reato di inondazione per

negligenza in quanto gli ultimi comportamenti relativi alla discarica sarebbero

intervenuti nel decennio 1990-2000 ed essendo applicabile il termine di

prescrizione di sette anni (NLP __________).

Il citato decreto di non luogo a procedere

non è stato impugnato.

h. Con

scritto 29.9.2011 il presidente della Corte ha trasmesso alla reclamante le osservazioni

del magistrato inquirente e le ha chiesto se, stante la decisione, intendeva

mantenere il gravame.

i. RE 1, con lettera 7/10.10.2011, ha informato che

non era soddisfatta del decreto di non luogo a procedere. Ha domandato, siccome

riteneva di dover avviare un’azione di risarcimento dei danni in sede civile, che

fosse meglio accertata e definita la responsabilità dell’amministrazione

comunale per non essere intervenuta per tempo a far eliminare la discarica.

j. Il

presidente di questa Corte, con scritto 10.10.2011, ha avvisato la reclamante

che si sarebbe proceduto ad evadere il suo gravame per ritardata giustizia,

impugnativa che non riguardava il merito del decreto di non luogo a procedere

28.9.2011 (anche perché precedente a quest’ultimo).

Considerandi

1.

1.1.

Giusta

l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le

decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle

autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente

escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.

Con

il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1

lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2

LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e

l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.

393.

cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.

393.

cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),

con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed

all’art. 385 CPP per la motivazione.

Esso

deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,

i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati

(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).

1.2

Il

gravame, inoltrato il 15/19.9.2011, per ritardata giustizia nell’ambito del

procedimento penale inc. MP __________, non soggiace ad alcun termine (art. 396

cpv. 2 CPP). E’ dunque tempestivo e proponibile.

Le

esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.

RE

1, quale accusatrice privata (già parte civile), è pacificamente legittimata a

reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP.

Il

gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.

2.

Di

principio, ed in diritto, il divieto di denegata/ritardata giustizia, sancito

positivamente dall’art. 29 cpv. 1 Cost., impone che le autorità giudiziarie

evadano le procedure di loro competenza (e si organizzino per poterlo fare) in

un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa.

Si

ha denegata/ritardata giustizia quando l’autorità alla quale compete

l’emanazione di una decisione o l’impulso di un procedimento semplicemente non

vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa

tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze,

ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze

processuali, segnatamente con i bisogni dell’istruttoria, con la complessità

delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura,

con l’aggravio di pratiche pendenti (REP. 1998, p. 350, con riferimento a DTF

107.

Ib 160; DTF 117 Ia 193; DTF 124 I 139), e ritenuto che la violazione del

principio dipende dal comportamento effettivo e oggettivo dell’autorità e può

essere violato “même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute; elles

ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire”

(DTF 130 IV 54).

3.

Con

il gravame in esame la reclamante invoca ritardata giustizia nel contesto del

procedimento penale rilevando che, dal mese di aprile 2010, più nessuna comunicazione

le sarebbe stata trasmessa. Ha sottolineato che l’inchiesta si sarebbe trascinata

da quasi tre anni e che l’accertamento di tutte le responsabilità avrebbe rivestito

notevole importanza per le persone danneggiate.

Ora,

come detto, il 28.9.2011 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere

in capo al procedimento penale in considerazione dell’intervenuta prescrizione

dell’azione penale del reato di inondazione (art. 227 cifra 2 CP) [NLP __________].

Il

gravame, stante la predetta decisione del magistrato inquirente, è pertanto

divenuto privo di oggetto e deve essere stralciato, ritenuto che la

prescrizione è intervenuta indipendentemente dai tempi di evasione della

decisione di non luogo a procedere.

4.

Il

reclamo è stralciato dai ruoli. Non si prelevano tassa di giustizia e spese

(considerato che la pronuncia del procuratore pubblico è stata manifestamente

indotta dal reclamo 15/19.9.2011).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP

ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. Il

reclamo, divenuto privo di oggetto, è stralciato dai ruoli.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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