60.2011.296
Reclamo per ritardata giustizia
23 novembre 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2011.296
Data decisione, Autorità:
23.11.2011, CRP
Titolo:
Reclamo per ritardata giustizia
GIURISDIZIONE DI RECLAMO
RECLAMO
RITARDO INGIUSTIFICATO
art. 29 COST
art. 393 CPP
Incarto n.
60.2011.296
Lugano
23 novembre
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 15/19.9.2011 presentato da
RE 1, ,
per ritardata giustizia del procuratore
pubblico Margherita Lanzillo nell’ambito del procedimento penale inc. MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
scritto 22/24.10.2008 __________ e __________ hanno segnalato al Ministero
pubblico che il 13.7.2008, a seguito di abbondanti precipitazioni, il riale __________
era straripato a __________, causando gravi danni materiali e mettendo in pericolo
la vita di alcune persone. Hanno chiesto l’apertura di un’indagine.
b. Con decisione 21.11.2008 l’allora sostituto
procuratore pubblico Margherita Lanzillo ha decretato il non luogo a procedere
in ordine al procedimento penale promosso in seguito alla segnalazione in
difetto dei presupposti di reati (NLP __________).
c. L’allora
Camera dei ricorsi penali, con giudizio 10.3.2009, ha parzialmente accolto
l’istanza di completazione delle informazioni preliminari 4/5.12.2008 introdotta
da una parte civile contro il predetto decreto, ordinando al magistrato
inquirente di procedere alla completazione delle informazioni preliminari per
l’ipotesi accusatoria di inondazione per negligenza (inc. CRP __________).
d. Il
sostituto procuratore pubblico ha quindi di seguito interrogato diverse persone
ed assunto agli atti svariata documentazione.
La
qui reclamante, con scritto 18.1.2010 (AI 24), si è costituita parte civile.
Dall’incarto
risulta che l’ultimo atto di inchiesta effettuato dal magistrato inquirente è
l’interrogatorio 22.9.2010 di un testimone.
e. Con
gravame 15/19.9.2011 RE 1, quale parte civile (ora accusatrice privata), ha invocato
ritardata giustizia nel contesto del citato procedimento penale rilevando che,
dal mese di aprile 2010, più nessuna comunicazione le sarebbe stata trasmessa.
Ha sottolineato che l’inchiesta si sarebbe trascinata da quasi tre anni;
l’accertamento di tutte le responsabilità avrebbe rivestito notevole importanza
per le persone danneggiate.
f. Con
osservazioni 28.9.2011 il procuratore pubblico ha comunicato a questa Corte che
aveva emanato un decreto di non luogo a procedere a conclusione del procedimento
penale sopra indicato.
g. Il
menzionato decreto di non luogo a procedere, prolato il 28.9.2011, dopo esposizione
degli atti acquisiti all’incarto e degli interrogatori eseguiti, ha dato atto
dell’intervenuta prescrizione dell’azione penale del reato di inondazione per
negligenza in quanto gli ultimi comportamenti relativi alla discarica sarebbero
intervenuti nel decennio 1990-2000 ed essendo applicabile il termine di
prescrizione di sette anni (NLP __________).
Il citato decreto di non luogo a procedere
non è stato impugnato.
h. Con
scritto 29.9.2011 il presidente della Corte ha trasmesso alla reclamante le osservazioni
del magistrato inquirente e le ha chiesto se, stante la decisione, intendeva
mantenere il gravame.
i. RE 1, con lettera 7/10.10.2011, ha informato che
non era soddisfatta del decreto di non luogo a procedere. Ha domandato, siccome
riteneva di dover avviare un’azione di risarcimento dei danni in sede civile, che
fosse meglio accertata e definita la responsabilità dell’amministrazione
comunale per non essere intervenuta per tempo a far eliminare la discarica.
j. Il
presidente di questa Corte, con scritto 10.10.2011, ha avvisato la reclamante
che si sarebbe proceduto ad evadere il suo gravame per ritardata giustizia,
impugnativa che non riguardava il merito del decreto di non luogo a procedere
28.9.2011 (anche perché precedente a quest’ultimo).
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le
decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente
escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero – in Ticino – alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare,
i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati
(art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il
gravame, inoltrato il 15/19.9.2011, per ritardata giustizia nell’ambito del
procedimento penale inc. MP __________, non soggiace ad alcun termine (art. 396
cpv. 2 CPP). E’ dunque tempestivo e proponibile.
Le
esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.
RE
1, quale accusatrice privata (già parte civile), è pacificamente legittimata a
reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP.
Il
gravame è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.
2.
Di
principio, ed in diritto, il divieto di denegata/ritardata giustizia, sancito
positivamente dall’art. 29 cpv. 1 Cost., impone che le autorità giudiziarie
evadano le procedure di loro competenza (e si organizzino per poterlo fare) in
un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della causa.
Si
ha denegata/ritardata giustizia quando l’autorità alla quale compete
l’emanazione di una decisione o l’impulso di un procedimento semplicemente non
vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi pronta a statuire, non lo fa
tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle circostanze,
ritenuto che il lamentato ritardo non sia compatibile con le esigenze
processuali, segnatamente con i bisogni dell’istruttoria, con la complessità
delle questioni di fatto e di diritto sollevate, nonché, ma in minor misura,
con l’aggravio di pratiche pendenti (REP. 1998, p. 350, con riferimento a DTF
107.
Ib 160; DTF 117 Ia 193; DTF 124 I 139), e ritenuto che la violazione del
principio dipende dal comportamento effettivo e oggettivo dell’autorità e può
essere violato “même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute; elles
ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire”
(DTF 130 IV 54).
3.
Con
il gravame in esame la reclamante invoca ritardata giustizia nel contesto del
procedimento penale rilevando che, dal mese di aprile 2010, più nessuna comunicazione
le sarebbe stata trasmessa. Ha sottolineato che l’inchiesta si sarebbe trascinata
da quasi tre anni e che l’accertamento di tutte le responsabilità avrebbe rivestito
notevole importanza per le persone danneggiate.
Ora,
come detto, il 28.9.2011 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere
in capo al procedimento penale in considerazione dell’intervenuta prescrizione
dell’azione penale del reato di inondazione (art. 227 cifra 2 CP) [NLP __________].
Il
gravame, stante la predetta decisione del magistrato inquirente, è pertanto
divenuto privo di oggetto e deve essere stralciato, ritenuto che la
prescrizione è intervenuta indipendentemente dai tempi di evasione della
decisione di non luogo a procedere.
4.
Il
reclamo è stralciato dai ruoli. Non si prelevano tassa di giustizia e spese
(considerato che la pronuncia del procuratore pubblico è stata manifestamente
indotta dal reclamo 15/19.9.2011).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 379 ss. e 393 ss. CPP
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo, divenuto privo di oggetto, è stralciato dai ruoli.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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