60.2011.299
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
30 settembre 2011Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2011.299
Data decisione, Autorità:
30.09.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.299
Lugano
30 settembre
2011/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/19.09.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di una sentenza emanata a
suo carico inerente al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________
nel frattempo archiviato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.In data 1.02.2006 l’allora presidente della Corte
delle assise correzionali di __________, giudice Giovanna Roggero-Will, ha dichiarato
IS 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup (in parte per
complicità) e contravvenzione alla LStup e lo ha condannato, avendo dimostrato
sincero pentimento e agito in stato di scemata responsabilità, alla pena di tre
mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, ordinando
parimenti la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro (cfr.,
nel dettaglio, sentenza 1.02.2006, inc. TPC __________).
La predetta decisione è cresciuta in giudicato
il 20.02.2006.
2.Con la presente istanza IS 1 chiede di ottenere la
trasmissione, in copia, della surriferita sentenza, omettendo nondimeno di indicare
Fatti
i motivi della sua richiesta.
Questa Corte non ha ritenuto necessario
interpellare il Tribunale penale cantonale, essendo stato il qui istante parte
al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ in qualità di accusato.
3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.
27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione
del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità
dell’ispezione".
4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte
(quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la
Considerandi
procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico
legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art.
27.
CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate
dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex
parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era
presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo
stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
5.
Nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso
di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – è pacifico
l’interesse giuridico legittimo dell’istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad
ottenere copia della sentenza
richiesta, poiché l’ha interessato
personalmente in veste di parte.
Di
conseguenza, la sentenza 1.02.2006 (inc. TPC __________) viene trasmessa, in
originale, all’istante unitamente alla presente decisione.
6.
L’istanza è accolta ai sensi del surriferito
considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che
l’istante è già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
cancelliera
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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