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Decisione

60.2011.299

Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante

30 settembre 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi della sua richiesta.

Questa Corte non ha ritenuto necessario

interpellare il Tribunale penale cantonale, essendo stato il qui istante parte

al procedimento penale di cui all’incarto TPC __________ in qualità di accusato.

3.L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art.

27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione

del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione

degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse

giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate

nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei

testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità

dell’ispezione".

4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte

(quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la

Considerandi

procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico

legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art.

27.

CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate

dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex

parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era

presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

Lo

stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.

5.

Nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso

di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – è pacifico

l’interesse giuridico legittimo dell’istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad

ottenere copia della sentenza

richiesta, poiché l’ha interessato

personalmente in veste di parte.

Di

conseguenza, la sentenza 1.02.2006 (inc. TPC __________) viene trasmessa, in

originale, all’istante unitamente alla presente decisione.

6.

L’istanza è accolta ai sensi del surriferito

considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, ritenuto che

l’istante è già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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