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Decisione

60.2011.306

Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento della sanità e della socialità quale istante

18 ottobre 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

I verbali in questione potrebbero, in

effetti, essere utili al Dipartimento istante per esaminare la domanda d’indennizzo

e riparazione morale 21.05.2010 presentata dai congiunti della vittima.

Giova al

riguardo precisare che l’autorità istante chiede di poter ispezionare i verbali

dei testi menzionati a p. 4 della sentenza 28.01.2010 (inc. TPC __________), da cui emerge (con riferimento alla

requisitoria del procuratore pubblico, alla ricostruzione dei fatti accaduti

quella sera e a quanto interessa la fattispecie in esame) in particolare quanto

segue:

"(…). Al riguardo di quanto successo in seguito, il PP legge i verbali

dei testi __________, __________, __________. Pone l’accento sul fatto che essi

raccontano di un gesto, di un colpo di __________ nei confronti di PI 2, gesto

che però non sarebbe andato a segno. Detto ciò il PP dichiara che questo aspetto

ha poca importanza, l’accusato infatti oggi è PI 2 e non il povero __________

che non c’è più. (…)".

I verbali agli atti dei testi citati dal

procuratore pubblico sono i seguenti:

- verbale d’interrogatorio di polizia

29.08.2009 di __________ (doc. 21 annesso al rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria 31.10.2009, AI 125);

- verbale

d’interrogatorio di polizia 31.08.2009 di __________ (doc. 22 annesso al

rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125);

- verbale

d’interrogatorio di polizia 18.09.2009 di __________ (doc. 27 annesso al

rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125), che però non concerne la fattispecie in esame;

- verbale

d’interrogatorio di polizia 29.08.2009 di __________ (doc. 35 annesso al

Considerandi

rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125);

- verbale

d’interrogatorio di polizia 31.08.2009 di __________ (doc. 36 annesso al

rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125);

- verbale

d’interrogatorio di polizia 29.08.2009 di __________ (doc. 37 annesso al

rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125);

- verbale

d’interrogatorio di polizia 31.08.2009 di __________ (doc. 38 annesso al

rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125);

- verbale

di confronto dinanzi al PP tra PI 2 e __________ 24.09.2009 (AI 56);

- verbale

di confronto dinanzi al PP tra PI 2 e __________ 24.09.2009 (AI 57);

- verbale

di confronto tra PI 2 e __________ 25.09.2009 (AI 60).

Per il fatto che questa Corte non abbia

potuto interpellare personalmente PI 2, poiché d’ignota dimora, la stessa

reputa che le considerazioni apportate in questa sede dal suo allora patrocinatore

siano sufficienti per ritenere che egli non avrebbe avuto motivo per opporsi

alla presente richiesta, e ciò nel rispetto del diritto di essere sentito.

Di conseguenza, questa Corte autorizza un funzionario del Dipartimento

istante ad accedere ai suddetti verbali d’interrogatorio, tranne che per quanto

concerne il verbale d’interrogatorio di polizia 18.09.2009 di __________ (doc.

27.

annesso al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125),

poiché il suo contenuto esula dalla fattispecie in esame, presso il Tribunale

penale cantonale, concordando i tempi di accesso con la cancelleria,

compatibilmente con gli impegni dei suoi collaboratori.

Il

funzionario è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai

fini delle sue incombenze.

6.

L’istanza

è accolta ai sensi del surriferito considerando. Non si prelevano tassa di

giustizia e spese, in considerazione della natura dell’istante e della

particolare procedura prevista dalla LAV.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tassa di giustizia e

spese.

3. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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