60.2011.306
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento della sanità e della socialità quale istante
18 ottobre 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2011.306
Data decisione, Autorità:
18.10.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Dipartimento della sanità e della socialità quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.306
Lugano
18 ottobre
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/22.09.2011
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
compulsare i verbali dei testi menzionati nella sentenza di cui all’incarto
penale TPC __________ nel frattempo archiviato in relazione ad una richiesta d’indennizzo e
riparazione morale ai sensi della LAV;
premesso che la richiesta datata 20.09.2011
è giunta al Tribunale penale cantonale il 21.09.2011, che l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte il 22.09.2011, senza formulare osservazioni in
merito;
richiamate le osservazioni 27/28.09.2011
del procuratore pubblico Andrea Pagani, 28/29.09.2011 dell’avv. PR 1, __________,
già patrocinatore di PI 2, ora d’ignota dimora, e 3/4.10.2011 degli eredi fu __________
(patr. da: avv. PR 2, __________), di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
28.01.2010 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano,
giudice Claudio Zali, ha dichiarato PI 2 autore colpevole, tra l’altro, di
omicidio colposo ("per avere, il 29 agosto 2009, a __________,
colpendolo con una violenta sberla al viso, cagionato per negligenza la morte
di __________ ") e di lesioni semplici ("per avere, il 29
agosto 2009, a __________, colpendolo con una violenta sberla al viso, intenzionalmente
provocato un danno al corpo e alla salute di __________ ") e lo ha
condannato alla pena detentiva di due anni e tre mesi (con computo del carcere
preventivo sofferto), al pagamento di una multa di CHF 500.--, dell’importo complessivo
di CHF 119'337.90 oltre interessi (di cui CHF 90'000.-- a titolo di torto morale
in favore dei famigliari della vittima) e della tassa di giustizia e delle
spese (cfr., nel dettaglio, sentenza 28.01.2010, inc. TPC __________).
La suddetta
decisione è cresciuta in giudicato il 15.02.2010.
2. In data 21.05.2010 i congiunti della
vittima, costituitisi parte civile nell’ambito del surriferito procedimento
penale per il tramite del loro patrocinatore (scritto 2/3.09.2010, AI 20),
hanno presentato al IS 1 una domanda d’indennizzo e riparazione morale ai sensi
degli art. 19 e 22 LAV.
3. Con la presente richiesta – trasmessa dal Tribunale
penale cantonale, per competenza, a questa Corte – il IS 1, con riferimento alla
suddetta domanda e richiamati la LAV, la sua legge di applicazione e il
relativo regolamento di esecuzione, chiede di ottenere l’autorizzazione a
compulsare i verbali dei testi indicati nella pagina 4 della sentenza
28.01.2010 (inc. TPC __________) (ndr: __________, __________ e __________),
allo scopo di valutare in maniera completa il comportamento assunto dalla
vittima (†__________) nell’ottica di un’eventuale riduzione
delle prestazioni LAV (art. 27 cpv. 2 LAV).
Con
osservazioni 27/28.09.2011 il procuratore pubblico ha comunicato che nulla osta
da parte del Ministero pubblico a concedere il postulato accesso agli atti.
Gli eredi fu __________,
dal canto loro, non si sono opposti alla trasmissione della documentazione
richiesta.
L’avv. PR 1, già patrocinatore di PI 2, ha
comunicato a questa Corte di non rappresentare più il suo assistito dal termine
del processo penale e di non sapere dove abiti e come rintracciarlo. Ha
comunque precisato quanto segue: "(…)
In considerazione del fatto che il signor PI 2 nell’ambito del procedimento
penale aveva dimostrato di essere sinceramente pentito del suo gesto, devo
presupporre che se egli avesse potuto fare qualcosa in favore della famiglia
della vittima, lo avrebbe fatto" e che "(…) In questo senso,
pur non avendone più titolo, interpreto le dichiarazioni rese a suo tempo del
mio assistito e ritengo che egli non si sarebbe opposto all’esame dell’incarto
che lo riguardava da parte del IS 1" (osservazioni 28/29.09.2011).
Da informazioni assunte da questa Corte
mediante il sistema informatico emerge, in effetti, che PI 2 avrebbe lasciato la
Svizzera per trasferirsi in __________.
4. L’art.
62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011,
che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione
di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui
diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli
delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti
dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione
degli atti e considerati inoltre gli art. 19 ss. LAV (indennizzo e riparazione
morale da parte del Cantone), in particolare gli art. 27 cpv. 2 LAV (secondo
cui l’indennizzo e la riparazione morale destinati ai congiunti possono essere
ridotti o esclusi se i congiunti o la vittima hanno contribuito a causare o ad
aggravare la lesione) e art. 29 cpv. 2 LAV (secondo cui l’autorità cantonale
competente accerta d’ufficio i fatti), nonché le competenze previste dall’art.
5 della Legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente
l’aiuto alle vittime di reati (RL 3.3.3.5) e dall’art. 1 cpv. 2 lit. b del
Regolamento della Legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente
l’aiuto alle vittime di reati del 24.03.2010 (RLACLAV) (RL 3.3.3.5.1) – si deve
ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo da parte del IS 1 ad
esaminare i verbali dei testi indicati nella sentenza 28.01.2010 dell’incarto
TPC __________ nel frattempo archiviato giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG, che
prevale sugli interessi personali di PI 2 e della vittima deceduta.
Fatti
I verbali in questione potrebbero, in
effetti, essere utili al Dipartimento istante per esaminare la domanda d’indennizzo
e riparazione morale 21.05.2010 presentata dai congiunti della vittima.
Giova al
riguardo precisare che l’autorità istante chiede di poter ispezionare i verbali
dei testi menzionati a p. 4 della sentenza 28.01.2010 (inc. TPC __________), da cui emerge (con riferimento alla
requisitoria del procuratore pubblico, alla ricostruzione dei fatti accaduti
quella sera e a quanto interessa la fattispecie in esame) in particolare quanto
segue:
"(…). Al riguardo di quanto successo in seguito, il PP legge i verbali
dei testi __________, __________, __________. Pone l’accento sul fatto che essi
raccontano di un gesto, di un colpo di __________ nei confronti di PI 2, gesto
che però non sarebbe andato a segno. Detto ciò il PP dichiara che questo aspetto
ha poca importanza, l’accusato infatti oggi è PI 2 e non il povero __________
che non c’è più. (…)".
I verbali agli atti dei testi citati dal
procuratore pubblico sono i seguenti:
- verbale d’interrogatorio di polizia
29.08.2009 di __________ (doc. 21 annesso al rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 31.10.2009, AI 125);
- verbale
d’interrogatorio di polizia 31.08.2009 di __________ (doc. 22 annesso al
rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125);
- verbale
d’interrogatorio di polizia 18.09.2009 di __________ (doc. 27 annesso al
rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125), che però non concerne la fattispecie in esame;
- verbale
d’interrogatorio di polizia 29.08.2009 di __________ (doc. 35 annesso al
Considerandi
rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125);
- verbale
d’interrogatorio di polizia 31.08.2009 di __________ (doc. 36 annesso al
rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125);
- verbale
d’interrogatorio di polizia 29.08.2009 di __________ (doc. 37 annesso al
rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125);
- verbale
d’interrogatorio di polizia 31.08.2009 di __________ (doc. 38 annesso al
rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125);
- verbale
di confronto dinanzi al PP tra PI 2 e __________ 24.09.2009 (AI 56);
- verbale
di confronto dinanzi al PP tra PI 2 e __________ 24.09.2009 (AI 57);
- verbale
di confronto tra PI 2 e __________ 25.09.2009 (AI 60).
Per il fatto che questa Corte non abbia
potuto interpellare personalmente PI 2, poiché d’ignota dimora, la stessa
reputa che le considerazioni apportate in questa sede dal suo allora patrocinatore
siano sufficienti per ritenere che egli non avrebbe avuto motivo per opporsi
alla presente richiesta, e ciò nel rispetto del diritto di essere sentito.
Di conseguenza, questa Corte autorizza un funzionario del Dipartimento
istante ad accedere ai suddetti verbali d’interrogatorio, tranne che per quanto
concerne il verbale d’interrogatorio di polizia 18.09.2009 di __________ (doc.
27.
annesso al rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 31.10.2009, AI 125),
poiché il suo contenuto esula dalla fattispecie in esame, presso il Tribunale
penale cantonale, concordando i tempi di accesso con la cancelleria,
compatibilmente con gli impegni dei suoi collaboratori.
Il
funzionario è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti utili ai
fini delle sue incombenze.
6.
L’istanza
è accolta ai sensi del surriferito considerando. Non si prelevano tassa di
giustizia e spese, in considerazione della natura dell’istante e della
particolare procedura prevista dalla LAV.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese.
3. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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