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Decisione

60.2011.311

Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di sanità quale istante

6 dicembre 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

6.02.2003 (inc. CRP 60.2003.1), ha ritenuto di rilasciare il 20.02.2003

un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti

argomentazioni:

"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS

(art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e

uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti

disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri

di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non

vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un

interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa

Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto

penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata,

se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel

procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la

compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità

penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa

Camera in casi particolari o di dubbio. Ciò premesso, riteniamo che in due casi

debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle

necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti

penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente

attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze

decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei

confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente

presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento

penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con

eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli

interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte.

A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27

CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede.

Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato

inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà";

che

l'art. 56 Lsan subordina l'autorizzazione al libero esercizio delle professioni

sanitarie al possesso di determinati titoli di studio (cpv. 1 lit. a), al godimento

di buona reputazione (cpv. 1 lit. b), documentata dall'estratto del casellario

giudiziale (cpv. 4 lit. b) ed al possesso dei necessari requisiti psichici e

fisici (cpv. 1 lit. c), comprovati da un certificato di idoneità (cpv. 4 lit.

c);

che

se queste condizioni non sono soddisfatte, l'autorizzazione è rifiutata (art.

59 cpv. 1 Lsan); se le stesse vengono meno, è invece revocata per tempo

determinato o indeterminato (art. 59 cpv. 2 lit. a Lsan);

che

l'autorizzazione può inoltre essere revocata in caso di grave negligenza, di

azioni immorali o di rilascio di certificati falsi, di comportamenti lesivi

dell’etica professionale, di ripetuta inosservanza delle regole dell’arte e di

gravi violazioni delle disposizioni di legge, nonché in caso di violazione

delle norme deontologiche (art. 59 cpv. 2 lit. b Lsan);

che

Considerandi

la revoca dell’autorizzazione per tempo determinato o indeterminato può avere

soltanto valore di semplice misura amministrativa, mediante la quale l’autorità

constata la decadenza dei presupposti che ne avevano giustificato il rilascio;

essa può tuttavia anche presentare le connotazioni di provvedimento afflittivo,

ovvero di sanzione disciplinare (sentenza 3.03.2005, consid. 2.1., inc. TRAM

52.2005

);

che

nel caso di reati commessi dall'operatore sanitario nell’esercizio della professione

o comunque contrari alla dignità della professione, la revoca dell'autorizzazione

per decadenza del presupposto della buona condotta (art. 56 cpv. 1 lit. b Lsan)

può in particolare sovrapporsi alla revoca disposta per uno dei motivi indicati

dall’art. 59 cpv. 2 lit b Lsan; a differenza della revoca per grave negligenza,

per azioni immorali, per rilascio di certificati falsi, per comportamenti

lesivi dell'etica professionale o per ripetuta inosservanza delle regole

dell'arte, che può essere pronunciata dell'autorità amministrativa

indipendentemente da qualsiasi giudizio penale, la revoca per decadenza del

requisito della buona condotta presuppone una condanna penale iscritta a

casellario giudiziale per un reato inconciliabile con il profilo di dirittura

morale richiesto all'operatore sanitario (sentenza 3.03.2005, consid. 2.1.,

inc. TRAM 52.2005.9);

che

ciò posto e considerato inoltre che l’IS 1 ha omesso di precisare compiutamente, in particolare dal punto di vista dell’applicazione dell’art. 59 Lsan, i

motivi che stanno alla base della sua richiesta dimostrando compiutamente un

interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali

delle persone implicate nel procedimento penale di cui agli incarti TPC __________

e CARP __________ nel frattempo archiviati, in particolare sui diritti

personali di PI 2, che del resto si trova in carcere per l’espiazione della

pena __________ e che quindi, per ovvi motivi, non può per un lungo periodo esercitare

la sua professione di __________ all’esterno della struttura carceraria,

l’istanza viene accolta con alcune limitazioni;

che

alla luce di quanto sopra esposto questa Corte ritiene che all’IS 1 – dopo la

crescita in giudicato della presente decisione – debba essere trasmesso

soltanto copia del dispositivo della sentenza 24.11.2010 emanata dalla Corte

delle assise criminali (inc. TPC __________), segnatamente le pagine 116 e 117,

e ciò in forma anonimizzata per quanto concerne le parti civili a tutela dei

loro interessi (non essendo stata pubblicata sul sito www.admin.ch);

che

per quanto concerne, per contro, la sentenza 24.05.2011 emanata dalla Corte di appello e di

revisione penale (inc. CARP __________), la stessa può essere scaricata

direttamente da internet essendo stata pubblicata, in forma anonimizzata, sul sito

www.admin.ch;

che qualora dovesse necessitare altra

documentazione l’istante può, se del caso, presentare un’altra istanza a questa

Corte, precisando debitamente i motivi che stanno alla base della sua richiesta

(spiegando ad esempio nel dettaglio le informazioni di cui necessita per

svolgere le sue mansioni in particolare in applicazione della Lsan), e ciò in

ossequio a quanto sancito dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante

giurisprudenza dell’allora Camera dei ricorsi penali e di questa Corte;

che

l’istanza va accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;

che per quanto concerne la richiesta di PI

2.

di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio riguardo alla presente

istanza, la stessa non può essere accolta, poiché nel caso in esame non s’imponeva

l’assistenza di un avvocato per la tutela dei suoi interessi, trattandosi di

una procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG e avendo, a giudizio di questa Corte,

potuto spiegare le sue ragioni a fondamento della reiezione della presente

istanza anche senza l’ausilio di un patrocinatore; di conseguenza si può

prescindere dall’esame della sua situazione economica;

che non si prelevano tassa di giustizia e

spese, considerata la natura dell’autorità istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 41 LPMed, la Lsan ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è

accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La

cancelliera

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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