60.2011.311
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di sanità quale istante
6 dicembre 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2011.311
Data decisione, Autorità:
06.12.2011, CRPTI
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Ufficio di sanità quale istante
ACCESSO AGLI ATTI
art. 62 cpv. 4 LOG
Incarto n.
60.2011.311
Lugano
6 dicembre
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/28.09.2011 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere a
tutti gli atti dell’incarto penale inerente a PI 2 nel frattempo archiviato;
premesso che la richiesta datata 23.09.2011
è giunta al Ministero pubblico il 27.09.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Margherita
Lanzillo – l’ha trasmessa, per
competenza, a questa Corte il 27/28.09.2011, rilevando che l’incarto non è più
in possesso del Ministero pubblico, essendo il processo già stato celebrato ed
essendosi l’autorità di ricorso già pronunciata in merito;
richiamate le osservazioni 4/5.10.2011 del
procuratore pubblico e 12/13.10.2011 di PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________),
la replica 19/20.10.2011 dell’IS 1 e la duplica 25/26.10.2011 di PI 2, di cui
si dirà – laddove necessario – in corso di motivazione;
rilevato che il procuratore pubblico non ha
presentato osservazioni di duplica;
preso atto dello scritto 4/7.11.2011 di PI
2, mediante il quale ha trasmesso a questa Corte il certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria 13.10.2011 (doc. 15);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che il 24.11.2010 la Corte delle assise
criminali ha emesso una sentenza di condanna a carico del __________ PI 2 (inc.
TPC __________);
che
il 24.05.2011 la Corte di appello e di revisione penale ha respinto, nella
misura in cui era ammissibile, il ricorso 13.01.2011 presentato da PI 2 avverso
la surriferita decisione (inc. CARP __________);
che
la predetta sentenza è cresciuta in giudicato il 18.07.2011;
che con la presente istanza –
trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – l’IS 1 chiede
di ottenere l’autorizzazione ad accedere all’intero incarto penale inerente a PI
2 rispettivamente ad ottenere copia del medesimo e dell’eventuale sentenza di
condanna cresciuta in giudicato;
che a suffragio della sua richiesta afferma di aver
appreso dai mass media che PI 2 è stato dichiarato autore colpevole di __________
e di __________, richiamando parimenti l’art. 41 LPMed [secondo cui "Ogni
Cantone designa un’autorità incaricata di vigilare sulle persone che esercitano
liberamente una professione medica universitaria sul territorio cantonale"
(cpv. 1); "Tale autorità di vigilanza prende le misure necessarie a
fare osservare gli obblighi professionali" (cpv. 2)] e gli art. 23
Lsan (inerente alle competenze del Dipartimento), art. 53 Lsan (inerente alla
vigilanza di un’attività sanitaria) e art. 59 Lsan [inerente al rifiuto o alla
revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle professioni previste dall’art.
54 Lsan, in cui è inglobato anche il __________ (art. 54 cpv. 1 lit. b Lsan)],
e nulla di più;
che con osservazioni
4/5.10.2011 il procuratore pubblico rileva in particolare che "(…) il caso in oggetto ha avuto un
ampio riscontro mediatico e i fatti a fondamento dello stesso sono stati ampiamenti
resi pubblici" e che a sua mente "(…) all’autorità di vigilanza
non necessitano tutti gli atti del procedimento penale a carico di PI 2 (come
ad esempio i verbali dei famigliari della vittima) e le sentenze di primo e
secondo grado dovrebbero essere sufficienti all’ufficio preposto affinché
questo possa pronunciarsi nei suoi incombenti" (doc. 7);
che con osservazioni
12/13.10.2011 (con relativa domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e
al gratuito patrocinio) PI 2 postula la reiezione dell’istanza in difetto di un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;
che sostiene in particolare
che l’IS 1 avrebbe omesso di motivare debitamente la presente istanza, la quale
parrebbe piuttosto una sorta di fishing expedition, e che i reati per i
quali è stato condannato esulerebbero dalle sue mansioni professionali di __________,
non ravvisando – tra l’altro – quali diritti di eventuali pazienti potrebbe
avere disatteso;
che "(…) Al limite, benché questo Ufficio abbia
già le informazioni da parte delle cronache, può essere inviato all’IS 1
esclusivamente il dispositivo della sentenza condannatoria o le informazioni
che figurano sul casellario giudiziale" (osservazioni 12/13.10.2011,
p. 4, doc. 9);
che postula inoltre,
riservata l’assegnazione di congrue ripetibili, a titolo cautelativo, di essere
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e di essere posto al beneficio
del gratuito patrocinio;
che con replica 19/20.10.2011
l’IS 1 rileva di aver appreso unicamente dalle osservazioni di PI 2 che non è
stato presentato ricorso contro la decisione 24.05.2011 emanata dalla Corte di
appello e di revisione penale, domandando – in considerazione delle
osservazioni di quest’ultimo e del procuratore pubblico – di ottenere
l’autorizzazione ad accedere unicamente alle sentenze di primo e di secondo
grado;
che con duplica 25/26.10.2011 PI 2 si
oppone all’accesso agli atti nell’incarto penale che gli concerne, chiedendo la
reiezione dell’istanza in toto (doc. 14);
che, come visto in entrata, il procuratore
pubblico non ha presentato osservazioni di duplica;
che
l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore
dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento
anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I
108), stabilisce che: "Dopo
la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi
giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali
delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del
denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che l’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011
Corte dei reclami penali), vista la sempre maggior frequenza di istanze di
ispezione di atti di procedimenti penali, con riferimento alla sua sentenza del
Fatti
6.02.2003 (inc. CRP 60.2003.1), ha ritenuto di rilasciare il 20.02.2003
un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti
argomentazioni:
"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS
(art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e
uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti
disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri
di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non
vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un
interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa
Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto
penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata,
se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel
procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la
compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità
penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa
Camera in casi particolari o di dubbio. Ciò premesso, riteniamo che in due casi
debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle
necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti
penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente
attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze
decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei
confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente
presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento
penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con
eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli
interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte.
A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27
CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede.
Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato
inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà";
che
l'art. 56 Lsan subordina l'autorizzazione al libero esercizio delle professioni
sanitarie al possesso di determinati titoli di studio (cpv. 1 lit. a), al godimento
di buona reputazione (cpv. 1 lit. b), documentata dall'estratto del casellario
giudiziale (cpv. 4 lit. b) ed al possesso dei necessari requisiti psichici e
fisici (cpv. 1 lit. c), comprovati da un certificato di idoneità (cpv. 4 lit.
c);
che
se queste condizioni non sono soddisfatte, l'autorizzazione è rifiutata (art.
59 cpv. 1 Lsan); se le stesse vengono meno, è invece revocata per tempo
determinato o indeterminato (art. 59 cpv. 2 lit. a Lsan);
che
l'autorizzazione può inoltre essere revocata in caso di grave negligenza, di
azioni immorali o di rilascio di certificati falsi, di comportamenti lesivi
dell’etica professionale, di ripetuta inosservanza delle regole dell’arte e di
gravi violazioni delle disposizioni di legge, nonché in caso di violazione
delle norme deontologiche (art. 59 cpv. 2 lit. b Lsan);
che
Considerandi
la revoca dell’autorizzazione per tempo determinato o indeterminato può avere
soltanto valore di semplice misura amministrativa, mediante la quale l’autorità
constata la decadenza dei presupposti che ne avevano giustificato il rilascio;
essa può tuttavia anche presentare le connotazioni di provvedimento afflittivo,
ovvero di sanzione disciplinare (sentenza 3.03.2005, consid. 2.1., inc. TRAM
52.2005
);
che
nel caso di reati commessi dall'operatore sanitario nell’esercizio della professione
o comunque contrari alla dignità della professione, la revoca dell'autorizzazione
per decadenza del presupposto della buona condotta (art. 56 cpv. 1 lit. b Lsan)
può in particolare sovrapporsi alla revoca disposta per uno dei motivi indicati
dall’art. 59 cpv. 2 lit b Lsan; a differenza della revoca per grave negligenza,
per azioni immorali, per rilascio di certificati falsi, per comportamenti
lesivi dell'etica professionale o per ripetuta inosservanza delle regole
dell'arte, che può essere pronunciata dell'autorità amministrativa
indipendentemente da qualsiasi giudizio penale, la revoca per decadenza del
requisito della buona condotta presuppone una condanna penale iscritta a
casellario giudiziale per un reato inconciliabile con il profilo di dirittura
morale richiesto all'operatore sanitario (sentenza 3.03.2005, consid. 2.1.,
inc. TRAM 52.2005.9);
che
ciò posto e considerato inoltre che l’IS 1 ha omesso di precisare compiutamente, in particolare dal punto di vista dell’applicazione dell’art. 59 Lsan, i
motivi che stanno alla base della sua richiesta dimostrando compiutamente un
interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG prevalente sui diritti personali
delle persone implicate nel procedimento penale di cui agli incarti TPC __________
e CARP __________ nel frattempo archiviati, in particolare sui diritti
personali di PI 2, che del resto si trova in carcere per l’espiazione della
pena __________ e che quindi, per ovvi motivi, non può per un lungo periodo esercitare
la sua professione di __________ all’esterno della struttura carceraria,
l’istanza viene accolta con alcune limitazioni;
che
alla luce di quanto sopra esposto questa Corte ritiene che all’IS 1 – dopo la
crescita in giudicato della presente decisione – debba essere trasmesso
soltanto copia del dispositivo della sentenza 24.11.2010 emanata dalla Corte
delle assise criminali (inc. TPC __________), segnatamente le pagine 116 e 117,
e ciò in forma anonimizzata per quanto concerne le parti civili a tutela dei
loro interessi (non essendo stata pubblicata sul sito www.admin.ch);
che
per quanto concerne, per contro, la sentenza 24.05.2011 emanata dalla Corte di appello e di
revisione penale (inc. CARP __________), la stessa può essere scaricata
direttamente da internet essendo stata pubblicata, in forma anonimizzata, sul sito
www.admin.ch;
che qualora dovesse necessitare altra
documentazione l’istante può, se del caso, presentare un’altra istanza a questa
Corte, precisando debitamente i motivi che stanno alla base della sua richiesta
(spiegando ad esempio nel dettaglio le informazioni di cui necessita per
svolgere le sue mansioni in particolare in applicazione della Lsan), e ciò in
ossequio a quanto sancito dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dalla costante
giurisprudenza dell’allora Camera dei ricorsi penali e di questa Corte;
che
l’istanza va accolta ai sensi delle precedenti considerazioni;
che per quanto concerne la richiesta di PI
2.
di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio riguardo alla presente
istanza, la stessa non può essere accolta, poiché nel caso in esame non s’imponeva
l’assistenza di un avvocato per la tutela dei suoi interessi, trattandosi di
una procedura ex art. 62 cpv. 4 LOG e avendo, a giudizio di questa Corte,
potuto spiegare le sue ragioni a fondamento della reiezione della presente
istanza anche senza l’ausilio di un patrocinatore; di conseguenza si può
prescindere dall’esame della sua situazione economica;
che non si prelevano tassa di giustizia e
spese, considerata la natura dell’autorità istante.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 41 LPMed, la Lsan ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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