60.2011.320
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di esame degli atti. diritto di essere sentiti. qualità di parte
6 dicembre 2011Italiano13 min
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Numero d'incarto:
60.2011.320
Data decisione, Autorità:
06.12.2011, CRPTI
Titolo:
Reclamo contro la decisione del procuratore pubblico in materia di esame degli atti. diritto di essere sentiti. qualità di parte
ACCESSO AGLI ATTI
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
RECLAMO
art. 29 cpv. 2 COST
art. 32 cpv. 2 COST
art. 101 CPP
art. 101 cpv. 3 CPP
art. 104 CPP
art. 107 CPP
art. 382 cpv. 1 CPP
art. 393 CPP
Incarto n.
60.2011.320
Lugano
6 dicembre
2011/ps
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale
d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo 6/7.10.2011 presentato da
RE 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 21.9.2011 del procuratore pubblico
Arturo Garzoni con cui gli ha negato l’accesso agli atti del procedimento
penale di cui all’inc. MP __________;
richiamate le osservazioni 26/27.10.2011 del
procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame, e le
osservazioni di replica 2/4.11.2011 di RE 1, che si riconferma, in sostanza,
nelle sue argomentazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di alcune persone
per ipotesi di reato di truffa qualificata, sub. furto qualificato e
appropriazione indebita, in relazione ai fatti avvenuti in data 26.5.2009 a __________
presso la __________ (“rip-deal”) (inc. MP __________). Quel giorno
sarebbero stati sottratti a __________ circa EUR 1'300'000.--.
b. Con
scritto 17.8.2011 RE 1 ha chiesto al magistrato inquirente di permettergli la visione
dell’inc. MP __________: “Je sollicite l’autorisation de consulter le dossier mentionné en
référence. (…). Vous n’êtes pas sans savoir que l’argent disparu au sein de la
banque (…) avait été prêté à la victime monsieur __________, par le soussigné.
Il m’apparaît dès lors que je suis en état de faire valoir un intérêt digne de
protection dans le cadre de cette affaire (…)” (scritto 17.8.2011).
c. Con decisione 21.9.2011 il magistrato inquirente ha
respinto la richiesta intesa ad accedere all’incarto del Ministero pubblico.
Il
procuratore pubblico, esposto il tenore degli art. 104 e 105 CPP per la
definizione di “parte”, ha sottolineato come RE 1 non potesse essere
considerato parte in quanto non direttamente e personalmente leso dal reato e
non essendo stato direttamente toccato nei suoi interessi da un atto
procedurale. A suo dire, inoltre, anche l’applicazione dell’art. 101 cpv. 3 CPP
era esclusa: “terzi estranei” dovevano avere un giustificato interesse
(scientifico o professionale) alla conoscenza degli atti, da ponderare con
l’interesse delle parti coinvolte e del procedimento; un interesse di natura
puramente privata, quale un interesse esclusivamente economico, non era
sufficiente.
d.Con gravame 6/7.10.2011 RE 1 postula che, in
accoglimento dell’impugnativa, gli sia consentito l’accesso agli atti dell’inc.
MP __________.
A
suo dire egli sarebbe direttamente leso nei propri diritti: “(…) Se è pur
vero che il signor RE 1 è ‘semplicemente’ creditore della parte lesa __________,
è altrettanto vero che lo stesso, a seguito della sottrazione dell’importo
mutuato, rischia di subire un danno di natura assai rilevante, da cui un
legittimo interesse a conoscere gli estremi della vicenda (…)” (reclamo
6/7.10.2011, p. 3). Inoltre, quand’anche non dovessero essergli riconosciuti i
diritti procedurali di parte ai sensi dell’art. 105 cpv. 2 CPP, egli avrebbe
comunque diritto alla visione degli atti in conformità dell’art. 101 cpv. 3
CPP: “(…) non si può (…) negare che il medesimo, quale terzo, abbia per i
motivi già esposti, un interesse degno di protezione a conoscere gli estremi
della vicenda e, in particolare, a valutare direttamente, nell’ambito della
medesima, la posizione del proprio debitore, signor __________ (…)” (reclamo
6/7.10.2011, p. 4).
e. Delle ulteriori argomentazioni e della
replica, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà, se
necessario, in corso di motivazione.
Considerandi
1.
1.1.
Giusta
l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le
decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle
autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente
escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa.
Con
il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv. 1
lit. b CPP), ovvero, in Ticino, alla Corte dei reclami penali (art. 62 cpv. 2
LOG), si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e
l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art.
393.
cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art.
393.
cpv. 2 lit. b CPP) e l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP),
con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed
all’art. 385 CPP per la motivazione.
Esso
deve indicare, in particolare, i punti della decisione che intende impugnare, i
motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art.
385.
cpv. 1 lit. a, b e c CPP).
1.2
Il gravame, inoltrato da RE 1 il 6.10.2011
alla Corte dei reclami penali, contro la decisione del procuratore pubblico
21.9.2011
(notificata in data 26.9.2011) con cui gli ha negato l’accesso agli
atti dell’incarto penale, è tempestivo e proponibile.
Le esigenze di forma e di motivazione sono
rispettate.
Il
quesito riguardante la legittimazione del reclamante ad impugnare detta
decisione è connesso con il merito dell’impugnativa, ovvero con la questione a
sapere se RE 1 è “parte”: giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP, infatti, sono
legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa. Della
legittimazione si dirà dunque in seguito.
2.2.1
Il diritto di essere sentiti sancito in generale
dall’art. 29 cpv. 2 Cost., e nello specifico ambito penale dall’art. 32 cpv. 2
Cost., rappresenta un aspetto della garanzia fondamentale dell’equo processo
secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (sentenza TF 1B_427/2010 del
21.1
, considerando 3.3.).
Esso
costituisce una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta
l’annullamento della decisione indipendentemente dalla fondatezza materiale del
gravame, riservato il caso in cui l’autorità di ricorso goda di pieno potere
d’esame e davanti ad essa la parte sia reintegrata nell'esercizio dei diritti
negati (sentenza TF 6B_968/2010 del 29.3.2011, considerando 2.2.).
2.2
Il
Codice di procedura penale (CPP) – entrato in vigore l’1.1.2011 – menziona anzitutto
il diritto di essere sentiti nel capitolo 2, dedicato ai principi del diritto
processuale, ed in particolare all’art. 3 cpv. 2 lit. c in fine CPP, secondo
cui le autorità penali si attengono – tra l’altro – all’imperativo di accordare
a tutti i partecipanti al procedimento il diritto di essere sentiti (ZK StPO –
W. WOHLERS, art. 3 CPP n. 33 ss.).
Tale
diritto viene ulteriormente concretizzato dall’art. 107 CPP, in base al quale –
secondo il cpv. 1 – le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente,
hanno il diritto di esaminare gli atti (lit. a), di partecipare agli atti
procedurali (lit. b), di far capo a un patrocinatore (lit. c), di esprimersi
sulla causa e sulla procedura (lit. d) e di presentare istanze probatorie (lit.
e).
In
relazione allo specifico diritto di cui all'art. 107 cpv. 1 lit. a CPP, i
presupposti e la procedura per l’esame degli atti di un procedimento penale
pendente (ovvero avviato a’ sensi dell’art. 300 CPP) sono disciplinati dagli
art. 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4).
2.3
I
presupposti del diritto delle parti di esaminare gli atti (ex art. 107 cpv. 1
lit. a CPP) sono regolamentati dall’art. 101 cpv. 1 CPP secondo cui: "Le
parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il
primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove
principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l’articolo 108".
Il
CPP definisce chi ha qualità di parte (art. 104 CPP) rispettivamente gli altri
partecipanti al procedimento (art. 105 CPP).
2.3.1
Giusta
l’art. 104 cpv. 1 CPP sono parti: a. l’imputato (art. 111 ss. CPP); b.
l’accusatore privato (art. 118 ss. CPP); c. il pubblico ministero nella
procedura dibattimentale e di ricorso (art. 16 CPP). Si tratta di
regolamentazione esaustiva (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art.
104.
CPP n. 1).
L’imputato
ha il diritto di vedere tutti gli atti del procedimento (così come collezionati
giusta l’art. 100 CPP) in ragione della qualità di parte (giusta l’art. 104
cpv. 1 lit. a CPP), senza necessità di dimostrare uno specifico interesse (BSK
StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 5/8).
2.3.2
L’art.
105.
cpv. 1 CPP elenca, in maniera non esaustiva (Commentario CPP – M. GALLIANI
/ L. MARCELLINI, art. 105 CPP n. 1), gli “altri partecipanti al procedimento”:
a. il danneggiato (art. 115 CPP); b. il denunciante (art. 301 CPP); c. il
testimone (art. 162 ss. CPP); d. la persona informata sui fatti (art. 178 ss.
CPP); e. il perito (art. 182 ss. CPP); f. il terzo aggravato da atti procedurali.
Le
persone indicate al cpv. 1 dell’art. 105 CPP fruiscono dei diritti procedurali
(per esempio del diritto di essere sentiti) spettanti alle parti se
direttamente lese nei loro diritti e nella misura necessaria alla tutela dei
loro interessi (art. 105 cpv. 2 CPP).
Queste
persone possono dunque fruire dei diritti procedurali soltanto se è resa credibile
una lesione dei loro interessi giuridicamente protetti diretta, immediata e personale;
una lesione solo di fatto o indiretta è insufficiente (decisione TF 1B_238/2011
del 13.9.2011, considerando 2.2.1.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L.
MARCELLINI, art. 105 CPP n. 12 s.; BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 5/8;
BSK StPO – H. KÜFFER, art. 105 CPP n. 31; ZK StPO – V. LIEBER, art. 105 CPP n.
12.
ss.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 105 CPP n. 10; cfr. anche in
merito alla nozione di pregiudizio indiretto la decisione TF 1B_531/2011 del 28.11.2011,
considerando 3.2).
Quali
esempi di siffatte lesioni si possono menzionare, segnatamente, le lesioni ai
diritti ed alle libertà fondamentali, l’obbligo di sottomettersi ad una
perizia, la contestazione del diritto di tacere, la reiezione di una domanda di
indennità, la condanna al pagamento di spese o il rifiuto di una misura di
protezione (decisione TF 1B_238/2011 del 13.9.2011, considerando 2.2.1.). La
semplice citazione ad un interrogatorio non appare costitutiva di una tale
lesione.
2.4
RE
1.
è stato sentito quale testimone (art. 121 ss. CPP-TI), nell’ambito del procedimento
di cui all’inc. MP __________, una prima volta in data 27.5.2009 davanti alla
Polizia cantonale ed una seconda volta il 7.4.2010 presso il Ministero
pubblico. Egli ha affermato di aver sottoscritto con __________ un contratto di
mutuo per il prestito di EUR 1'351'687.50: “In definitiva (…) io ho prestato
al signor __________ la somma di €
1'351'687 che ieri [26.5.2009],
in base a quanto da lui denunciato, gli è stata sottratta all’interno della
citata banca qui a __________. In tal modo quindi io rimango danneggiato per
tale somma (…)” (verbale di interrogatorio 27.5.2009, p. 2). Egli nel
reclamo in oggetto afferma quindi che, in qualità di creditore della parte
lesa, rischierebbe di subire un danno di natura assai rilevante: “(…) da qui
un legittimo interesse a conoscere gli estremi della vicenda (…)” e a
conoscere/verificare il ruolo svolto dallo stesso debitore nell’ambito degli
eventi di cui all’inc. MP __________ (reclamo 6/7.10.2011, p. 3).
Ora,
dalla dottrina e dalla giurisprudenza sopraindicate emerge chiaramente che,
segnatamente, al testimone o alla persona informata sui fatti, sono
riconosciuti i diritti procedurali unicamente nel caso in cui essi abbiano subito
una lesione diretta dei loro interessi giuridicamente protetti. Nel caso in
esame RE 1 quale creditore della parte lesa è stato solo indirettamente leso
dall’agire degli imputati di cui al procedimento penale MP __________, e non è
stato, in alcun modo, toccato da un atto procedurale quale una perquisizione,
un sequestro o un’altra misura coercitiva emessa nei suoi confronti che avrebbe
potuto lederlo nei suoi diritti fondamentali.
2.5
RE
1.
afferma inoltre che, quand’anche non gli fossero riconosciuti i diritti
procedurali di parte ai sensi dell’art. 105 cpv. 2 CPP, lo stesso avrebbe
comunque diritto alla visione dell’incarto giusta l’art. 101 cpv. 3 CPP secondo
il quale “(…) i terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un
interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si
oppongano interessi pubblici o privati preponderanti”.
Intese
quali “terzi estranei” (art. 101 cpv. 3 CPP) sono tutte quelle persone,
giuridiche o fisiche, che non possono essere considerate né “parti”
giusta l’art. 104 CPP, né “altri partecipanti al procedimento” giusta
l’art. 105 CPP e neppure “autorità” giusta l’art. 101 cpv. 2 CPP.
Rientrano dunque in questa definizione le società di assicurazione, i media,
gli statistici, i professori, o altre persone che necessitano la visione degli
atti per motivi scientifici (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 23). I “terzi
estranei” devono pertanto avere un giustificato interesse (scientifico o
professionale) alla conoscenza degli atti, da ponderare con l’interesse delle
parti coinvolte e del procedimento. Un interesse di natura unicamente privata,
quale un interesse di carattere esclusivamente economico, come quello fatto
valere da RE 1 nel caso in esame, non può essere considerato degno di protezione
ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPP.
Una
diversa interpretazione dell’art. 101 cpv. 3 CPP, come proposta dal reclamante,
finirebbe per aggirare l’art. 105 cpv. 2 CPP, che esige una lesione diretta
degli interessi dell’altro partecipante che intende esercitare dei diritti procedurali.
2.6
Infine,
in merito alla legittimazione del reclamante ad impugnare la decisione
21.9.2011
(questione connessa con la qualità di parte), in ragione delle
argomentazioni sopraesposte, si deve concludere che RE 1 non è legittimato a
reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP non avendo un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.
3.
Il
gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del reclamante,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 101, 104, 105, 379 ss.,
393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia di CHF 450.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a
carico di RE 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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